Controlli biometrici per i dirigenti scolastici: cui prodest?
È risaputo che i DS non hanno un orario di lavoro prestabilito: ma allora, ha davvero senso controllarne la presenza all’interno della scuola con sistemi tanto sofisticati quanto costosi? di Fabio Scrimitore AbstractIl controllo della presenza dei dirigenti scolastici con strumentazioni biometriche è tanto necessario per la scuola italiana quanto lo fu la polena per la grandezza della Grande y Felicisima Armada di Filippo II di Spagna. Forse, però, non pochissimi benpensanti riusciranno a intuire il motivo per cui questo genere di controllo non sia stato esteso al personale della carriera prefettizia e diplomatica. Chissà se – melius re perpensa – il legislatore non decida di ritornare sui suoi passi, restituendo così ai dirigenti scolastici la stessa dignità professionale riconosciuta ai dirigenti del Viminale o della Farnesina.
Fra i corsi e i ricorsi di vichiana memoria si potrà trovare facilmente la ciclica ricorrenza di più d’un ispirato tribuno del popolo, le cui rampanti proposte innovative, probabile frutto di preoccupanti sondaggi elettorali oppure di sogni del primo mattino, ricordino l’irrompere dell’elegante pifferaio che, al richiamo d’un borgomastro cisalpino, con il suo ammaliante flauto magico tenti di convincere valligiani e cittadini che sia sufficiente un solo tratto di matita indelebile tracciato su d’una scheda per liberarli dalle pene che li affliggono.
Sicchè, fra i monti e le valli che rendono ancor bella la terra dove il sì suona, ad un popolo liberato jussu imperii dalla povertà, protetto manu militari dalle orde di migranti che minacciano i suoi lidi, è stato promesso un avvenire radioso anche per la scuola.
Lo ha assicurato fra il Manzanarre ed il Reno non il titolare pro-tempore del Miur, ma una distinta signora che esercita la stessa professione di Cicerone e che, una volta raggiunto, grazie ai neofiti di Alberto di Giussano, l’alto scranno ministeriale che fu di Francesco Cossiga, Massimo Severo Giannini e Sabino Cassese, ha individuato nell’attuale regolamentazione della funzione dei dirigenti scolastici una delle cause che non consentono alla nostra scuola di conseguire gli stessi livelli di qualità dei sistemi educativi delle più evolute nazioni nord- europee.
Un solo interrogativo ha sollecitato una riflessione sulla citata intuizione ministeriale.
Si è pensato che almeno venticinque, fra gli oltre settemila dirigenti scolastici, si saranno chiesti, insieme con l’autore di queste note, se vi sia stato qualche episodio, realmente accaduto nel variegato mondo della Scuola, che avrà potuto far avvertire alla determinata ministra della Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno, la necessità di una legge che affidasse a costosi strumenti biometrici (per il riconoscimento delle impronte digitali o dei colori dell’iride) la verifica della presenza quotidiana del dirigente nella sede di servizio, o in almeno uno dei plessi in cui si articola la scuola.
La domanda nasce (sia consentita la digressione) dalla convinzione acquisita col giovanile entusiasmo, suscitato da bravi insegnanti, nei verdi anni durante i quali i liceali generalmente si appassionano al metodo dell’argomentazione majeutica che Socrate sperimentava coi giovanetti ateniesi ai piedi dell’Acropoli, oppure al rigore della logica formale del maestro di color che sanno, secondo il quale non vi è scienza che non possa ammettere che qualunque effetto, a qualunque sfera del reale attenga, deve avere necessariamente una causa efficiente, anche se questo principio oggi non convince del tutto, o forse non convince affatto, i teorici di fisica quantistica, abituati come sono tutti gli epigoni di Niel Bohr a constatare che una particella subatomica, pur trovandosi a qualche parsec di distanza da una sua ex compagna di relazione fisica, cambia colore al cambiar del colore della compagna.
