Architettura degli esami di Stato conclusivi dei due cicli di istruzione
Una ricognizione delle leggi e dei regolamenti alla luce dell’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 65 del 14 marzo 2022
a cura di Fabio Scrimitore
Abstract
Esegesi delle fonti legislative e regolamentari che disciplinano lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, comparata con le disposizioni concernenti i correlativi esami del primo ciclo.
Già con il comma 504 del suo articolo 1°, la Legge di bilancio del 2022, la n. 178 del 30 dicembre 2020, il Parlamento, in relazione alla situazione epidemiologica, aveva autorizzato il Ministro dell’Istruzione ad adottare con ordinanza “specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione”.
In coerenza con la suddetta norma, il Ministro ha emanato l’Ordinanza n. 65 del 14 marzo 2022, che disciplina lo svolgimento degli esami di Stato del II ciclo per il 2021/22.
Da tempo immemorabile, l’ordinanza sugli esami di Stato esige che i direttori degli Uffici Scolastici Regionali riuniscano in assemblea tutti i presidenti delle Commissioni giudicatrici, insieme con i dirigenti tecnici incaricati della vigilanza sull’esame di Stato. Normalmente l’incontro ha luogo il lunedì o il martedì precedenti la data della prima prova scritta dei predetti esami, che quest’anno sarà il 22 giugno 2022; per il secondo anno consecutivo è stato previsto che la riunione si possa svolgere in modalità telematica, ove lo richiedessero le condizioni della pandemia ancora in corso.
E’ noto che lo scopo dell’incontro è quello di consentire ai Direttori dei predetti Uffici Scolastici Regionali di “fornire opportune indicazioni, chiarimenti e/o orientamenti per la regolare funzionalità delle commissioni e, in particolare, per garantire uniformità di criteri applicativi e di valutazione”.
Il giovane dirigente scolastico in prova di un Istituto Tecnico Industriale, presidente in pectore di una delle Commissioni d’esame della prossima sessione, ritiene che la prospettiva di partecipare utilmente all’incontro del prossimo giugno richiederebbe una sorta di riedizione di alcuni paragrafi della citata ordinanza ministeriale, che consentisse di evitare l’incertezza degli effetti di talune pur marginali sue omissioni. Il dirigente si riferisce, in particolare, ad alcuni passi di quell’ ordinanza che sono appesantiti da molti rinvii a leggi, a decreti legislativi e ad ordinanze, soltanto citati e non riportati in stralcio, rinvii, questi, che obbligano il lettore meno esperto di esami di Stato, o comunque meno paziente, a ricercare continuamente i testi normativi oggetto dei predetti rinvii, per rilevarne con chiarezza i contenuti ai fini d’una buona memorizzazione e d’una altrettanto corretta applicazione della voluntas ministeriale. In definitiva, sarebbe estremamente gradito dal predetto dirigente un generoso intervento di ricomposizione sintetica del testo dell’ordinanza stessa, che ne rendesse chiaramente esplicite e memorizzabili le sezioni che contengono le prescrizioni che devono essere conosciute dal presidente della Commissione d’esame, ma non soltanto, evidentemente, al solo scopo di partecipare ex professo alla suddetta conferenza dei presidenti delle Commissioni.
Accogliendo la richiesta, si espongono le linee normative della citata ordinanza, per paragrafi tematici.
Documentazione relativa al percorso scolastico dei candidati
La prima operazione che la citata ordinanza affida al Presidente della Commissione d’esame ed ai relativi componenti è la verifica della documentazione che deve attestare la regolarità e la completezza del curriculum dei candidati, tanto degli studenti frequentanti, quanto dei cadidati esterni.
Candidati interni
E’ noto che l’art. 13 del Decreto Legislativo n. 62, del 13 aprile 2017, dispone che possono essere ammessi a sostenere l’esame di Stato le studentesse e gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno dei corsi di studio dei Licei, degli Istituti tecnici e dei Professionali.
Al riguardo, il Decreto Legislativo n. 122 del 13 giugno 2009 (è il Regolamento sulla valutazione) prevede che, per essere ammessi agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, le studentesse e gli studenti devono conseguire, di regola, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e, insieme, un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.
Nel caso in cui lo studente riceva una votazione inferiore alla sufficienza in una disciplina, o in un gruppo di discipline, il Consiglio di classe potrà deliberare di ammetterlo ugualmente all’esame conclusivo del secondo ciclo, riportandone però una esplicita, adeguata motivazione, che consenta di verificare la regolarità della decisione collegiale a chi sia investito della funzione istituzionale di controllare la legalità dell’azione della pubblica amministrazione, come pure a chi chiedesse di esserne informato, in quanto titolare del generosissimo diritto all’ accesso civico generalizzato.
Si dovrà tener presente, al riguardo, che, per le studentesse e per gli studenti che si avvalgono dell’insegnamento della Religione cattolica, la valutazione dell’insegnante di Religione non può essere assolutamente rilevante; sicché, se nel Consiglio di classe vi fosse parità di voti fra gli insegnanti delle discipline laiche, la valutazione del professore di Religione cattolica dovrà essere espressa nella forma di un breve giudizio motivato, e, in quanto tale, non influirebbe sull’esito della decisione; lo vuole il punto 2.7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751: è questo il Decreto Presidenziale che ha dato esecuzione all’Intesa fra L’Autorità Scolastica Italiana e la Conferenza Episcopale Italiana per l’insegnamento della Religione cattolica.
Si dovrà poi tener conto che potranno essere ammessi agli esami di Stato coloro che avranno frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale delle lezioni personalizzato, avendo presente oltretutto che, secondo quel che dispone il 7° comma dell’art. 14 del Decreto Legislativo n. 122 del 13 giugno 2009 (è il Regolamento sulla valutazione del merito e del comportamento), i Collegi dei docenti degli Istituti secondari superiori possono stabilire, soltanto per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. La deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità’ di procedere alla valutazione degli studenti interessati.
Vi è un altro caso nel quale i candidati non potranno essere ammessi agli esami, è quello previsto dal 6° comma dell’art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 249, del 22 giugno 1998 ( lo Statuto delle studentesse e degli studenti), il quale non consente che partecipino agli esami coloro che ricevano un provvedimento disciplinare che comporti l’allontanamento dalla comunità scolastica.
Non saranno, invece, operanti al riguardo le disposizioni contenute nel comma 2° dell’art. 13 del già citato Decreto Legislativo n. 62 del 2017, le quali escludevano dagli esami coloro che non avessero partecipato alle prove INVALSI, previste per verificare i livelli di apprendimento nelle discipline relative alle predette prove; per la stessa norma non potranno essere esclusi dagli esami coloro che non avranno partecipato alle attività di Alternanza Scuola-Lavoro.
Candidati interni che, nell’anno scolastico in corso, frequentano la penultima classe
Si tratta dei ben noti “ottisti”: studentesse e studenti che stanno frequentando la penultima classe dei Licei, degli Istituti tecnici o dei Professionali.
Il 4° comma dell’art. 13 del già citato Decreto Legislativo n. 62 del 2017 dispone che potranno sostenere direttamente l’esame di Stato che conclude il secondo ciclo le studentesse e gli studenti che:
a) nello scrutinio finale della penultima classe, riporteranno non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento;
b) avranno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado;
c) avranno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva;
d) le suddette votazioni non comprendono l’insegnamento della Religione cattolica nè le attività’ ad esso alternative.
Tali studenti saranno ammessi direttamente agli esami di Stato nel corso dello scrutinio finale, senza essere sottoposti alle prove preliminari di ammissione, che invece dovranno sostenere tutti i candidati esterni. Tanto perché gli ottisti conservano, anche nel corso degli esami di Stato, la qualifica di alunni interni.
Candidati esterni
Potranno partecipare ai prossimi esami di Stato i candidati esterni che:
a) entro il 31 dicembre 2022 compiano il diciannovesimo anno di età’ e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione, cioè, dimostrino di aver frequentato il primo biennio di un istituto di istruzione secondaria del secondo ciclo;
b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’ età; in sostanza, costoro dovranno dimostrare d’aver conseguito il predetto diploma non dopo la sessione del giugno 2017 (anno scolastico 2016/17);
c) siano in possesso di un titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico di cui all’articolo 15 del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; il comma 6° del suddetto art. 15 così recita: “ I titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l’esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all’ università’ e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d’intesa con le università e con l’alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità’ di sostenere, come privatista, l’esame di Stato secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia”;
d) avranno cessato di frequentare l’ultimo anno del corso di studi prima del 15 marzo 2022; l’aver interrotto la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo avrà fatto perdere loro la qualifica di alunni interni.
Come per i candidati “ottisti”, anche per gli esterni l’ammissione all’esame di Stato non sarà subordinata alla loro partecipazione alle prove a carattere nazionale predisposte dall’INVALSI, né allo svolgimento di attività assimilabili all’ Alternanza Scuola-Lavoro.
