APE volontaria: chi può ottenerla
Quali sono i requisiti per richiedere all’INPS l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica?
Abstract
L’autore del quesito chiede di sapere se, in base al proprio status (63 anni di età, 30 anni di contribuzione utile) può richiedere all’Istituto Nazionale Previdenza Sociale l’erogazione dell’APE volontaria, l’anticipo pensionistico erogato in rate mensili dallo stesso ente previdenziale.
Nella circolare INPS n. 28 del 2018 sono indicati i requisiti richiesti per beneficiare dell’APE volontaria nei termini che si riportano:
“In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 in possesso dei prescritti requisiti, possono chiedere all’istituto finanziatore, per il tramite dell’INPS, l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE), da restituire in venti anni mediante trattenute mensili su pensione”.
Gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti possono ottenere l’APE, se in possesso di tutti i seguenti requisiti:
- età minima di 63 anni, alla prima data utile di presentazione della domanda di APE;
- età che consenta la maturazione del requisito anagrafico di cui all’articolo 24, comma 6, della legge n. 214 del 2011 per la pensione di vecchiaia entro tre anni e sette mesi dalla prima data utile di presentazione della domanda di APE;
- età che consenta la maturazione del requisito anagrafico di cui alla precedente lettera b) non prima di sei mesi precedenti la prima data utile di presentazione della domanda di APE;
- anzianità contributiva non inferiore a 20 anni, di cui all’articolo 24, comma 7, della legge n. 214 del 2011, utile per conseguire la pensione di vecchiaia a carico di una delle forme assicurative sopra indicate, alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE;
- per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, importo di pensione non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995, alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE;
- importo di pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all’APE richiesta, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell’assicurazione generale obbligatoria, alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE.
La domanda può essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2019, stante la natura sperimentale della norma in esame
È prescritta la presentazione all’INPS di una domanda di certificazione del diritto all’APE da parte dei lavoratori dipendenti che abbiano compiuto almeno 63 anni di età; in relazione alla domanda, l’Istituto previdenziale accerterà se, alla data di presentazione della stessa domanda, sussistano tutti i requisiti richiesti.
Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, l’interessato sarà informato dell’esito della valutazione della sua domanda. Nella risposta che darà al dipendente, l’INPS indicherà: la prima data utile di presentazione della domanda di APE, l’importo minimo e massimo della quota mensile di APE ottenibile, nonché la durata massima del finanziamento.
Coloro che, ad avvenuto completamento della predetta procedura, avranno ottenuto la certificazione dei diritto all’anticipo finanziario, potranno presentare la formale domanda di APE all’Istituto finanziatore, per il tramite dell’INPS, entro e non oltre il 31 dicembre 2019.
Contestualmente alla domanda di APE, l’interessato deve presentare domanda di pensione di vecchiaia.
Quest’ultima non è revocabile; tuttavia è priva di effetti nei casi di:
- recesso dal contratto di finanziamento e di assicurazione ai sensi dell’articolo 1, comma 169, della legge in esame;
- reiezione della domanda di APE;
- presentazione, durante la fase di erogazione dell’APE, di una domanda di pensione diretta prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011;
- estinzione anticipata totale del finanziamento nella fase di erogazione dello stesso.
Le domande di pensione di vecchiaia non saranno respinte, ma verranno tenute in evidenza.
L’APE decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda da parte dei soggetti in possesso della certificazione di cui al punto 3 della suddetta circolare INPS, sempreché a quest’ultima data risultino perfezionati i requisiti di cui al punto 1.
Il contributo è erogato dall’istituto finanziatore il primo giorno del secondo mese successivo al suo perfezionamento, ovvero il primo giorno bancabile successivo, con corresponsione dei ratei arretrati maturati dalla data della sua decorrenza.
L’APE si perfeziona alla data di pubblicazione – in formato elettronico nella sezione riservata al richiedente sul sito dell’INPS – dell’accettazione del contratto di finanziamento da parte dell’istituto finanziatore e della proposta di assicurazione da parte dell’impresa assicuratrice.
Il richiedente può recedere dal contratto di finanziamento entro quattordici giorni dalla data di perfezionamento dello stesso, dandone comunicazione, nella sezione a lui dedicata nel sito internet dell’INPS, all’istituto finanziatore.
L’APE è erogata, in quote mensili di pari importo per dodici mensilità, fino alla maturazione del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia
Quanto sopra esposto con scrupolosa precisione suggerisce al redattore di questa risposta una discreta riserva in merito alle singole richieste espresse dal cortese nostro interlocutore, perché la valutazione della procedura è affidata al giudizio tecnico dell’istituto previdenziale, che vi provvederà dopo aver ricevuto, da parte del dipendente, la domanda di certificazione del diritto all’APE.
Si può solo dire che i requisiti di età anagrafica e contributiva in possesso dell’autore del quesito sono conformi a quelli previsti dalle norme sopra richiamate.
Si può concludere, infine, che l’INPS ha offerto agli interessati un agevole accesso ad un simulatore on-line, che potrà orientarli con certezza.
Fonti normative
Circolare INPS 13 febbraio 2018, n. 28
Legge 8 agosto 1995, n. 335
Legge 22 dicembre 2011, n. 214