Il desiderio di una risposta a questo primo interrogativo ha impegnato il redattore in un’attività di ricerca che avrebbe forse richiesto attitudini simili a quelle del compianto ed eminente semiologo che amava rovistare nei disadorni archivi vetero e paleomedioevali, fra pergamene, papiri e cinquecentine, alla ricerca di spunti per narrare del Nome della Rosa, di Baudolino e de La meravigliosa fiamma della regina Luana.
L’attuale cronista di modeste vicende scolastiche non ha condotto le sue ricerche alla luce fioca delle candele delle fredde biblioteche domenicane, ma fra poche, ordinate e luminose emeroteche dei giorni nostri, allo scopo di appurare se vi sia stato qualche recente o vecchio resoconto giornalistico che abbia portato all’attenzione dei lettori e dell’Ufficio comunicazione del Dipartimento della Funzione pubblica la notizia del disagio procurato ad alunni dall’assenza a scuola del dirigente scolastico, oppure d’un malaugurato incidente occorso a qualcuno di essi, che la sua presenza avrebbe potuto scongiurare.
Nulla di particolarmente significativo negli spazi delle cronache di evidenza scolastica è stato possibile riscontrare, e neppure l’occasionale visita alla storica sede meneghina del più diffuso quotidiano italiano ha permesso di conoscere fatti che evidenziassero inefficienze ascrivibili a disattenzioni, oppure ad assenze immotivate, del dirigente scolastico, fatta salva l’imprevedibile singolarità di quel capo di istituto che si è visto sospendere dal servizio per aver autorizzato visite guidate assolutamente prive dell’indispensabile valenza didattica.
Più approfondite ricerche hanno evidenziato, invece, deplorevoli aggressioni di qualche esuberante, quanto incivile, genitore, al quale la familiare prassi di misantropia sociale ha suggerito di indirizzare alla persona del dirigente rozze rimostranze contro il presunto rigore educativo della sua scuola, obbligandolo ad ascoltare un immaginabile monologo nella presidenza, chiusa a chiave dall’aggressore nello stesso modo in cui venne sprangata la porta della Torre della Muda dei poveri fratellini Anselmuccio, Gaddo, Uguccione e Brigata. Ed all’incancellabile ricordo del pianto struggente della madre d’uno sfortunato studente liceale, vittima del cedimento del fatiscente solaio d’un ambiente attiguo all’edificio scolastico, si associa l’emblematica immagine di quel dirigente scolastico che da anni attende la conclusione del processo, intentatogli per mancata vigilanza sull’insufficiente sicurezza di spazi scolastici esterni alle aule.
Se, come suggerisce l’eleganza creativa di Italo Calvino, l’ultima ora di una notte d’inverno un viaggiatore passasse davanti ad una scuola che accoglie amorevolmente bambini della seconda infanzia, della prima fanciullezza e preadolescenti, potrebbe vedere ben sollevate le brune tapparelle ed accese le luci della presidenza, insieme con quelle degli uffici di segreteria e dei corridoi del pianterreno dell’austero edificio degli anni Trenta. Sicuramente quelle luci non le avrà accese il collaboratore scolastico, perché non glielo consentirebbe il rigore protettivo del suo orario di lavoro contrattualizzato; probabilmente l’interruttore generale dell’energia elettrica lo avrà azionato il dirigente scolastico, insieme con quello dell’impianto di riscaldamento, allo stesso modo in cui, un tempo, il sacrista accendeva i ceri dell’altare per la Messa e scopriva l’armonium per l’organista, prima che vi giungessero il locale don Abbondio e l’autodidatta musicista, insieme con le anziane ex catechiste, velate di nero.
Lo stile del reale, e non immaginario, dirigente conserva ancora i tratti del preside di una volta, che considerava la scuola come componente essenziale della sua vita, un po’, forse, come il vecchio capitano del reggimento alpino che, nelle melanconiche parole del coro di montagna, univa in un sol moto dell’animo casa, monti, valli e bandiera del suo corpo militare.
