Come ottenere il riconoscimento del servizio pre-ruolo?
Il riconoscimento del servizio d’insegnamento prestato dopo il 2000
Abstract
Il servizio di insegnamento che sia stato prestato, dopo il 2000, in una scuola elementare, già parificata ed oggi paritaria, potrà essere riconosciuto utile ai fini della carriera? Analogamente potrà essere riconosciuto in carriera il servizio di insegnamento prestato, dopo il 2000, in scuole secondarie paritarie, che avevano la qualifica di scuole pareggiate?
Di Fabio Scrimitore
Con il quesito, l’autore ha chiesto di sapere se sia riconoscibile in carriera il servizio di insegnamento prestato, a decorrere dall’anno scolastico 2000/01, in una scuola secondaria di primo grado paritaria che, anteriormente al 1° settembre del 2000, rientrava nella non molto diffusa categoria giuridica delle scuolesecondarie non statali pareggiate.
Contestualmente è stato chiesto di sapere se sia riconoscibile anche il servizio di insegnamento, prestato sempre dopo il 1° settembre 2000, in una scuola elementare paritaria, che, prima della suddetta data, era una scuola parificata.
Il quesito si riferisce all’art. 485 del Testo Unico delle leggi sulla scuola, approvato con il D.P.R. 16 aprile 1994, n. 297, il quale, occupandosi di ricostruzione di carriera, dispone che al docente non di ruolo sia riconosciuto il servizio prestato non soltanto presso le scuole di istruzione secondaria ed artistica statali, ma anche quello prestato in scuole secondarie non statali pareggiate. Lo stesso riconoscimento è previsto per il servizio che sia stato prestato nelle scuole elementari non statali parificate. Il testo legislativo contenuto nel predetto art. 485 corrisponde sostanzialmente alle proposizioni degli articoli 1 e 2 del Decreto legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito nella Legge n. 576 del 26 luglio dello stesso anno.
Per chiarezza forse è bene che il redattore ricordi che l’ordinamento scolastico antecedente prevedeva le seguenti categorie di scuole non statali: materne autorizzate, elementari parificate, secondarie legalmente riconosciute e secondarie pareggiate.
La tipologia delle scuole pareggiate era contemplata dall’art. 356 del predetto D.P.R. 16.4.1994, n. 297, il quale assegnava tale denominazione alle scuole secondarie non statali, funzionanti da almeno un anno, che fossero gestite da enti pubblici o da enti ecclesiastici. Il pareggiamento comportava, peraltro, che i docenti dovessero essere assunti con concorso pubblico e con un trattamento economico iniziale pari a quello riservato agli insegnanti delle scuole statali corrispondenti.
La definizione di scuole parificate è contenuta nell’art. 344 del sopra citato Testo unico del 1994; tali scuole dovevano essere gestite da enti o da associazioni aventi personalità giuridica; come si è già detto, anche il servizio prestato in questo tipo di scuole elementari non statali poteva ottenere il riconoscimento in carriera.
Orbene, il quesito deriva dal semplice fatto che il citato art. 385 del T.U. del 1994 non include le odierne scuole paritarie fra le scuole non statali, il cui insegnamento può essere riconosciuto in carriera. Tanto è dovuto esclusivamente al fatto che il predetto Testo unico è stato pubblicato ben prima dell’entrata in vigore della legge (n. 62 del 10 marzo 2000) che ha riformato l’intera disciplina delle scuole non statali, abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, sostituendo alle allora vigenti quattro tipologie delle scuole non statali (autorizzate, parificate, legalmente riconosciute e pareggiate) l’unica categoria di scuola paritaria.
Ciò premesso, si ritiene di dover subito assicurare l’autore del quesito che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, insieme con la Ragioneria Generale dello Stato, ha dato risposta positiva al quesito; alla stessa conclusione è giunta anche la giurisprudenza della Magistratura civile.
A giudizio di tali autorevoli istituzioni pubbliche, il servizio di insegnamento che sia stato prestato, dopo il 2000, in una scuola elementare già parificata, ed oggi paritaria, va riconosciuto nella carriera degli insegnanti di ruolo statali. Analogamente verrà riconosciuto il servizio di insegnamento prestato, dopo il 2000, in scuole secondarie paritarie che avevano la qualifica di scuola pareggiata.
E’ comprensibile, ora, che ci si chieda quale possa essere stata la ragione che ha generato il quesito.
Si potrà dare per certo che non tutte le istituzioni scolastiche riconoscono in carriera i servizi di insegnamento prestati, dopo il 2000, nelle scuole paritarie elementari e secondarie, che, prima di quell’anno, avevano la dignità di scuole non statali, rispettivamente, parificata e pareggiata.