Sarà, poi, utile ricordare che coloro che, a conclusione di esami di Stato svolti in anni scolastici precedenti il corrente, abbiano conseguito il relativo diploma non potranno ripetere lo stesso tipo di esame di Stato.
Esame preliminare dei candidati esterni
Alla maggioranza dei lettori sarà probabilmente noto l’iter che avranno seguito i candidati esterni per chiedere di poter partecipare agli esami di Stato. Ne avranno fatto richiesta all’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio, il quale li avrà assegnati ad un’Istituzione scolastica dell’ordine richiesto, distribuendoli uniformemente tra gli Istituti scolastici statali o paritari funzionanti nel comune di residenza dei candidati stessi.
Il Dirigente scolastico, al cui Istituto saranno stati assegnati candidati esterni, avrà poi provveduto ad associarli alle diverse sottocommissioni, cioè alle diverse classi finali della scuola, tenendo presente che ad ogni singola commissione-classe non potranno essere assegnati più di 35 candidati, fra interni ed esterni.
Non oltre il giorno fissato come termine delle lezioni, i candidati esterni dovranno sostenere gli esami preliminari; l’ordinanza indica come data ideale l’ultimo giorno di maggio. L’esame si svolgerà davanti ai professori che compongono il Consiglio della classe alla quale i candidati saranno stati aggregati.
Il candidato supererà l’esame preliminare se conseguirà un punteggio non inferiore a sei decimi in ognuna delle discipline per le quali sosterrà la prova preliminare.
Non si esclude che l’esame preliminare non venga superato; in tal caso, ovviamente, il candidato non potrà sostenere gli esami di Stato. Il Consiglio di classe, però, potrà riconoscergli l’idoneità a frequentare l’ultima classe, oppure una delle ultime classi che precedono l’ultima, del corso di studi di riferimento. Lo prevede l’ultimo comma dell’art. 5 della sopra citata Ordinanza n. 65 del 14.3.2022.
Potrà anche verificarsi che il candidato superi l’esame preliminare, ma non il conseguente esame di Stato. In tal caso, il superamento dell’esame preliminare gli servirà come idoneità alla frequenza della classe terminale del corso di istruzione secondaria di secondo grado al quale l’esame stesso si riferisce.
Si ritiene utile precisare quali siano le materie in relazione alle quali il candidato esterno sarà chiamato a rispondere nel corso dell’esame preliminare.
In primis si può fare l’ipotesi del candidato esterno che intenda conseguire lo storico diploma di geometra e possegga soltanto l’idoneità o, comunque, il titolo di ammissione alla frequenza della quinta classe dell’Istituto Tecnico per Geometri (la storica denominazione di Istituto Tecnico per Geometri sottende l’appartenenza di questo corso di studi al secondo settore dell’istruzione tecnica, quello Tecnologico e, in particolare, all’indirizzo: Costruzioni, Ambiente e Territorio). Il candidato sosterrà le prove preliminari sulle discipline previste nel piano di studi dell’ultimo anno dell’Istituto Tecnico per Geometri.
Se, invece, intendesse conseguire il medesimo diploma di geometra, il candidato esterno che possedesse soltanto il titolo di idoneità o di ammissione alla quarta classe dello stesso ordine di istituto, ma non avesse mai frequentato né l’ultima né la penultima classe di quest’ordine tecnico, ebbene, in tal caso il candidato dovrebbe sostenere prove preliminari su tutte le discipline che compongono i piani di studio delle classi quarta e quinta di quell’ordine scolastico.
Allo stesso tipo di esami di Stato potranno chiedere di partecipare anche i candidati in possesso di titoli di ammissione o di idoneità alla frequenza di classi di Licei o di Istituti di ordini diversi; costoro dovranno comunque sostenere prove preliminari soltanto sulle discipline (e quindi sulle conoscenze, abilità e competenze) non coincidenti con quelle previste dal piano di studi dei corsi già utilmente frequentati.
Attribuzione del credito scolastico
Fa parte integrante della più volte menzionata Ordinanza ministeriale n. 65 del 14 marzo 2022 l’allegato A, al quale i Consigli delle classi terminali dei Licei, degli Istituti Tecnici e Professionali dovranno far riferimento quando si sta per assegnare il credito scolastico.
Come è stato ampiamente pubblicizzato dagli organi di informazione, quest’anno i cori degli studenti nelle strade e nelle piazze delle città e, particolarmente, in viale Trastevere, hanno chiesto al Ministro di elevare il livello massimo del credito scolastico, portandolo dalla vecchia soglia dei 40 punti a quella dei 50.
La rivalutazione dell’incidenza sul voto finale del diploma che ne deriverà ha portato alla conseguente minore incidenza delle prove d’esame sul voto finale; ne soffrirà, soprattutto, il voto della seconda prova scritta, che, nonostante sia, in generale, quella che caratterizza i singoli corsi di studio, non dovrebbe essere affrontata con eccessiva preoccupazione.
Si ritiene di non demeritare più di tanto se si fa un fugace cenno al procedimento previsto per l’assegnazione del credito totale di ammissione all’esame.
Sino allo scorso anno scolastico, in sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe attribuiva il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio ( 3^ e 4^ classe) e quello dell’ultimo anno di corso, fino ad un massimo di quaranta punti, di cui:
12 per il terzo anno,
13 per il quarto anno,
15 per quinto anno.
Il totale del credito scolastico, con il quale uno studente potrà essere ammesso agli esami di Stato del prossimo mese di giugno si otterrà partendo dalle due cifre che attestano i due crediti ricevuti a conclusione degli scrutini finali di giugno del 2020 e del 2021, durante i quali il giovanetto avrà frequentato, rispettivamente, la 3^ e la 4^ classe del suo Istituto. Ammettendo, scholae causa, che si tratti di uno studente eccellente, i suoi crediti in quei due anni saranno stati, rispettivamente, di 12 e di 13 punti.
Seguendo gli stessi criteri applicati negli anni decorsi, nel giugno del 2022 il Consiglio di classe assegnerà allo studente il credito per l’ultimo anno; anche questo credito sarà probabilmente di livello massimo, pari cioè a 15 punti. Il punteggio totale dei crediti dei tre anni sarà il massimo consentito dal citato Decreto legislativo n. 62 del 2017, cioè 40 punti.
Alla più volte citata Ordinanza ministeriale n. 65 del 14 marzo 2022 è allegata una tabella che consentirà di convertire in 50mi il credito totale raggiunto dallo studente nel suo curriculum, espresso, come si è visto, in 40mi. Ovviamente, il nuovo credito del nostro studente sarà pari a 50 punti.
Si può aggiungere, a scanso di equivoci, che la suddetta tabella fa corrispondere al punteggio minimo del credito in quarantesimi, pari a 21, il minimo in cinquantesimi, come pure al punteggio medio di 30 quarantesimi 38 cinquantesimi.
La tabella che si riporta immediatamente di seguito potrà essere utile per risalire dalla media dei voti alla individuazione della fascia di credito per il singolo studente, tenuto conto, ovviamente, che la media dei voti deriva dalla media di quelli riportati in tutte le discipline oggetto di valutazione.
| Media dei voti | Fasce di credito 3° anno | Fasce di credito 4°anno | Fasce di credito 5° anno | |
| M <6 | – | – | 7 – 8 | |
| M = 6 | 7 – 8 | 8 – 9 | 9 – 10 | |
| 6< M 7 | 8 – 9 | 9 – 10 | 10 – 11 | |
| 7 < M 8 | 9 – 10 | 10 – 11 | 11 – 12 | |
| 8 < M | 10 – 11 | 11 – 12 | 13 – 14 | |
| 9 – M | 11 – 12 | 12 – 13 | 14 – 15 | |
Per decidere se allo studente spetti il punteggio minimo oppure quello massimo, specificato nella banda di oscillazione individuata dalla media dei voti di ammissione all’esame, il Consiglio di classe dovrà tener conto, in primo luogo, del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascuno studente nell’anno scolastico in corso, con riguardo al profitto; in secondo luogo, il Consiglio dovrà aver riguardo all’assiduità della frequenza scolastica, all’interesse ed all’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e, infine, alle attività complementari ed integrative e agli eventuali crediti formativi.
Per crediti formativi si intendono le esperienze, debitamente documentate, che lo studente avrà fatto in ambiti extrascolastici. Dovranno essere esperienze coerenti con il tipo di corso di studi al quale si riferisce l’esame di Stato, dalle quali derivino competenze altrettanto coerenti con la tipologia dell’esame, coerenza che sarà individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento e nella loro concreta attuazione.
Per i candidati esterni, il credito scolastico è attribuito dal Consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare di cui al comma 2 dell’articolo 14, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.
Il documento di maggio del Consiglio di classe
La nuova ordinanza sugli esami non contiene disposizioni innovative circa la struttura del documento che il Consiglio d’ogni classe terminale degli Istituti di II grado deve elaborare entro il 15 maggio, per esporvi i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo seguito durante l’anno scolastico, insieme con i criteri e gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso Consiglio di classe riterrà utile per lo svolgimento delle prove d’esame.
