Anac, nuovi obblighi di trasparenza dei dati relativi ai titolari di incarichi
Le novità introdotte dalla delibera ANAC dell’8 marzo 2017. Scadenza il 30 Aprile per l’aggiornamento e la pubblicazione dei dati
I nuovi adempimenti per i Dirigenti scolastici in tema di pubblicazione dei dati sono contenuti nella delibera ANAC n. 241 del 08/03/2017. Entro il 30 aprile occorre aggiornare e pubblicare i dati su Amministrazione trasparente – Sezione Personale – Dirigenti
Nella seduta dell’8 marzo 2017 l’ANAC, dopo la consultazione pubblica, ha approvato, con la Delibera n. 241, le Linee guida per l’applicazione dell’art. 14 del Dlgs 33/2013, riguardante gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali-, come modificato dall’art. 13 del D.lgs. 97/2016.
Tali Linee guida entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U. e sostituiscono integralmente la Delibera numero 144 del 7 ottobre 2014.
Come è noto, le disposizioni dell’art. 14 rivestono particolare rilievo, tenuto conto dell’intento, perseguito dal Legislatore, di rafforzare il regime di trasparenza. Risulta infatti ampliato in modo significativo il novero dei soggetti interessati, con l’evidente finalità di rendere pubbliche le informazioni specificate dalla norma, relativamente a tutte le figure che a vario titolo ricoprono ruoli di vertice e a cui sono attribuite competenze di indirizzo generale, politico-amministrativo o di gestione e di amministrazione attiva.
Risulta evidente che dette Linee guida investono anche il mondo della scuola, in quanto, in base all’art. 1, co. 2, del Dlgs 165/2001, le pubbliche amministrazioni interessate sono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative.
Per quanto riguarda i dati da pubblicare, il Dlgs 97/2016 non ha introdotto alcuna modifica alle informazioni e alle dichiarazioni oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. da a) ad f) , cui si rinvia.
Per i soli Dirigenti, invece, è stato introdotto un ulteriore obbligo di pubblicazione, riferito al dato sugli emolumenti complessivamente percepiti a carico della finanza pubblica (art. 14, comma 1-ter).
Rispetto alle prime Linee guida sottoposte a consultazione, l’Autorità ha chiarito e definito meglio gli obblighi di due Organi della scuola oggetto di attenzione, così come di seguito specificato.
Consiglio di Istituto – Svolgimento degli incarichi a titolo gratuito
Il Legislatore ha operato una chiara distinzione tra incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo svolti a titolo gratuito e quelli remunerati. Lo svolgimento a titolo gratuito, infatti, esonera l’amministrazione o ente dalla pubblicazione di tutti i dati di cui al comma 1 dell’articolo 14.
Per gratuità deve intendersi l’assenza della corresponsione di ogni forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza. Quest’ultimo, ove costituisca mero rimborso delle spese connesse all’espletamento dell’incarico, non fa venir meno la gratuità dell’incarico.
Lo svolgimento di un incarico a titolo gratuito esonera l’Amministrazione o Ente dalla pubblicazione di tutti i dati di cui al comma 1 dell’art. 14
Diversamente, qualora assuma un carattere indennitario, con conseguente assoggettamento anche agli oneri contributivi ed erariali, l’incarico deve considerarsi non gratuito (Cfr. Cons. St., Adunanza della Commissione speciale pubblico impiego del 4.5.2005).
La deroga è da intendersi applicabile esclusivamente nelle ipotesi in cui la gratuità sia prevista da disposizioni normative e statutarie che regolano l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni e degli enti o da deliberazione con carattere generale. Pertanto, non rileva un’eventuale rinuncia personale al compenso da parte del soggetto che riceve l’incarico o assume la carica. In ogni caso, anche per consentire la vigilanza dell’Autorità, è necessario che detti atti (disposizioni normative, statutarie, deliberazioni) siano pubblicati sul sito dell’amministrazione/ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Atti generali”, a cui la sottosezione “Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo” rinvia mediante apposito link.
Come prescrive la norma, in caso di gratuità dell’incarico, nessuno dei dati previsti dall’art. 14, comma 1, lett. da a) ad f), deve essere pubblicato. In questo modo è stata eliminata qualsiasi misura di trasparenza relativa ai componenti degli organi di indirizzo. L’Autorità auspica che, in sede di correttivo del D.lgs. 97/2016, si possa pervenire a una soluzione più meditata, tale da consentire la trasparenza di almeno qualcuno dei dati sopra menzionati, semmai escludendo la sola pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali di cui alla lettera f) dell’art. 14, comma 1.
Dirigenti scolastici
In considerazione della particorità delle istituzioni scolastiche, del ridotto grado di esposizione al rischio corruttivo, delle attività da esse svolte, l’Autorità, come anticipato nel PNA 2016 (Delibera n. 831/2016), ritiene opportuno prevedere un adeguamento degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 14, in attuazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 1 ter.
Anche le osservazioni formulate nel corso della consultazione hanno evidenziato la peculiarità della natura e delle funzioni svolte, nonché le ridotte dimensioni che caratterizzano le istituzioni scolastiche e che le distinguono dalle altre amministrazioni pubbliche menzionate nell’art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001.
Per i soli Dirigenti è stato introdotto un ulteriore obbligo di pubblicazione, riferito al dato sugli emolumenti complessivamente percepiti a carico della finanza pubblica
Pertanto, in un’ottica di semplificazione, per i Dirigenti scolastici, le misure di trasparenza di cui all’art. 14 si intendono assolte con la pubblicazione dei dati indicati al comma 1, lett. da a) ad e), con esclusione dei dati di cui alla lettera f).
Ne deriva che i dati oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di ogni scuola, nella sezione Amministrazione Trasparente, sono:
- a) l’atto di nomina, con l’indicazione della durata dell’incarico;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, con l’indicazione dei compensi spettanti.
Sanzioni per le violazioni degli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 14
Il D.lgs. 33/2013 prevede uno specifico regime sanzionatorio per la violazione degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 14.
Si tratta di sanzioni che possono essere irrogate nei confronti dei soggetti che non comunicano alcuni dati (art. 47, comma 1) e anche nei confronti dei responsabili della pubblicazione, qualora venga omessa la pubblicazione dei dati di cui al comma 1-ter dell’art. 14 (art. 47, comma 1-bis).
In particolare, l’art. 47, comma 1, nel rinviare all’art. 14, dispone una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro e prevede che il relativo provvedimento venga pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o organismo interessata/o.
Per chi viola gli obblighi di trasparenza è stata introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10mila euro e prevede che il relativo provvedimento venga pubblicato sul sito internet dell’amministrazione interessata
Tale sanzione è irrogata nei confronti dei soggetti tenuti a osservare le misure di trasparenza previste dall ‘art. 14, anche alla luce delle indicazioni contenute nelle Linee guida, qualora responsabili della mancata o incompleta pubblicazione dei dati e delle informazioni.
FONTI NORMATIVE
Legge 190/2012
Dlgs 33/2013
Dlgs 97/2016
Delibera ANAC n. 241 dell’ 8 marzo 2017