Tanto perché in una Nota del 24 luglio 2013, negando ad un insegnante di ruolo in una scuola statale il diritto al riconoscimento del servizio prestato in una scuola primaria parificata, sino al 31 agosto 2000, poi divenuta paritaria, la competente Ragioneria Territoriale aveva rilevato che la Legge 62/2000 non stabilisce che gli anni prestati presso una scuola paritaria siano valutabili come servizio pre-ruolo in sede di ricostruzione di carriera e che, quindi, non possono essere riconosciuti a tal fine nella carriera d’un insegnante di scuola statale.
La citata motivazione appare molto corretta sotto il profilo della logica giuridica, dal momento che è indubitabile che l’ unica disposizione che disciplina il riconoscimento dei servizi pre-ruolo degli insegnanti delle scuole di Stato è contenuta nel citato art. 485 del Testo Unico del 1994, e che oggi non vi sono più scuole non statali che conservino lo status di scuola parificata o pareggiata, previsto dallo stesso art. 485.
Ma, se tanto l’Amministrazione ministeriale della scuola quanto il Giudice civile hanno ammesso la riconoscibilità in carriera dei servizi di insegnamento prestati, dopo il 2000, nelle scuole paritarie che erano nate come scuole parificate o pareggiate, bisognerà convenire che sarà stato individuato un criterio interpretativo veramente inattaccabile, legittimamente volto a consentire tale riconoscibilità.
Tale criterio è stato adottato dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, la cui Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio IV – , rispondendo con la nota prot. n. A00DGPER 15830 del 20.10.2009, ad un quesito che era stato avanzato dall’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna, ha scritto: Con l’entrata in vigore della Legge n. 62/2000, le istituzioni scolastiche, come indicato nella nota che si trasmette, hanno chiesto ed ottenuto la parità, ma è da ritenere che sostanzialmente, nel caso specifico, le scuole materne comunali hanno mantenuto le proprie caratteristiche per quanto riguarda finanziamenti, struttura e funzionamento.
Considerato, quindi, che alcuna norma è intervenuta nella modifica del disposto di cui al richiamato art. 2, secondo periodo, della citata legge 576/70, è da ritenere che nei confronti degli insegnanti delle scuole dell’infanzia comunali (nella nota in questione indicate “paritarie comunali”) continuino ad applicarsi, in materia di riconoscimento di servizi, le disposizioni previste dalla legge n. 576/70.
Atteso che non sono intervenute modificazioni alla legge n. 576/70, quest’Ufficio è del parere che anche il servizio d’insegnamento prestato in scuole paritarie elementari (ex parificate elementari) continui ad essere riconoscibile ai fini della carriera.
Anche se il riferimento ministeriale va alle sole scuole dell’infanzia parificate, (divenute dal 2000 paritarie), può agevolmente ammettersi che la sua conclusione si possa applicare, per analogia legis, alla tipologia delle scuole elementari parificate ed a quella delle secondarie pareggiate, (riconosciute, poi, come paritarie).
Ad un’accurata analisi, la motivazione ministeriale non appare proprio ineccepibile. In verità, l’argomentazione secondo cui l’art. 2 della Legge n. 576/1970 (che riconosce il servizio prestato nelle scuole elementari parificate) si debba applicare al servizio prestato dopo il 2000 nelle scuole elementari riconosciute come paritarie), per il solo fatto che il predetto art. 2 della legge non sia stato modificato, avrebbe valore logico-dimostrativo soltanto se la legge avesse disposto che, dal 1° settembre 2000 (primo anno in cui è entrata in vigore la predetta Legge n. 62/2000), le scuole elementari parificate fossero confluite ipso iure nella nuova tipologia delle scuole paritarie.
Ma così non è stato.
La Legge 62 del 2000 ha previsto, ai fini della concessione della parità scolastica, condizioni, garanzie, modalità ed effetti del tutto diversi da quelli che il pregresso ordinamento aveva stabilito. Tanto è vero che la medesima legge aveva previsto la possibilità che scuole elementari parificate avrebbero potuto chiedere e non ottenere la parità, e che, in conseguenza, sarebbero state estromesse dal novero delle predette scuole paritarie, per ricadere, poi, nella categoria delle scuole private non paritarie.
Vi è però, una tesi secondo la quale l’entrata in vigore della Legge n. 62/2000 non avrebbe comportato l’espunzione dall’ordinamento scolastico delle scuole elementari parificate, né delle secondarie pareggiate.
Una tesi del genere compare nella motivazione d’una sentenza del marzo del 2014, nella quale il magistrato civile ha concluso che il servizio di insegnamento prestato, dopo il 2000, in scuole paritarie, un tempo parificate, debba essere riconosciuto in carriera.
Riferendosi a quanto era stato sostenuto nella memoria difensiva dell’Amministrazione scolastica resistente, che aveva negato il diritto al riconoscimento dei predetti servizi, il magistrato ha scritto: La tesi appena sostenuta dalla p.a. convenuta, che in ogni caso non tiene conto della status di scuola anche parificata della scuola elementare (omissis), non appare peraltro convincente.