Vi dovranno essere esposti anche gli obiettivi specifici di apprendimento ed i risultati riferiti all’insegnamento trasversale dell’Educazione civica, nonchè le modalità con le quali è stato eventualmente adottato l’insegnamento di una disciplina non linguistica con la mediazione espressiva di una lingua straniera, applicando la metodologie CLIL.
Al documento di maggio, che verrà pubblicato all’Albo on-line dell’Istituto, la Commissione giudicatrice degli esami di Stato riserverà l’attenzione ed il riguardo che riterrà utile per far sì che i candidati affrontino il colloquio con la medesima serenità con la quale avranno potuto partecipare alle attività didattiche in aula.
La riunione plenaria della Commissione d’esame
Il presidente ed i commissari si riuniranno in seduta plenaria presso l’Istituto sede principale d’esame alle ore 8.30 di lunedì, 22 giugno 2022.
Il presidente potrà delegare un commissario quale suo sostituto, con il titolo di vice-presidente, possibilmente unico per le due sottocommissioni.
Con sorteggio, il presidente determinerà l’ordine di precedenza nei colloqui fra le due sottocommissioni (ogni classe terminale diventa sottocommissione) e le relative date di inizio dei colloqui.
Sempre con sorteggio, il presidente stabilirà se, per i colloqui, all’interno di ogni commissione, debbano avere la precedenza i candidati esterni oppure quelli interni, tenendo conto che il numero dei candidati che verranno convocati per i colloqui non deve essere superiore a cinque per giorno, salvo motivate esigenze organizzative.
Al termine della riunione preliminare, il presidente darà notizia del calendario dei colloqui e delle date distinte in cui saranno pubblicati i risultati delle valutazioni delle due sottocommissioni. Tale calendario sarà reso visibile ai candidati interni mediante pubblicazione nell’area riservata del registro elettronico, al quale accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.
Ai candidati esterni il calendario dei colloqui sarà trasmesso via e-mail.
E’ previsto, poi, che ogni sottocommissione tenga una riunione preliminare, nel corso della quale i suoi componenti prenderanno visione degli atti e dei documenti relativi ai candidati interni ed esterni, per verificarne la regolarità amministrativa e quella sostanziale. Particolare rilevanza avrà la lettura del già citato documento di maggio, e ancor più importante sarà l’esame degli atti riferiti agli eventuali candidati che versino in situazione di disabilità o di DSA., individuando quelli che avranno chiesto di sostenere prove d’esame scritte differenziate, conformemente ai metodi che avranno seguito nel corso dell’anno scolastico.
Inoltre, la sottocommissione definirà i criteri per la revisione e la valutazione delle prove scritte, le modalità di conduzione dei colloqui, nonché – fatto, questo, di particolare rilevanza esterna – i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino ad un massimo di cinque punti; è il punteggio, questo, che potrà essere concesso soltanto ai candidati che avranno conseguito un credito scolastico di almeno quaranta punti ed un risultato complessivo nelle prove d’esame pari ad almeno quaranta punti.
Infine, la Commissione dovrà individuare i criteri per l’ eventuale assegnazione della lode.
Le prove d’esame
Dalla sessione di esami di Stato del giugno-luglio 2019 il Ministero si è astenuto dal fare delle raccomandazioni agli studenti licenziandi affinchè, durante le prove scritte, tenessero lo stile irreprensibile che garantisse l’autenticità della redazione degli elaborati. Tanto è accaduto perché il SARSCoV–2 non ha consentito che si svolgessero le tradizionali prove scritte.
Ci si attende che la ripresa della tradizione delle due prove scritte suggerirà al Ministero di riproporre alle studentesse ed agli studenti le medesime raccomandazioni che aveva rivolto loro il 6 giugno del 2019, attraverso le voci dei presidenti e dei commissari d’esame, invitandoli ad avvertire gli esaminandi che era assolutamente vietato utilizzare a scuola telefoni cellulari, smartphone di qualsiasi tipo, dispositivi di qualsiasi natura e tipologia che consentissero loro di consultare file, di inviare fotografie e immagini, nonché apparecchiature a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere. Era stato vietato anche l’uso di apparecchiature elettroniche portatili di tipo palmare e personal computer portatili di qualsiasi genere, che consentissero di collegarsi all’esterno di edifici scolastici tramite connessioni wireless, comunemente presenti nelle scuole, o alla normale rete telefonica.
La violazione di tali divieti avrebbe comportato, puntualizzava il Ministero nella sua raccomandazione, “l’esclusione da tutte le prove d’esame”.
Per la verità, la categoricità delle predette disposizioni è stata un po’ mitigata da alcune decisioni di giudici amministrativi, che hanno escluso la censurabilità della semplice detenzione, in stato di spegnimento, di apparecchiature dei generi sopra specificati.
Considerato, però, che le decisioni dei giudici hanno effetto fra le parti e, quindi, non rientrano tra le fonti ordinarie del diritto positivo, dotate di efficacia erga omnes, si ritiene che si debba sconsigliare di introdurre, nelle aule delle prove scritte, strumenti elettronici delle tipologie vietate.
Tanto premesso, si aggiunge la descrizione delle modalità delle prove scritte.
Il Decreto ministeriale n. 769, del 2028, contiene i “Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte” e le “Griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi” per gli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione”; da queste linee programmatiche abbiamo estrapolato gli elementi che assumono maggior rilievo per le Commissioni d’esame, oltre che, naturalmente, per le candidate ed i candidati.
Pima prova: si terrà mercoledì, 22 giugno 2022, dalle ore 8.30 ed avrà la durata di sei ore.
Si riporta ora il quadro di riferimento per lo svolgimento delle prove scritte che, come per tradizione, si riferisce a tutti i percorsi e gli indirizzi dell’istruzione: liceale, tecnica e professionale.
Caratteristiche della prova d’esame
1) Tipologia della prima prova
A Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano;
B Analisi e produzione di un testo argomentativo;
C Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità.
Per consentire ai candidati di esprimersi su un ventaglio sufficientemente ampio di argomenti, saranno fornite sette tracce, che si riferiscono agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico e sociale:
– due per la tipologia A
– tre per la tipologia B
– due per la tipologia C.
2) Struttura delle tracce
Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano, compreso nel periodo che va dall’Unità d’Italia ad oggi.
Saranno fornite due tracce che possano coprire due ambiti cronologici o due generi o forme testuali.
Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo
La traccia proporrà un singolo testo compiuto o un estratto sufficientemente rappresentativo, ricavato da una trattazione più ampia, chiedendo in primo luogo un’interpretazione/comprensione sia dei singoli passaggi sia dell’insieme.
La prima parte sarà seguita da un commento, nel quale lo studente esporrà le sue riflessioni intorno alle tesi di fondo avanzate nel testo d’appoggio, anche sulla base delle conoscenze acquisite nel suo specifico percorso di studio.
Tipologia C. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità
La traccia proporrà problematiche vicine all’orizzonte esperienziale delle studentesse e degli studenti e potrà essere accompagnata da un breve testo di appoggio che fornisca ulteriori spunti di riflessione. Si potrà richiedere al candidato di inserire un titolo coerente allo svolgimento e di organizzare il commento attraverso una scansione interna, con paragrafi muniti di un titolo.
Come per il passato, i testi della prima prova scritta saranno redatti dal Ministero dell’ Istruzione e verranno inviati alle singole Istituzioni scolastiche sedi d’esame per via telematica alle ore 8.00 di mercoledì, 22 giugno 2022.
Seconda prova scritta: si svolgerà giovedì, 23 giugno 2022.
Come è ovvio, i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta, allegati al Decreto ministeriale sopra citato, non possono che esser tanti quanti sono gli ordini e le tipologie dei corsi di studio che si concludono con esami di Stato. A titolo esemplificativo, se ne può dare un resoconto sommario soltanto per uno di tali corsi: il Liceo classico.
Caratteristiche della prova d’esame
La seconda prova scritta dell’esame di Stato del Liceo classico si articolerà nel seguente modo:
1) Prima parte: traduzione di un testo in lingua latina o in lingua greca (comprensione e resa).
Il testo proposto sarà in prosa, tratto dagli autori proposti nelle Indicazioni nazionali che definiscono gli obiettivi specifici di apprendimento del Liceo classico.
Il brano, la cui lunghezza sarà contenuta entro le 10-12 righe, rappresenterà un testo di senso unitario e compiuto. Il carattere di compiutezza deriva dall’essere concluso sul piano del significato; a titolo di esempio, costituisce un testo adeguato per la prova la selezione di una parte di un dialogo, anche con l’interlocuzione tra più voci, purché il brano selezionato sia pienamente concluso nel senso sopra indicato.