Con la sua presenza costante fra le cattedre e la segreteria, e prima ancora che, con le sue ricorrenti iniziative legislative, il buon Luigi Berlinguer inducesse i parlamentari del 1997 a condividere i vantaggi funzionali dell’autonomia scolastica e quelli, connessi, dell’attribuzione della qualifica dirigenziale, il capo di istituto spiegava agli alunni ed alle famiglie che le leggi dello Stato democratico hanno la funzione di integrare, non di sostituire, le altre leggi: quelle che non sono mai comparse sulle pagine della Gazzetta ufficiale della Repubblica, ma che rappresentano il codice morale, prima ancora che quello deontologico, che la migliore tradizione sociale ha impresso nell’animo del dirigente, oltre che in quello dell’insegnante, e che i biologi chiamano imprinting.
Sicché il preside, o il collega direttore didattico, non avrebbero mai potuto immaginare che, un giorno lontano, dai verdi scranni di Montecitorio e dalle rosse poltroncine di Palazzo Madama sarebbe potuta spuntare una legge che introducesse singolari forme di controllo delle presenze nella scuola, molto costose e del tutto prive di utilità sociale, dal momento che, come si è affermato precedentemente, non vi sono prove oggettive che dimostrino come l’attuale stato di scarsa efficienza, efficacia e produttività della scuola pubblica sia addebitabile all’assenza dei Dirigenti intorno alle aule
Le indagini demoscopiche hanno fatto soltanto ipotizzare che sulla qualità della scuola potrebbe influire piuttosto l’età media della classe docente, oppure l’adozione di pratiche didattiche che valorizzino al meglio gli apporti dell’informatica e delle moderne tecnologie, oppure ancora lo stile di apprendimento degli studenti in aula o nei contesti familiari; nulla, però, è stato verificato circa l’incidenza che la presenza, o l’assenza, del Dirigente scolastico avrebbe sulla qualità degli apprendimenti.
È vero, invece, che da anni opera il Sistema Nazionale di Valutazione, al quale compete la valutazione dei dirigenti scolastici, affidata alle iniziative programmate da INVALSI e da INDIRE, con la diretta cooperazione del Corpo dei dirigenti tecnici (gli ex ispettori). Come si è già sostenuto, i mass media non hanno mai potuto disporre di elementi sufficienti per far sorgere nell’opinione pubblica, e soprattutto nelle famiglie, la sensazione che fosse necessario sottoporre a sofisticati controlli biometrici gli ingressi e le uscite dai locali scolastici dei dirigenti.
A conclusione di questo lungo inciso, si può ribadire, ove ce ne fosse ancora bisogno, che c’è stato un tempo in cui il Parlamento ha considerato la scuola bisognosa d’una legislazione distinta, rispetto a quella con la quale lo Stato disciplina gli altri settori dell’amministrazione pubblica.
Era il tempo in cui i legislatori del Regno d’Italia ed i loro epigoni della Prima Repubblica, quando componevano testi legislativi per la scuola, lo facevano emanando leggi specifiche per gli insegnanti e i capi di istituto, elaborandone gli articoli e i commi con l’acume ed il discernimento richiesti dalla specifica natura delle funzioni didattiche che si svolgono nelle istituzioni educative, nella piena consapevolezza che l’insegnamento non è per nulla assimilabile alle attività squisitamente amministrative o tecniche, né ad esse minimamente comparabile.
Vero è che la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’art. 4 della Legge-delega n. 421 del 23 ottobre 1992 ha sottratto alla scuola la specificità educativa dell’insegnamento; infatti, da allora, gli insegnanti ed i capi di istituto sono stati risucchiati nel vasto mare della normazione dei dipendenti pubblici, come se il tratto di stile che avvicina l’insegnante elementare al bambino in lacrimucce, al suo primo ingresso fra i banchi della scuola primaria, e come se il coordinamento didattico di istituzioni che accolgono quotidianamente non meno di seicento tra scolari e studenti, richiedessero lo stesso distacco emotivo e la medesima attenzione anaffettiva che comporta la composizione col computer di un atto amministrativo, o la stesura col pantografo di un progetto tecnico edilizio o meccanico.