Il lettore non avrà difficoltà a verificare quanto possa essere rispondente al quadro normativo sopra esposto l’idea che lo status di scuola paritaria, riconosciuto dalla Legge 62/2000, possa coesistere con quello di scuola parificata, soprattutto alla luce della Legge n. 27 del 2006, che ha modificato la precedente Legge n. 62/2000.
In verità, la tesi della coesistenza delle vecchie scuole parificate e pareggiate con la nuova tipologia di scuole paritarie sembrava, seppur timidamente, sostenibile alla luce del primo periodo dell’art. 7 della Legge n. 62/2000, nel quale è scritto: Alle scuole non statali, che non intendano chiedere il riconoscimento della parità, seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, Titolo VIII, del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297.
Ma la Legge n. 27 del 3 febbraio 2006, che ha convertito il Decreto-legge n. 250 del 5 dicembre 2005, ha eliminato questa pur marginale possibilità di coesistenza perché ha asserito che le scuole non statali materne, elementari e secondarie sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie, riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000 n. 62, e di scuole non paritarie.
Soltanto incidentalmente si deve dare atto che, il 3 febbraio del 2006, nel sistema scolastico è stata introdotta una seconda categoria di scuole non statali, definita semplicemente scuola non paritaria, comprendentescuole che non fanno parte del sistema scolastico nazionale: non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale; non possono rilasciare attestati intermedi né finali con valore di certificazione legale; infine, non possono assumere denominazioni identiche o comunque corrispondenti a quelle previste dal vigente ordinamento per le scuole statali o paritarie.
Ogni dubbio sul fatto che il sistema scolastico italiano, relativamente alle scuole abilitate a rilasciare titoli di studio legali, comprenda esclusivamente le scuole statali e le scuole paritarie potrà essere serenamente fugato consultando il comma 6 dell’art. 1 bis della Legge n. 27 del 2006, il quale dispone: Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto (20 febbraio 2006), non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni, né riconoscimenti legali, pareggiamenti, secondo le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
A conferma di quanto si è affermato, lo stesso comma concedeva la possibilità di continuare a funzionare, sino all’esaurimento dei loro corsi, alle scuole parificate, pareggiate, o legalmente riconosciute, che non avessero chiesto, o che non avessero ottenuto, il riconoscimento della parità.
Parallelamente, la Legge n. 27 ha abrogato la gran parte delle disposizioni contenute nel già citato titolo VIII del Testo unico del 1994, che prevedevano i regimi delle scuole parificate, paritarie e legalmente riconosciute.
Con l’emanazione del Decreto Ministeriale n. 267, del 29 novembre 2007 – il quale costituisce il Regolamento recante la disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento -, il Ministero dell’Istruzione ha completato il quadro normativo delle scuole paritarie, senza lasciarvi nessuno spazio per la sopravvivenza delle vecchie scuole non statali (materne autorizzate, elementari parificate, secondarie legalmente riconosciute e pareggiate).
L’evidente coerenza interna del sistema normativo sopra ricapitolato non ha impedito, però, come si è scritto, che l’ Amministrazione scolastica e parte della giurisprudenza giungessero a conclusioni diverse, asserendo che oggi, accanto alle scuole paritarie, continuerebbero a coesistere le vecchie forme giuridiche delle scuole pareggiate e di quelle parificate.
Ovviamente, questa soluzione non è affatto sgradita a chi redige questa nota, perché torna a beneficio diretto degli insegnanti.
Vero è, però, che se, dopo aver prestato il primo anno di incarico a tempo indeterminato, con il conseguente superamento del periodo di prova, qualcuno degli insegnanti di ruolo nelle scuole statali chiederà all’Ufficio di segreteria che gli siano riconosciuti anni di servizio di insegnamento prestati, dopo il 2000, in scuole parificate, o pareggiate, o legalmente riconosciute, con probabilità molto vicine al cento per cento, si sentirà rispondere che il sistema meccanografico del SIDI non accetta tale richiesta. Tanto accadrà perché, dopo aver assegnato al servizio prestato dal neo immesso in ruolo una delle codifiche previste per la classificazione degli insegnamenti prestati nelle vecchie tipologie delle scuole non statali (P022 per le parificate, P025 per le paritarie e P026 per le legalmente riconosciute), l’Assistente amministrativo si vedrà preclusa la possibilità di continuare la procedura informatica della ricostruzione della carriera non appena avrà dato il comando di enter.
Allo stesso Assistente amministrativo resterà sempre la possibilità di emettere il provvedimento di ricostruzione di carriera del docente, rinunciando all’uso della procedura informatizzata: gli sarà sufficiente comporre il nuovo decreto ricorrendo al word. Nel decreto potrà citare la ricordata Nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. A00DGPER 15830 del 20.10.2009.
RIFERIMENTI NORMATIVI
L. 26 luglio 1970, n. 297
D. P. R. 16 aprile 1994, n. 297
L. n. 62 / 2000
Nota MIUR prot. n. A00DGPER 15830 del 20 ottobre 2009
L. 3 febbraio 2006, n. 27
D.M. 29 novembre 2007, n.267