Si raccomanda la selezione di testi caratterizzati da accessibilità e leggibilità, fortemente significativi in rapporto alla civiltà greca e latina, capaci cioè di stimolare, grazie al loro spessore ideale e/o culturale, la riflessione e l’esegesi da parte del candidato.
Il testo proposto sarà corredato di un titolo e di una breve contestualizzazione, contenente informazioni sintetiche sull’opera da cui è tratto il brano e sulle circostanze della sua redazione. Inoltre, sarà corredato di parti che precedono (pre-testo) e seguono il testo proposto (post-testo), in traduzione italiana o nella lingua in cui si svolge l’insegnamento; il pre-testo e il post-testo permetteranno di inquadrare il significato del brano proposto in una dimensione testuale più ampia e favorirne la comprensione. In tal modo, il candidato sarà posto nella condizione migliore per svolgere la prova anche in assenza di conoscenze specifiche sull’opera da cui il brano è tratto, la cui mancanza potrebbe precludere l’intelligenza piena del testo e la riflessione su di esso.
2) Seconda parte: risposta a tre quesiti relativi alla comprensione e interpretazione del brano, all’ analisi linguistica, stilistica ed eventualmente retorica, all’approfondimento e alla riflessione personale.
I quesiti saranno di tipo euristico ed avranno l’obiettivo di favorire un’interlocuzione con il testo nei diversi momenti della comprensione, dell’interpretazione e della riflessione.
I quesiti dovranno saggiare la piena comprensione del testo da parte del candidato, attraverso la capacità di analisi linguistica e/o stilistica, le conoscenze culturali utili ad approfondire, con opportuni riferimenti, i temi introdotti dai testi e la competenza di collegare il passo tradotto al contesto della produzione letteraria dell’autore, o allo scenario storico-culturale dell’epoca a cui il testo appartiene,oppure ancora al genere letterario di appartenenza, anche attraverso il confronto con altri autori.
Le risposte del candidato, purché pertinenti ai quesiti richiesti, potranno essere redatte anche con uno svolgimento testualmente continuo, scandito peraltro, ove sia adottata tale modalità, da richiami al testo, secondo la struttura caratteristica di un commento.
Le risposte ragionate ai quesiti consentiranno quindi di apprezzare l’esito della interlocuzione con il testo da parte del candidato, che deve dimostrare di “saper dialogare” con esso.
I quesiti saranno tre e prevederanno risposte aperte; nella consegna si dovrà indicare il limite massimo di estensione (approssimativamente 10/12 righe di foglio protocollo).
3) Nel caso in cui la scelta del D.M. emanato annualmente ai sensi dell’art. 17, comma 7, del D. Lgs. 62/2017 ricada sull’individuazione di entrambe le discipline caratterizzanti (Latino/Greco), le due parti della traccia saranno così articolate:
– Prima parte: traduzione di un testo da una delle due lingue (latina o greca) ; il testo sarà della tipologia prevista dal punto 1 ed avrà una lunghezza che terrà conto della diversa articolazione della prova.
– Seconda parte: al candidato verrà proposto un testo nell’altra lingua (quella non oggetto di traduzione), con traduzione a fronte in italiano o nella lingua in cui si svolge l’insegnamento. Questo secondo testo sarà di contenuto confrontabile, per rinvii, collegamenti e analogie, con quello proposto per lo svolgimento della prima parte, cioè con la traduzione. Su entrambi i testi proposti, e sulle possibili comparazioni critiche fra essi, verranno formulati i tre quesiti previsti dal precedente punto 2, ai quali si dovrà dare risposta secondo quanto sopra indicato.
La durata complessiva della prova è di sei ore.
Le tracce della seconda prova scritta saranno redatte dalla Commissione giudicatrice, secondo il rito che si riporta di seguito.
Entro il 22 giugno 2022 i docenti titolari della disciplina individuata come oggetto della seconda prova scritta di tutte le sottocommissioni operanti nell’Istituto elaborano collegialmente tre proposte di tracce. Lo dovranno fare tenendo conto delle informazioni contenute nei documenti di maggio elaborati dai Consigli delle ultime classi dell’Istituto.
Fra tali proposte, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, il 23 giugno 2022, verrà estratta a sorte la traccia che dovrà essere proposta e svolta in tutte le classi impegnate negli esami.
Negli esami di Stato che si svolgeranno negli Istituti professionali, la seconda prova scritta deve avere carattere pratico.
Potrà essere interessante, almeno per gli insegnanti e per gli studenti dell’ordine scolastico più numeroso, comprendente i Licei scientifici, ricordare quanto occorre sapere circa l’uso delle calcolatrici, tenendo conto, preliminarmente, che è consentito quello delle calcolatrici scientifiche e/o grafiche.
Al riguardo, il Ministero dell’Istruzione, in data 30 marzo 2018, ha emanato la Nota prot. n. 5641, che si ritiene di dover riportare di seguito in stralcio:
“All’inizio di ogni anno scolastico verrà pubblicato, tramite un’apposita Nota di questa Direzione Generale, l’elenco di modelli e famiglie di modelli consentiti, aggiornato in base alle segnalazioni pervenute dai produttori nel corso del precedente anno. Tali segnalazioni verranno effettuate inviando una PEC all’indirizzo DGOSV (Cì;postacert.istruzione.it contenente le informazioni indispensabili per identificare il modello, nonché le caratteristiche tecniche fondamentali).
La PEC recherà come oggetto: “Aggiornamento elenco calcolatrici Esame di Stato”.
Il MIUR si riserva la facoltà di chiedere ai produttori ulteriori elementi di valutazione prima di procedere a nuovi inserimenti nell’elenco.
l produttori partecipanti al tavolo tecnico citato mettono a disposizione i seguenti “sportelli” informativi e di supporto tecnico agli studenti e alle famiglie:
- Casio: e-mail casio-edu((ì>Casio.it
- Texas Instruments: e-mail ti-cares(ll)ti.com
- HP: e-mail: info((Ì\compustore.it
- Sharp: Telefono 02.61317790 – sezione “Assistenza” del sito www.sharp.it
In data 30 ottobre 2019, il Ministero dell’Istruzione ha diramato l’elenco aggiornato delle calcolatrici ammesse:
CASIO
Calcolatrici scientiIche
X-82 SOLAR ; FX-82 SOLAR II; FX-220 PLUS, non più in commercio ;
FX-220 PLUS-2 ; FX-82MS, non più in commercio;
FX-82ES PLUS non più in commercio, FX-350ES PLUS, non più in commercio;
FX-570ES PLUS; FX-570ES PLUS-2 ;
FX-991ES PLUS; FX-991ES PLUS-2 ;
FX-350EX ; FX-82EX ;
FX-85EX; FX-991EX ;
FC-IOOV;
Calcolatrici grafiche (senza CAS)
FX-7400 .non più in commercio FX-9750GII;
FX-9860GIII ; FX-9860GII non più in commercio;
FX-9860GII SD non più in commercio; FX-CG20, non più in commercio;
FX-CG50
CITIZEN
Calcolatrici scientifiche
HP 10s ; HP 10s+ ; HP 300s+ : HP35S ; HP Smart
Quanto sopra riportato è confermato dal punto 11 dell’art. 30 della più volte citata Ordinanza n. 65 del 2022.
Il calendario delle prove scritte
Prima prova scritta:…………………….mercoledì, 22 giugno 2022……ore 8.30;
Seconda prova scritta:…………………giovedì, 23 giugno 2022………. ore 8.30;
Prima prova scritta suppletiva ………..mercoledì, 6 luglio 2022………. ore 8.30;
Seconda prova scritta suppletiva……..giovedì, 7 giugno 2022…………ore 8.30.
Prove scritte suppletive
Il candidato, o la candidata, che, per malattia, o per un’altra ragione riconosciuta grave dalla Commissione, non potesse partecipare alle prove scritte, potrà chiedere di sostenere le prove suppletive, presentando la necessaria documentazione entro il giorno successivo a quello in cui è stata svolta la prova dagli altri candidati. Pertanto, chi non potrà partecipare alla prova di italiano, dovrà chiedere, con adeguata documentazione, d’essere ammesso alla prova suppletiva entro il 23 giugno 2022.
Il candidato che non potesse prender parte alla seconda prova scritta, fissata al 23 giugno, dovrà presentare la richiesta per la relativa prova suppletiva entro il 24 giugno 2022.
Gli studenti che non potessero partecipare al colloquio il giorno della convocazione, potranno chiedere d’essere convocati in altra data, però entro il termine di chiusura dei lavori della Commissione d’esame.
Sessione straordinaria di esami
In casi eccezionali, qualora non sia stato possibile sostenere le prove scritte neppure nella sessione suppletiva di luglio 2022, oppure non sia stato possibile prender parte al colloquio entro ill termine deliberato dalla Commissione, il candidato potrà chiedere di essere ammesso alle prove in un’ apposita sessione straordinaria, producendo istanza al presidente della Commissione entro il giorno successivo all’assenza.
