I contratti con gli esperti esterni e la gestione dei progetti finanziati dai FSE
Una pratica ormai frequente che necessita di adeguate linee guida: analisi della Circolare n. 34815 del 02/08/2017 del Miur
di Marco Graziuso
Con la pubblicazione della Circolare prot. n. 34815 del 02/08/2017, il MIUR ha fornito precise istruzioni sui vari aspetti riguardanti il reclutamento degli esperti esterni, con particolare riferimento alla gestione dei progetti finanziati con i Fondi Strutturali Europei.
La gestione del personale esterno sta diventando ormai una pratica frequente, quasi quotidiana, e tali linee guida costituiscono senza dubbio uno strumento utile per affrontare le numerose criticità dovute alla complessità della normativa vigente, a partire dagli aspetti di natura procedimentale, fino a quelli di natura finanziaria.
Infatti, per conferire incarichi per lo svolgimento di attività di formazione, occorre espletare procedure di individuazione e/o reclutamento del personale conformi ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa.
Preliminarmente, è obbligatorio verificare se all’interno dell’Istituzione scolastica siano presenti o disponibili le risorse professionali di cui si ha bisogno, svolgendo una reale ricognizione delle professionalità corrispondenti alle specifiche esigenze, tramite un apposito avviso interno, da pubblicare sul proprio sito web, contenente i prederminati e oggettivi criteri di selezione.
Si procederà, pertanto, a raccogliere le disponibilità del personale interno e a valutarne i curricula.
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Qualora sia presente o disponibile all’interno dell’Istituzione scolastica una professionalità rispondente a quella richiesta, si procederà, sulla base della graduatoria, a conferire un incarico aggiuntivo, mediante apposita lettera di incarico.
La nota MIUR sottolinea che tale professionalità è documentabile sia perché il prestatore di lavoro è adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento, sia attraverso la presentazione di documentazione idonea ad appurare l’effettivo possesso delle competenze professionali necessarie per lo specifico percorso formativo.
Circolare n. 34815 del Miur: uno strumento utile per affrontare le numerose criticità dovute alla complessità della normativa vigente
Qualora sia accertata l’impossibilità di disporre di personale interno, l’Istituzione scolastica può ricorrere all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
In particolare, con riferimento all’istituto delle collaborazioni plurime, si potrà pubblicare sul proprio sito web un avviso rivolto al personale di altre Istituzioni scolastiche, con il quale si manifesti l’intenzione di far ricorso ad un docente in servizio presso tali Istituzioni, delineando le caratteristiche della risorsa professionale di cui si necessita e definendo i criteri che informeranno la selezione.
Contestualmente, l’Istituzione scolastica potrebbe inoltrare alle altre Istituzioni scolastiche una apposita comunicazione, al fine di rendere nota l’intenzione di far ricorso ad un docente in servizio presso tali Istituzioni.
Trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa: i principi inderogabili
Qualora presso altra Istituzione scolastica sia accertata la disponibilità di docenti idonei, sarà possibile instaurare un rapporto di collaborazione plurima, mediante apposita lettera di incarico, previa autorizzazione del dirigente scolastico della scuola di appartenenza del docente, resa a condizione che la collaborazione non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.
Le suddette modalità sono particolarmente indicate in caso di progetti proposti da reti di scuole.
Va sottolineato, in aggiunta alle linee guida ministeriali, che gli incarichi relativi ad attività di formazione e di docenza sono esclusi dal regime delle autorizzazioni, ai sensi dell’art. 53, comma 6, del D.Lgs. 165/2001.
In alternativa al ricorso alle collaborazioni plurime, l’Istituzione scolastica può stipulare contratti di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Il ricorso a tale modalità di affidamento deve essere previamente disciplinato dall’Istituzione scolastica mediante adozione di un proprio regolamento che, ai sensi dell’art. 40 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, stabilisca le procedure e i criteri oggettivi e predeterminati di scelta del contraente, che rappresenti le misure volte a prevenire situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi e indichi il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all’impegno professionale richiesto.
Preliminarmente, è obbligatorio verificare se all’interno dell’Istituzione scolastica siano presenti o disponibili le risorse professionali di cui si ha bisogno
Previa verifica positiva in merito alla sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, tale procedura deve, altresì, essere avviata mediante la pubblicazione di un avviso sul sito internet dell’Istituzione scolastica.
A tali procedure possono partecipare professionisti autonomi, dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni, docenti appartenenti ad altre Istituzioni scolastiche, nonché docenti appartenenti all’Istituzione scolastica richiedente, in possesso delle competenze richieste per lo specifico contenuto del percorso previsto.
All’esito dell’espletamento di tale procedura, l’Istituzione scolastica stipulerà con l’esperto individuato un contratto di prestazione d’opera ex art. 2222 e ss. del codice civile.
Qualora sia accertata l’impossibilità di disporre di personale interno, l’Istituzione scolastica può ricorrere all’istituto delle collaborazioni plurime o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione
Qualora l’esperto individuato sia un dipendente pubblico, il conferimento dell’incarico dovrà avvenire nel rispetto dell’articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001.
Con riferimento alla tipologia di contratti da stipulare con gli esperti, si precisa che il comma 5 bis dell’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 ha sancito il divieto per le Amministrazioni Pubbliche, a partire dal 1° gennaio 2018, di stipulare contratti di collaborazione aventi ad oggetto prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Il conferimento di incarichi a docenti interni all’Istituzione scolastica o a docenti appartenenti ad altre Istituzioni scolastiche mediante il ricorso all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 è assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo.