Ne è nato così un nuovo status del capo d’istituto, che probabilmente la stessa ministra della Pubblica Amministrazione avrà avuto modo di conoscere nell’esercizio della sua professione forense, nelle aule dei tribunali in cui si celebrano udienze del primo grado di giudizio civile; in qualcuna di quelle aule, la ministra avrà potuto esser controparte di qualche dirigente scolastico, convenuto in giudizio in rappresentanza del Miur e della scuola da lui diretta. Non si potrebbe, perciò, escludere che la stessa ministra abbia potuto verificare ex professo quanto grande sia la generosità dell’art. 21 della Legge-delega n. 59/1997 che, nel concedere l’autonomia alle scuole, ha posto le premesse perché lo Stato potesse conferire al dirigente scolastico anche l’onore di indossare metaforicamente la toga di difensore legale dell’Amministrazione scolastica, ponendolo su un piano di perfetta dignità funzionale con i principi del foro civile.
Inoltre, questa ipotizzata esperienza avrà permesso alla ministra di verificare obiettivamente che la professione di avvocato del libero foro, almeno nel primo grado del giudizio civile, può essere serenamente svolta da un laureato in pedagogia, prima docente a tempo indeterminato in una scuola primaria e successivamente diventato dirigente, allo stesso modo in cui un professore di matematica, dopo aver superato il concorso per dirigente scolastico, potrà opporre alle argomentate censure formali del ricorrente memorie difensive che il suo nuovo status gli consente di formulare.
Non a caso, infatti, l’Avvocatura distrettuale dello Stato assicura il suo patrocinio all’Amministrazione soltanto quando il giudizio coinvolga questioni di massima o di rilevante entità economica.
Se i tempi ed il poetico desio d’onore suggerissero l’opportunità di formulare testi legislativi più consoni alla delicatezza ed all’utilità sociale delle funzioni che il dirigente scolastico è chiamato a svolgere nella quotidianità, vestendo e rivestendo, con vece alterna, i diversi panni di datore di lavoro, di responsabile della sicurezza, di garante del trattamento dei dati personali, di vigile protettore della privacy dei bambini e degli adolescenti, di titolare di stazione appaltante, di presidente di consigli di classe e del collegio dei docenti, di presidente di commissioni d’esame interne ed esterne, aggiungendo a tali incombenze il non minore impegno di interlocutore privilegiato dei sottoscrittori del patto educativo di corresponsabilità, se tutto questo accadesse, sarebbe probabile che la ministra della Pubblica Amministrazione avvertisse con chiarezza l’evidente assenza di legame logico tra le proposizioni che compongono la seguente risposta, che ha recentemente dato ai dirigenti scolastici: “Per quanto concerne poi l’applicazione dei sistemi di controllo al personale dirigenziale, è finalizzata non a rilevare il rispetto dell’orario di lavoro ma a rendere più trasparente la loro presenza in servizio, che è opportuno attestare anche per ragioni di sicurezza dei locali presso cui svolgono la loro attività ”.
I censori massmediali non hanno assolutamente perdonato al ricciuto ministro Toninelli di aver erroneamente pensato che fosse stato già completato il tunnel del Brennero, ma i dirigenti scolastici forse si dimostreranno più generosi nei riguardi della ministra Bongiorno, la quale, scrivendo che, nel momento in cui ha proposto di fare accertare la loro presenza a scuola mediante strumentazioni biometriche, non le interessava affatto verificare il rispetto dell’orario di lavoro, sembrerebbe abbia quasi voluto adombrare l’esistenza di una legge o di un qualsivoglia contratto collettivo nazionale che preveda un determinato orario di lavoro. Vero è, però, che, così come non esiste il tunnel completo del Brennero – esisterà non prima del 2025 –, allo stesso modo non esiste neppure un determinato orario di lavoro per i Dirigenti. Se l’ipotesi corrispondesse alla realtà, l’eleganza dello stile dirigenziale scolastico potrebbe consentire di ricordare alla ministra, con l’aiuto di Orazio, che “Quandoque bonus dormitat Homerus”, aggiungendo, per cautela, la frase che caratterizza ogni rito processuale: absit injuria verbis.