Non si può escludere che il candidato sia stato impossibilitato, in tutto o in parte, a proseguire, oppure a completare, le prove d’esame secondo il calendario stabilito. In tal caso, il presidente della Commissione stabilirà in qual modo l’esame stesso debba proseguire, o possa essere completato, oppure se il candidato debba essere rinviato alle prove suppletive o alla sessione straordinaria d’esame per la prosecuzione ed il completamento.
Il colloquio
I candidati saranno convocati in non più di cinque al giorno, salvo che non sussistano circostanze che obblighino a superare tale limite.
Si è già scritto che, nel corso della seduta preliminare unitaria della Commissione d’esame, il presidente determinerà la data di inizio dei colloqui di ciascuna sottocommissione, dopo aver sentito al riguardo i professori che la compongono. Contestualmente il presidente stabilirà per sorteggio se le sottocommissioni dovranno convocare prioritariamente i candidati interni o i privatisti.
Sempre per sorteggio sarà individuata la lettera alfabetica che fisserà l’ordine di convocazione dei candidati all’interno delle singole sottocommissioni.
In apertura del colloquio, il candidato sarà chiamato ad analizzare il materiale scelto dalla sottocommissione e consegnatogli prima dell’inizio della seduta d’esame; tale materiale potrà essere costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto un problema, che la Commissione avrà elaborato all’inizio di ogni giornata dei colloqui per i candidati convocati. Questo materiale, come si legge nel punto 5 dell’articolo 22 della più volte citata Ordinanza ministeriale n. 65 del marzo 2022, “E’ finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali che caratterizzano le diverse discipline del corso di studi seguito dal candidato e del loro rapporto interdisciplinare”.
Viene raccomandato alla sottocommissione che, nel preparare il materiale di cui sopra, tenga conto dello specifico percorso didattico effettivamente svolto dal candidato, in coerenza con quel che risulta dal sopra citato documento di maggio, nel senso che i professori non potranno discostarsi dalla metodologie che sono state adottate nel corso dell’anno scolastico. Una tale direttiva aveva un significato incidente quando la sottocommissione d’esame era costituita , per il 50 %, da professori esterni; ora che l’unico componente esterno all’Istituto sede d’esame sarà il presidente, la predetta direttiva appare alquanto pleonastica.
Ogni componente della sottocommissione potrà partecipare alla conduzione del colloquio in merito alle discipline per le quali possegga il prescritto titolo accademico. Ne consegue che legittimamente il professore di scienze naturali, che possedesse la laurea in matematica, potrebbe legittimamente intervenire nel colloquio su argomenti di matematica, magari anche dissertando con il collega titolare della disciplina sulla valutazione dell’elaborato di matematica.
Un apprezzabile suggerimento è quello rivolto dalla citata ordinanza alla sottocommissione, di curare l’equilibrata durata del tempo del colloquio e l’altrettanto equilibrata articolazione della durata delle diverse fasi dell’esame, evitando, inoltre, che vi sia una rigida distinzione fra le stesse.
L’esame dei candidati che versano in situazione di disabilità,
prevista dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104
Il PEI (Piano Educativo Individualizzato) orienterà la Commissione nello stabilire quale tipologia di prove d’esame il candidato in situazione di disabilità potrà sostenere, nel senso che deciderà se lo studente potrà sostenere prove con valore equipollente a quello delle prove sostenute dagli altri candidati. Nella ipotesi affermativa, al candidato in situazione di disabilità, che avrà superato le prove equipollenti, verrà rilasciato il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Ma nel diploma non potrà esser dichiarato che lo studente ha sostenuto prove equipollenti.
Nell’ ipotesi, invece, in cui, sempre in coerenza con quanto previsto dal PEI, la Commissione decidesse che il candidato in situazione di disabilità dovrà sottoporsi a prove non equipollenti, a conclusione dell’esame al giovane verrà rilasciato soltanto l’attestato di credito formativo; in questo documento viene descritto quanto occorre perché sia individuato l’indirizzo di studi seguito, la sua durata e le discipline comprese nel relativo piano di studi. La precisazione che il candidato ha partecipato a prove non equipollenti va indicata nell’attestato, ma non nei tabelloni che verranno affissi all’Albo dell’Istituto, né nell’area documentale riservata del registro elettronico, alla quale accedono tutti gli studenti della classe.
Lo stesso attestato di credito formativo sarà rilasciato ai candidati in stato di disabilità che non partecipassero agli esami ed a quelli che non sostenessero una o più prove d’esame.
Esame dei candidati con Disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.)
e dei candidati con Bisogni educativi speciali (B.E.S.)
L’Ordinanza n. 65/2022 disciplina l’esame delle candidate e dei candidati per i quali sia stato redatto il Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.) in forme sostanzialmente analoghe a quelle già esposte per coloro che versano in situazione di disabilità, secondo le disposizioni contenute nella Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010.
La sottocommissione d’esame potrà essere chiamata ad esaminare studentesse e studenti per i quali, nel corso dell’anno scolastico, il Consiglio di classe avrà programmato e realizzato un P.D.P. caratterizzato da un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera. Tale situazione sarà rilevante se la seconda prova scritta dell’esame di Stato sia in lingua straniera.
Orbene, in tal caso, la sottocommissione sottoporrà il candidato ad una prova orale, che sostituirà la prova scritta di lingua straniera; questo colloquio sostitutivo si svolgerà lo stesso giorno previsto per la seconda prova scritta, cioè il 23 giugno 2022, dopo che si sarà conclusa la stessa prova scritta degli altri candidati, oppure in un giorno successivo, che sia compatibile con le altre operazioni della sottocommissione.
Le studentesse e gli studenti con D.S.A. che sosterranno, con esito positivo, le prove conseguiranno l’ordinario diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
Alla sottocommissione, inoltre, potranno essere stati assegnati candidate o candidati in relazione ai quali siano state certificate formalmente condizioni di D.S.A che abbiano indotto la scuola a programmare nel Piano Didattico Personalizzato, su richiesta della famiglia, un percorso didattico che ne preveda l’esonero totale dalla partecipazione all’insegnamento delle lingue straniere ed un conseguente itinerario didattico differenziato. Nel corso dell’anno scolastico, ovviamente, questi giovanetti non avranno seguito alcun insegnamento linguistico straniero. Ne consegue che non dovranno sostenere, in sede d’esame di Stato, nessuna prova di lingua straniera, né scritta né orale.
Questi candidati sosterranno prove d’esame differenziate, perfettamente coerenti con quelle cui avranno partecipato nel corso dell’anno scolastico; ma tali prove non saranno equipollenti a quelle ordinarie; sicché a loro potrà essere rilasciato soltanto l’attestato di credito formativo, di cui si è scritto nel precedente paragrafo, riferito agli alunni in condizioni di disabilità.
Né nei tabelloni finali da esporre all’Albo, né nell’area documentale riservata del registro elettronico si potrà fare riferimento alle prove differenziate svolte. Saranno menzionate soltanto nell’attestato predetto.
Assegnazione del voto finale ai candidati
A conclusione delle operazioni d’esame, ciascuna sottocommissione procede all’assegnazione del voto in centesimi a ciascun candidato.
Il voto finale ha quattro componenti in centesimi:
- Per la prima prova scritta massimo punti……………………15
- Per la seconda prova scritta massimo punti ……………………10
- Per il colloquio massimo punti……………………….25
- Per il credito scolastico massimo punti…………………… 50
Supera l’esame di Stato il candidato o la candidata che raggiungerà il punteggio minimo di 60 centesimi.
In uno degli incontri d’ un anno precedente la pandemia, tenuto fra presidenti di commissione giudicatrici degli esami ed il direttore dell’ufficio scolastico regionale competente per territorio, uno dei presidenti convenuti ha chiesto se vi sia una votazione minima, che confermi il principio della tradizione scolastica italiana, il quale stabilisce quale sia il voto di sufficienza per ogni singola prova d’esame, e, in quanto tale, assicuri l’avvenuto superamento della prova. Attualizzando la domanda, la si può formulare così: potrà conseguire il diploma il candidato al quale siano stati assegnati i seguenti punti in centesimi alle prove d’esame ed al credito scolastico?
Credito scolastico………..21
Prima prova scritta………..20
Seconda prova scritta……5
Colloquio………………… 16
Totale……….62
L’interpretazione storica dell’ordinamento scolastico in materia di esami di Stato consente, oggi, di sostenere che quel principio non esiste più; ne consegue che anche il candidato che svolga una, o più d’una, poco felice prova scritta, o che nel colloquio non dimostri di aver raggiunto un buon livello di preparazione, si vedrà consegnato il diploma alla sola condizione che il totale del punteggio raggiunto, fra il credito scolastico e le prove d’esame, sia di almeno 60 centesimi.
Fino all’anno scolastico 2017/18, come si è detto, non è stato così.
