Congedo per cure per gli invalidi civili
I 30 giorni concessi dal D. Lgs. n.119/2011 si conteggiano per anno solare o per anno scolastico? Abstract L’autore del quesito, un docente riconosciuto invalido civile al 75%, ha usufruito di un permesso per cure fisioterapiche tra ottobre e novembre 2017. Costretto ad assentarsi nuovamente dal lavoro per lo stesso motivo, chiede se il nuovo permesso sia cumulabile o meno con quello già ottenuto nell’anno solare precedente.
L’articolo 7 del Decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011 concede ai dipendenti, ai quali sia stata riconosciuta la condizione di mutilato, o quella di invalido civile, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, il diritto a fruire, ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a 30 giorni.
L’autore del quesito è un insegnante che versa nelle predette condizioni, perché gli è stato riconosciuto lo status di invalido civile, con riduzione del 75% della capacità lavorativa.
Nel corso dei mesi di ottobre e di novembre del 2017, il docente ha fruito di un periodo complessivo di 25 giorni di assenza, per cure connesse alla sua invalidità. Ora, ricorrendo nei suoi riguardi la necessità di proseguire le predette cure, consistenti in interventi di fisioterapia, ha chiesto alla scuola che gli sia concesso di assentarsi allo stesso titolo nel corso del gennaio 2018 per ulteriori 30 giorni.
“La segreteria ha un dubbio” al riguardo, ha scritto l’insegnante, e per concorrere a far risolvere il dubbio della segreteria, il professore vorrebbe sapere se i giorni di assenza per cure, previste dal predetto decreto legislativo del 2011, “vanno conteggiati per anno solare o per anno scolastico”.
Non vi è dubbio che il riferimento è all’anno solare, non all’anno scolastico. Lo si deduce dalla considerazione che la norma trascritta (art. 7 del decreto legislativo n. 119), è rivolta a tutti i dipendenti, pubblici e privati che siano, di istituzioni amministrative, come di quelle scolastiche.
Se ne deve dedurre che il legislatore ha voluto riferirsi univocamente all’anno solare; se avesse voluto differenziarle la fruizione della norma per i soli dipendenti scolastici, avrebbe dovuto necessariamente aggiungere ai termini ogni anno, anche quelli di ogni anno scolastico. Si legge in molti testi di istituzioni di diritto: ubi lex voluit, ibi dixit; e, simmetricamente: ubi lex noluit, ibi non dixit.
Fonti normative
D. lgs. 18 luglio 2011, n. 119


Buonasera,
Sono una docente con invalidità superiore al 50% e necessito di fisioterapia per patologia invalidante. Chiedo se i 30 gg di terapie siano da fruire nell’anno solare o scolastico e se, quindi, posso fruire in uno stesso anno scolastico di 30 terapie a novembre e poi, di nuovo 30 terapie ad aprile dell’anno solare successivo ma comunque nell’ambito del medesimo anno scolastico. La piattaforma del SIDI ha dato problemi negli anni precedenti in quanto quando si va registrare l’assenza ad aprile segnala che si è superato il tetto di assenze previsto con tale causale, nell’anno scolastico. Consapevole del fatto che la normativa parla di 30 gg ad anno solare,
pare evidente che il SIDI fornisce un’errata interpretazione della norma in quanto trasforma Anno Solare in Anno Scolastico. Come procedere dunque?
Grazie
Norma Nicodemo