Se poi, allo stesso modo in cui gli insegnanti delle scuole secondarie di primo grado impegnano gli alunni di prima classe a parafrasare la nostalgica traduzione montiana in endecasillabi dei corrispondenti esametri omerici “Cantami o diva del Pelide Achille,/ l’ira funesta che infiniti addusse/ lutti agli Achei…”, la ministra della Pubblica Amministrazione si sentisse impegnata a fare una parafrasi liberatoria della sua già trascritta proposizione (“L’applicazione dei sistemi di controllo al personale dirigenziale, è finalizzata a rendere più trasparente la loro presenza in servizio, che è opportuno attestare anche per ragioni di sicurezza dei locali presso cui svolgono la loro attività”), è probabile che avrebbe qualche difficoltà a far accettare ai dirigenti scolastici l’evidente censura di scarsa trasparenza della presenza in servizio, che le sue parole sottintendono. È improbabile, in verità, che negli scaffali, o nei computer, del Ministero della Pubblica Amministrazione siano registrati accadimenti dai quali si possa dedurre che un qualche Dirigente scolastico coordini le attività didattico-amministrative della sua scuola non seduto al tavolo della presidenza, bensì alla scrivania della propria residenza domestica o su una panchina dei giardini pubblici della sua città.
Per comprensibile reazione emotiva alla non documentata dichiarazione ministeriale, qualche equanime dirigente scolastico potrebbe sentirsi liberato dai doverosi vincoli di cordialità istituzionale e informare la ministra che Luca Serianni ed i suoi colleghi della Crusca invitano gli studenti delle scuole secondarie ad evitare le concordanze a senso fra un soggetto, indicato al singolare, ed il correlativo pronome personale, indicato al plurale. Sarebbe stato più degno della prosa ministeriale scrivere: L’applicazione dei sistemi di controllo ai componenti della dirigenza scolastica è finalizzata a rendere più trasparente la loro presenza in servizio.
Lo si afferma perché in ogni aula scolastica, l’insegnante ancora oggi continua ad insegnare all’allievo che la concordanza a senso è accettabile nel parlato e nello scritto informale, ma che, nell’autorevole testo di una risposta personale d’un ministro della Repubblica, appare tanto ben contestualizzata quanto lo sarebbe stato un cappellone alla John Waine ad un ballo a Versailles, al suon d’un minuetto di Boccherini.
Si ritiene opportuno riportare, a corredo di queste considerazioni, uno stralcio dell’articolo 1 del disegno di legge “Concretezza”:
Art. 1.
(Deleghe per la riforma del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)
1.
“Al fine di conseguire una migliore organizzazione del lavoro e realizzare adeguati livelli di produttività del lavoro pubblico per migliorare la qualità dei servizi offerti a cittadini e imprese, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi (omissis).
3.Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
4.Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili e ferma restando la specificità dei rispettivi ordinamenti, anche al personale dei comparti dell’istruzione, della ricerca e della sanità”.
Un futuro ottimistico traspare dalle sole proposizioni che il ministro dell’istruzione ha voluto finalmente sovrapporre alle categoriche argomentazioni della sua collega della Pubblica Amministrazione, quando ha affermato: “Scioperare è un diritto, quindi i dirigenti scolastici manifestino pure il proprio disappunto. La norma però prevede che noi dovremo regolare questo aspetto con un decreto ministeriale. Quindi non si sa ancora di cosa si parla nel dettaglio. Noi affronteremo il discorso anche con i rappresentanti della categoria. Il provvedimento in ogni caso non misura l’orario di lavoro: i dirigenti non hanno un orario di lavoro”.
Il futuro non molto prossimo consentirà al titolare del Miur di vanificare il troppo ed il vano che ha accompagnato l’iter legislativo del disegno di legge “Concretezza”, liberando la questione del controllo della presenza del Dirigente da provvedimenti normativi che, emanati senza alcuna necessità, alterino la serenità delle relazioni scolastiche ed incidano sui diritti inalienabili della persona.
Riferimenti normativi
Legge 23 ottobre 1992, n. 421
Legge 15 marzo 1997, n. 59