Infatti, nelle ordinanze che sono state emesse prima del 2019, in relazione ai punteggi da assegnate alle prove scritte d’esame, era disposto quanto segue:
“La commissione dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte, ripartiti in parti uguali tra le tre prove: a ciascuna delle prove scritte giudicata sufficiente non puo’ essere attribuito un punteggio inferiore a 10”.
In merito al colloqui, si leggeva:
“ La commissione d’esame dispone di 30 punti per la valutazione del colloquio. Al colloquio giudicato sufficiente non puo’ essere attribuito un punteggio inferiore a 20”.
Dal 2019 quelle proposizioni hanno soltanto un valore meramente nominalistico, come le analoghe frasi con le quali si conclude il bel libro del grande Umberto Eco, “Il nome della rosa”: Stat rosa pristina in nomine; nomina nuda tenemus”. Frasi rimaste nella storia per ricordare alle future generazioni i tempi in cui l’ apprendimento delle discipline cognitive era considerato irrinunciabile fattore propedeutico all’acquisizione delle abilità e delle competenze necessarie per la vita. Si potrebbe dire che quella attuale sembra la stagione della generosità valutativa; lo dimostra anche la disposizione che consente alla Commissione di aggiungere motivatamente al punteggio determinato dalle prove d’esame e dal credito scolastico un punteggio integrativo, un bonus di 5 punti a coloro che:
- abbiano ottenuto almeno 30 punti di credito scolastico;
- abbiano conseguito almeno il punteggio di 50 centesimi nelle prove d’esame.
La sottocommissione, poi, potrà continuare ad assegnare, con il voto unanime dei suoi componenti, ed altrettanto motivatamente, la lode alle candidate ed ai candidati che, senza beneficiare del sopra citato punteggio integrativo, abbiano conseguito:
- il credito scolastico massimo di 50 punti, con il voto unanime dei Consigli di classe, e il punteggio massimo di 50 punti nelle prove d’esame.
Il diploma e gli altri documenti da rilasciare
Per tutti i candidati, gli esiti della prima e della seconda prova scritta vanno pubblicati all’Albo dell’istituto sede della Commissione d’esame almeno due giorni prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento dei colloqui. Il punteggio minimo complessivo, affinché si superi l’esame di Stato, è di 60 punti.
L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale globale conseguito, inclusa la citazione della eventuale lode, dev’essere pubblicato, contemporaneamente per tutti i candidati della classe, all’Albo dell’istituto sede della Commissione.
Per i candidati che non avranno superato l’esame, all’Albo della scuola dovrà essere riportata la sola indicazione: «non diplomato».
Il diploma, che verrà rilasciato a coloro che avranno riportato almeno 60 punti a conclusione dell’esame di Stato, attesta l’indirizzo e la durata del corso di studi seguito e il punteggio ottenuto.
Al diploma sarà allegato il Curriculum dello studente, documento, questo, nel quale sono riportate le discipline comprese nel piano di studi seguito, con l’indicazione del monte ore complessivo assegnato a ciascuna disciplina del piano; vi saranno descritte anche le competenze, le conoscenze e le abilità, anche professionali, acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato svolte in ambito extra-scolastico, insieme con le attività di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite; tanto anche ai fini dell’orientamento e dell’accesso del giovane al mondo del lavoro.
Ai candidati agli esami di Stato che versino in situazioni di disabilità e di D.S.A. e che, conformemente a quanto prevede, rispettivamente, il Piano Educativo Individualizzato ed il Piano Didattico Personalizzato, abbiano sostenuto prove non equipollenti, il Presidente della Commissione rilascerà non il diploma, ma l’Attestato di Credito Formativo, nel quale comparirà soltanto il voto riportato a conclusione dell’esame.
Gli istituti sede d’esame potranno rilasciare, a richiesta degli interessati, anche certificati attestanti l’esito degli esami di Stato. In calce a tali certificati le scuole saranno tenute a riportare, a pena di nullità, la seguente proposizione: ” Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. Lo prevede la Direttiva n. 14 del 2011, emanata dal Ministro della Pubblica Amministrazione nel contesto della legislazione che dispone la completa de-certificazione nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e privati, stabilendo che siano i privati a documentare personalmente, con dichiarazione sostitutiva di certificazioni o dell’atto di notorietà, il possesso di stati, titoli o qualifiche personali.
Il redattore della più volte citata Ordinanza n. 65 del 14 marzo del 2022 si è preoccupato di precisare che la proposizione precedentemente citata non va apposta sui diplomi, perché questi ultimi documenti non rientrano nella tipologia dei certificati, ma in quella, ben diversa, dei titoli di studio.
Ci si augura cle la lettura delle informazioni testè fornite possa consentire al giovane dirigente scolastico in prova, citato nell’incipit di questa trattazione, di partecipare con serenità alla riunione che terrà a giugno, se sarà chiamato alle funzioni di presidente di Commissione degli Esami di Stato.
RIFERIMENTI NORMATIVI
O.M.14 marzo 2022, n.65
D.Lgs.13 aprile 2017, n.62
D.Lgs.13 giugno 2009, n.122
D.P.R. 22 giuno 1998, n.249
D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226
D.M. n. 769/2018
Nota min. prot. n. AÀA5641/2018
Legge 8 ottobre 2010, n.170
Direttiva min. n. 14/2011
Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione
Il 14 marzo 2022 ha visto la luce anche l’ordinanza che disciplina lo svolgimento dell’ esame di Stato al quale dovranno sottoporsi le alunne gli alunni che frequentano la terza classe degli Istituti di istruzione secondaria di I grado. L’ordinanza
ha il numero 64.
Ammissione agli esami
Candidati interni
Potranno partecipare agli esami coloro che stanno frequentando la terza classe delle scuole secondarie di I grado statali e pareggiate, i quali, alla data fissata per gli scrutini di ammissione:
– abbiano frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato. Anche per questo ordine scolastico, il Collegio dei docenti ha potuto prevedere deroghe alla norma appena citata, anche in relazione a specifiche situazioni di emergenza, dovute all’epidemia in atto;
– non siano incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall’art. 4, commi 6 e 9 bis, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 249, del 24 giugno 1998, integrato dal D.P.R. n. 293 del 18.12.2007, che appare utile trascrivere di seguito:
6. “Le sanzioni che comportano l’allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto”.
9-bis. “Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico, la sanzione è costituita dall’allontanamento dalla comunità scolastica, con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell’anno scolastico”.
Il comma 9, citato nel primo periodo del comma 9 bis, prevede che:
“L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8” .
Come per gli esami di Stato negli Istituti del II ciclo, anche in questa tipologia di esami non opereranno le disposizioni contenute nell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 62 del 2017, le quali escludevano dagli esami coloro che non avessero partecipato alle prove INVALSI.
La lettura delle norme in esame consente di affermare che, in materia di esami di Stato del primo ciclo, vige il principio generale secondo il quale tutti i candidati interni che si trovino nelle condizioni oggettive e personali sopra indicate debbono essere ammessi a sostenere l’esame.
Se ne dà la dimostrazione. Il Decreto legislativo n. 62 del 2017, più volte citato, al riguardo dispone: “Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione dell’alunna o dell’alunno all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo”. Questa disposizione, quindi, appare univocamente diretta a far della non ammissione all’esame di Stato conclusivo l’eccezione al sopra esposto principio generale dell’ammissione agli esami quasi generalizzata.
E’ norma, questa, che vale non soltanto per l’ammissione agli esami conclusivi del primo ciclo, ma anche per gli scrutini di ammissione alla seconda ed alla terza classe dello stesso ordine scolastico.
Per inciso, si può ricordare che lo stesso principio vale per gli scrutini di ammissione alla classe successiva delle scuole primarie, ma con una differenza: per non ammettere un alunno o un’alunna alla classe successiva di quest’ordine scolastico, è necessaria l’unanimità dei componenti del team didattico della classe; non sarà, quindi, sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti del team didattico della classe..
Orbene, l’ammissione viene disposta con voto espresso in decimi, senza, però, utilizzare frazioni decimali, anche inferiori a sei decimi. Il voto di ammissione concorrerà, poi, alla determinazione del voto finale dell’esame di Stato, come sarà specificato in seguito.
Vale anche per gli scrutini della scuola secondaria di primo grado la norma che si applica negli scrutini del secondo ciclo, la quale esclude che la decisione dell’insegnante di Religione cattolica possa influire sulla deliberazione di ammissione, o di non ammissione, agli esami. Se determinante, la valutazione di merito dell’insegnante di Religione cattolica non avrà la forma aritmetica di un voto espresso in decimi, ma quella di un breve giudizio motivato.
Vi è un’altra peculiarità del voto di ammissione agli esami del I ciclo: gli insegnanti debbono porne alla base la valutazione non solo dello stile di apprendimento e di comportamento tenuto dagli alunni nella sola terza classe, ma ache del profitto e del comportamento rilevati nel corso dell’ intero triennio.
Candidati esterni
Possono essere ammessi all’esame di Stato:
- i candidati privatisti che siano stati già ammessi alla frequenza della prima classe dell’ex scuola media e compiano tredici anni di età entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui si svolge l’esame di Stato;
- i candidati che abbiano conseguito l’ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio; quindi, il prossimo mese di giugno potranno sostenere tali esami coloro che compiranno, entro il 31.12.2022, il tredicesimo anno di età ed avranno conseguito l’ammissione alla prima classe dello stesso ordine di scuola non dopo il giugno del 2019; in sostanza, è come se avessero frequentato la 3^ classe nel 2021//22, la seconda nel 2020/21 e la prima nel 2019/20.
La Commissione d’esame
Il Consiglio di classe d’ogni classe terza della singola scuola secondaria di I grado si costituirà in sottocommissione d’esame; al dirigente scolastico spetta la presidenza di tutte le sottocommissioni, che, nel loro insieme, comporranno, quindi, la Commissione d’esame di Stato dell’Istituto.
Si potrà, perciò, dare atto della differenza formale che esiste fra le strutture delle sottocommissioni giudicatrici degli esami di Stato dei due gradi di scuole; nel secondo grado, la Commissione comprende soltanto due sottocommissioni, ed in ogni istituto vi sarà un presidente distinto per ogni coppia di sottocommissioni. Nel primo grado, invece, ci sarà un’unica commissione, presieduta dall’unico presidente nella scuola: il dirigente scolastico.
Soltanto nelle scuole del I ciclo ogni sottocommissione individua al suo interno un docente, al quale competono le funzioni di coordinatore della sottocommissione.
La differenza di maggior rilievo fra le Commissioni dei due ordini di studi è data dalla provenienza esterna alla scuola dei presidenti delle commissioni che operano negli istituti del secondo ciclo.
Le prove d’esame
I candidati interni, come gli esterni, dovranno sottoporsi alle seguenti prove d’esame:
- Prova scritta di italiano;
- Prova scritta di matematica;
- Prova scritta di lingua straniera; a tale prova, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un voto unico, espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.
Le tracce delle prove scritte saranno redatte dalla Commissione in sede di riunione preliminare; la Commissione predisporrà almeno tre terne di tracce, in relazione alle seguenti tipologie:
- testo narrativo o descrittivo ;
- testo argomentativo;
- comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo o scientifico.
Il giorno della prova, la Commissione sarà chiamata a sorteggiare una fra le tre terne di tracce; la traccia sorteggiata verrà proposta ai candidati; ogni candidato sceglierà per la prova una delle tre tracce della terna sorteggiata. Il procedimento è analogo per le tre prove d’esame.
- Il colloquio
Viene condotto collegialmente dalla singola sottocommissione.
Il calendario con le date di svolgimento delle prove d’esame
Spetterà al dirigente scolastico, quale presidente dell’unica Commissione d’esame, definire e comunicare al Collegio dei docenti le seguenti informazioni:
- le date di svolgimento delle tre prove scritte, che dovranno aver luogo in tre giorni diversi, anche non consecutivi;
- le date dei colloqui;
- le date delle eventuali prove suppletive dei candidati assenti alle prove ordinarie.
Tutte le operazioni d’esame, a cominciare dalla data della riunione preliminare, dovranno tenersi fra il termine delle lezioni ed il 30 giugno.
Voto finale
La prima operazione che la sottocommissione sarà chiamata a compiere per determinare il voto d’esame è il calcolo aritmetico della media tra i voti in decimi che il candidato ha riportato nelle tre prove scritte e nel colloquio. Non si dovranno fare arrotondamenti dei voti all’unità inferiore o superiore in questa fase.
Il candidato che, a mo’ d’esempio, riportasse 7 decimi nella prima prova (Italiano), 8 nella seconda (Matematica), 9 nella terza (due Lingue straniere) e 9 nel colloquio, conseguirebbe la media di 8,20 decimi.
Nella fase immediatamente successiva, la sottocommissione terrà conto del voto di ammissione agli esami e ne farà la media con i voti riportati nelle quattro prove d’esame. Ipotizzando che il candidato sia stato ammesso all’esame con 8 decimi, la media sarà fatta fra 8 ed 8,20 decimi; il voto finale sarà di 8,10, arrotondato ad 8.
Per i candidati privatisti, per i quali non c’è voto di ammissione agli esami, il voto finale coinciderà con la media dei voti delle quattro prove d’esame.
L’esame di Stato si intende superato se il candidato raggiungerà una votazione finale non inferiore a 6 decimi.
Con voto unanime dell’intera Commissione d’esame, e non soltanto con quello della singola sottocommissione, potrà essere assegnata la lode al candidato che avrà riportato la votazione finale di 10 decimi.
L’esame dei candidati che versano in situazione di disabilità,
prevista dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104
Il PEI (Piano Educativo Individualizzato) orienterà la Commissione nello stabilire quale tipologia di prove d’esame il candidato in situazione di disabilità potrà sostenere, nel senso che deciderà se l’alunno potrà sostenere prove con valore equipollente a quello delle prove sostenute dagli altri candidati. Nella ipotesi affermativa, al candidato in situazione di disabilità, che avrà superato le prove equipollenti, verrà rilasciato il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Ma nel diploma non potrà esser dichiarato che egli ha sostenuto prove equipollenti.
Nell’ ipotesi, invece, in cui, sempre in coerenza con quanto previsto dal PEI, la Commissione decidesse che il candidato in situazione di disabilità dovrà sottoporsi a prove non equipollenti, a conclusione dell’esame al giovane verrà rilasciato soltanto l’attestato di credito formativo; in questo documento viene specificato l’indirizzo di studi seguito, la sua durata e le discipline comprese nel relativo piano di studi. La precisazione che il candidato ha partecipato a prove non equipollenti va indicata nell’attestato, ma non nei tabelloni che verranno affissi all’Albo dell’Istituto, né nell’area documentale riservata del registro elettronico, alla quale accedono tutti gli alunni della classe.
Lo stesso attestato di credito formativo sarà rilasciato ai candidati in stato di disabilità che non parteciperanno agli esami ed a quelli che non sosterranno una o più prove d’esame.
Esame dei candidati con Disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.)
e dei candidati con Bisogni educativi speciali (B.E.S.)
L’Ordinanza n. 65/2022 disciplina l’esame delle candidate e dei candidati per i quali sia stato redatto il Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.) in forme sostanzialmente analoghe a quelle previste per coloro che versano in situazione di disabilità, secondo le disposizioni contenute nella Legge n. 170 dell’8 ottobre del 2010.
La sottocommissione d’esame potrà essere chiamata ad esaminare alunne ed alunni per i quali, nel corso dell’anno scolastico, il Consiglio di classe avrà programmato e realizzato un P.D.P. caratterizzato da un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte di lingua straniera. Tale situazione sarà rilevante nel caso in cui la seconda prova scritta dell’esame di Stato sia in lingua straniera.
Orbene, in tal caso, la sottocommissione sottoporrà il candidato ad una prova orale, che sostituirà la prova scritta di lingua straniera; questo colloquio sostitutivo si svolgerà lo stesso giorno previsto per la seconda prova scritta, cioè il 23 giugno 2022, dopo che si sarà conclusa la stessa prova scritta degli altri candidati, oppure in un giorno successivo, che sia compatibile con le altre operazioni della ssottocommissione. I candidati con D.S.A. che sosterranno positivamente le prove conseguiranno l’ordinario diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
Alla sottocommissione, inoltre, potranno essere assegnati candidate o candidati in relazione ai quali siano state certificate formalmente condizioni di D.S.A che hanno indotto la scuola a programmare, nel Piano Didattico Personalizzato e su richiesta della famiglia, un percorso didattico che ne preveda l’esonero totale dalla partecipazione all’insegnamento delle lingue straniere ed un conseguente itinerario didattico differenziato. Nel corso dell’anno scolastico, ovviamente, questi giovanetti non avranno seguito alcun insegnamento linguistico straniero. Ne consegue che non dovranno essere sottoposti, in sede d’esame di Stato, ad alcuna prova di lingua straniera, né scritta né orale.
Questi candidati sosterranno prove d’esame differenziate , perfettamente coerenti con quelle cui avranno partecipato nel corso dell’anno scolastico; ma tali prove non saranno equipollenti a quelle ordinarie; sicché a loro potrà essere rilasciato soltanto l’attestato di credito formativo, di cui si è scritto nel precedente paragrafo, riferito agli alunni in condizioni di disabilità.
Né nei tabelloni finali da esporre all’Albo, né nell’area documentale riservata del registro elettronico si potrà fare riferimento alle prove differenziate svolte, che saranno menzionate soltanto nell’attestato predetto.
Assegnazione del voto finale ai candidati
A conclusione delle operazioni d’esame, ciascuna sottocommissione procede all’assegnazione del voto in centesimi a ciascun candidato.
Il voto finale è la somma di quattro componenti:
– prima prova scritta, massimo punti……………15
– seconda prova scritta, massimo punti ……………10
– colloquio, massimo punti……………25
– credito scolastico, massimo punti……………50
Supera l’esame di Stato il candidato o la candidata che raggiunga il punteggio minimo di 60 centesimi.
In uno degli incontri d’ un anno precedente la pandemia, tenuto fra presidenti di Commissione giudicatrici degli esami ed il direttore dell’Ufficio scolastico regionale competente per territorio, uno dei presidenti convenuti ha chiesto se vi sia una votazione minima, che confermi il principio della tradizione scolastica italiana, il quale stabilisce quale sia il voto di sufficienza per ogni singola prova d’esame, e, in quanto tale, assicuri l’avvenuto superamento della prova. Attualizzando la domanda, la si può così formulare: potrà conseguire il diploma il candidato al quale siano stati assegnati i seguenti punti in centesimi alle prove d’esame ed al credito scolastico?
Credito scolastico………. 21
Prima prova scritta……….20
Seconda prova scritta…… 5
Colloquio………………… .16
Totale ………. 62
L’interpretazione storica dell’ordinamento scolastico in materia di esami di Stato consente, oggi, di sostenere che quel principio non esiste più; ne consegue che anche il candidato che svolga una, o più d’una, poco felice prova scritta, o che non dimostri di aver raggiunto un buon livello di preparazione nel colloquio, si vedrà consegnato il diploma, alla sola condizione che il totale del punteggio raggiunto fra il credito scolastico e le prove d’esame sia di almeno 60 centesimi.
Fino all’anno scolastico 2017/18, come si è detto, non è stato così.
Infatti, nelle ordinanze che sono state emesse prima del 2019, in relazione ai punteggi da assegnare alle prove scritte d’esame, era stato disposto quanto segue.
“La commissione dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte, ripartiti in parti uguali tra le tre prove: a ciascuna delle prove scritte giudicata sufficiente non puo’ essere attribuito un punteggio inferiore a 10”.
In merito al colloqui, si leggeva:
“ La commissione d’esame dispone di 30 punti per la valutazione del colloquio. Al colloquio giudicato sufficiente non puo’ essere attribuito un punteggio inferiore a 20”.
Dal 2019 quelle proposizioni hanno soltanto un valore meramente nominalistico, come le analoghe frasi con le quali si conclude il bel libro del grande Umberto Eco “Il nome della rosa : Stat rosa pristina in nomine; nomina nuda tenemus”. Frasi rimaste nella storia per ricordare alle future generazioni i tempi in cui il buon profitto conseguito nelle discipline cognitive era considerato quale irrinunciabile fattore propedeutico all’acquisizione delle abilità e delle competenze necessarie per la vita. Si potrebbe dire che quella attuale sembra la stagione della generosità valutativa; lo dimostra anche la disposizione che consente alla Commissione di aggiungere, motivatamente, al punteggio determinato dalle prove d’esame e dal credito scolastico un punteggio integrativo, un bonus di 5 punti ai candidati che:
- abbiano ottenuto 30 punti di credito scolastico;
- abbiano conseguito il punteggio di 50 centesimi nelle tre prove d’esame.
La sottocommissione, poi, potrà continuare ad assegnare, con il voto unanime dei suoi componenti, ed altrettanto motivatamente, la lode alle candidate ed ai candidati che, senza beneficiare del sopra citato punteggio integrativo:
- abbiano conseguito il credito scolastico massimo di 50 punti, con il voto unanime del Consiglio di classe;
- abbiano conseguito il punteggio massimo di 50 punti nelle prove d’esame.
Esame dei candidati che versano in situazione di disabilità, prevista dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Esame dei candidati con Disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.)
e dei candidati con altri bisogni educativi speciali (B.E.S.).
Valgono per gli esami di Stato del primo ciclo le metodologie previste per gli omologhi esami di Stato conclusivi del secondo ciclo. Sicché è stabilito che le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 194, sosterranno le prove d’esame con l’uso di attrezzature tecniche ed con i sussidi didattici ed ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico che sia stato utilizzato abitualmente nel corso dell’anno scolastico, per dare attuazione al Piano Educativo Individualizzato del singolo alunno.
La sottocommissione d’esame, se lo riterrà necessario, tenendo conto delle indicazioni del PEI, potrà predisporre prove differenziate, che siano idonee a valutare il progresso compiuto dall’alunna o dall’alunno nel corso del triennio; tali prove avranno valore equivalente ai fini del superamento dell’esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.
Soltanto alle alunne ed agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami non sarà rilasciato il diploma, ma verrà loro consegnato il già noto Attestato di credito formativo che, comunque, è titolo valido per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria del secondo ciclo, oppure per frequentare i corsi di istruzione professionale, a conclusione dei quali saranno riconosciuti ulteriori crediti formativi. Questi ulteriori crediti potranno valere anche per frequentare dei percorsi integrati di istruzione e di formazione.
Anche per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli esiti dell’esame di Stato dovrà essere fatta in piena coerenza con il Piano Didattico Personalizzato predisposto, in primis, nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe, e successivamente nella scuola secondaria di primo grado, dal Consiglio di classe.
Potranno, perciò, essere previsti, per l’esame delle alunne e degli alunni con DSA, tempi più lunghi di quelli ordinari e potrà essere consentita l’utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità’ delle prove scritte.
Anche in questa tipologia di esame si potrà verificare la presenza di alunne o di alunni la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento preveda la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera. Nella sede dell’ esame di Stato, la sottocommissione stabilirà modalità’ e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.
Vi potranno essere, infine, casi di particolare gravità’ del disturbo specifico di apprendimento, anche in presenza di altri disturbi o patologie che risultino dal certificato diagnostico; in tali casi, l’alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del Consiglio di classe, potrà essere stato legittimamente esonerato dall’insegnamento delle lingue straniere ed avrà seguito, nel corso degli anni scolastici precedenti l’esame, un percorso didattico personalizzato. In tal caso, in sede di esame di Stato, gli alunni sosterranno prove differenziate coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma. L’esito dell’esame viene determinato con la medesima metodologia che la sottocommissione applica per gli alunni che hanno sostenuto le prove ordinarie d’esame.
Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all’Albo di istituto non viene fatta menzione delle modalita’ di svolgimento e della differenziazione delle prove.
Il diploma e gli altri documenti da rilasciare
Per tutti i candidati, gli esiti della prima e della seconda prova scritta vanno pubblicati all’Albo dell’istituto sede della Commissione d’esame almeno due giorni prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento dei colloqui. Il punteggio minimo complessivo affinché si superi l’esame di Stato è di 60 punti.
L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale globale conseguito, inclusa la citazione della lode, dev’essere pubblicato, contemporaneamente per tutti i candidati della classe, all’Albo dell Istituto sede della Commissione.
Per i candidati che non avranno superato l’esame, all’Albo della scuola dovrà essere riportata la sola indicazione «non diplomato».
Il diploma, che verrà rilasciato a coloro che avranno riportato almeno 60 punti a conclusione dell’esame di Stato, attesta l’indirizzo e la durata del corso di studi seguito, nonchè il punteggio riportato.
Ai candidati agli esami di Stato conclusivi che versino in situazioni di disabilità e di D.S.A. e che, conformemente a quanto prevede, rispettivamente, il Piano Educativo Individualizzato ed il Piano Didattico Personalizzato, abbiano sostenuto prove non equipollenti, il Presidente della Commissione rilascerà non il diploma, ma l’Attestato di Credito Formativo, nel quale sarà riportato soltanto il voto assegnato a conclusione dell’esame.
Gli Istituti sede d’esame potranno rilasciare, a richiesta degli interessati, anche certificati attestanti l’esito degli esami di Stato. In calce a tali certificati le scuole saranno tenute a riportare, a pena di nullità, la seguente proposizione: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. Lo prevede la Direttiva n. 14 del 2011, emanata dal Ministro della Pubblica Amministrazione nel contesto della legislazione che dispone la completa de-certificazione nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e privati, disponendo che siano i privati a documentare personalmente, con dichiarazione sostitutiva di certificazioni o dell’atto di notorietà, il possesso di stati, titoli o qualifiche personali.
Il redattore della più volte citata Ordinanza n. 65 del 14 marzo 2022 si è preoccupato di precisare che la proposizione trascritta nel comma precedente non va apposta sui diplomi, perché questi ultimi documenti non rientrano nella tipologia dei certificati, ma in quella, ben diversa, dei titoli di studio.
Ci si augura che la lettura delle informazioni testè fornite possa consentire al giovane dirigente scolastico in prova, citato nell’incipit di questa trattazione, di svolgere serenamente le sue funzioni di presidente di Commissione degli Esami di Stato.
RIFERIMENTI NORMATIVI
O.M. n. 65/2022
D.Lgs. n.62/2017
D.P.R. n. 249/1998
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