Viceversa, i compensi erogati agli esperti esterni ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n.165/2001 devono essere assoggettati alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo (v. ritenuta d’acconto pari al 20% e obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS, qualora dai contratti d’opera derivi un reddito annuo superiore a 5.000 euro).
Va sottolineato, in aggiunta alle linee guida ministeriali, che gli incarichi relativi ad attività di formazione e di docenza sono esclusi dal regime delle autorizzazioni, ai sensi dell’art. 53, comma 6, del D.Lgs. 165/2001
La circolare MIUR conferma, altresì, la possibilità di affidare a soggetti esterni il percorso formativo in ragione della sua complessità, (università, associazioni, enti di formazione specifica, enti accreditati presso il MIUR, ecc..), ricorrendo però alla procedura negoziale secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n. 50/2016.
In tal caso, è possibile mettere a base d’asta esclusivamente l’importo previsto per la formazione ed eventualmente il materiale didattico specifico o spese strettamente correlate, dovendo rimanere ad esclusivo carico dell’Istituzione scolastica – in quanto beneficiaria e titolare del progetto – tutti gli aspetti organizzativi, amministrativo contabili e gestionali.
In ogni caso, va precisato che i massimali di costo della formazione si applicano in maniera uniforme a tutti gli esperti/tutor utilizzati, sia interni che esterni.
SCHEMA DI REGOLAMENTO
per il conferimento di incarichi a Personale esterno
(art. 7, comma, 6, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 – art. 40 del D.I. 01. 02. 2001, n. 44)
Visto l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997 n. 59;
Visto l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 ed in particolare gli artt. 8 e 9;
Visto l’art. art. 17, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che esclude i contratti di lavoro dal suo ambito di applicazione;
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ed in particolare gli art. 33, comma 2, e 40, comma 2;
Visto l’art. 10 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297;
Il Consiglio d’Istituto
approva il presente Regolamento che viene allegato al Regolamento d’Istituto.
Art. 1
Finalità e ambito di applicazione
- Oggetto del Regolamento sono le procedure e i criteri oggettivi e predeterminati di scelta del contraente, per il conferimento di incarichi a personale esperto esterno, al fine di garantire l’accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità, come definiti dall’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa.
- Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche, con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.
- Fra i contratti di cui al presente articolo rientrano i contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione di cui all’art. 40 del D.I. n. 44/2001.
Art. 2Individuazione del fabbisogno e dei requisiti oggettivi
- In coerenza con la programmazione dell’offerta formativa, il dirigente scolastico verifica dapprima l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso la stessa Istituzione scolastica e, in subordine, presso altre Istituzioni scolastiche, attraverso avvisi interni, tenendo conto delle mansioni esigibili, e di seguito dispone il ricorso ad una collaborazione esterna, come definita a norma dell’articolo 1 del presente regolamento.
- In relazione agli elementi individuati, come indicato nel precedente comma, il dirigente scolastico verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dall’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato. Relativamente al prezzo, il dirigente scolastico può operare una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo per la prestazione richiesta.
- Il dirigente scolastico verifica, inoltre, la compatibilità della spesa prevista con le disposizioni e i limiti di spesa vigenti.
Art. 3Requisiti soggettivi
- Il contratto è stipulato con esperti, italiani o stranieri, che per la loro posizione professionale, quali dipendenti pubblici o privati o liberi professionisti, siano in grado di garantire la necessaria esperienza tecnico-professionale richiesta.
- Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre:
- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) essere in possesso del requisito correlato al contenuto della prestazione richiesta.
- L’affidamento dell’incarico avverrà previa verifica delle condizioni previste agli artt. 7 e 53 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché in coerenza con le altre disposizioni normative correlate all’oggetto dell’incarico.
Art. 4Procedura di selezione comparativa
- La selezione dell’esperto avviene attraverso appositi avvisi, in coerenza con la programmazione didattica deliberata per ciascun anno scolastico.
- L’avviso viene diffuso attraverso la pubblicazione all’albo on-line dell’Istituzione scolastica, nel sito web della stessa.
- L’Istituzione scolastica può utilizzare altre forme aggiuntive di pubblicità di volta in volta ritenute utili (quali, ad esempio, la trasmissione dell’avviso ad ordini professionali o ad associazioni di categoria, la pubblicazione per estratto su quotidiani locali, ecc.).
- L’avviso indicherà:
– l’ambito disciplinare di riferimento, il numero di ore di attività richiesto, la durata dell’incarico;
– il compenso per la prestazione e tutte le informazioni utili e correlate;
– le modalità ed il termine per la presentazione delle domande di partecipazione;
– i criteri di selezione, con la specifica indicazione dei titoli (di studio e professionali) e dei requisiti (esperienza maturata nel settore di attività di riferimento , grado di conoscenza della stessa e qualità della metodologia che si intende adottare) che saranno oggetto di valutazione;
– l’eventuale previsione di un colloquio cui sottoporre l’aspirante;
– l’ndicazione del responsabile del procedimento.
- Per la valutazione delle domande di partecipazione e dei relativi curricula, il dirigente scolastico può nominare un’apposita commissione istruttoria.
- Al termine dei lavori, la commissione predispone e consegna al dirigente scolastico la graduatoria contenente la specifica e dettagliata indicazione delle valutazioni comparative effettuate.
- Nell’ipotesi di partecipazione di un unico aspirante, è comunque necessario valutarne l’idoneità.
- La graduatoria è approvata dal dirigente scolastico.
- La graduatoria è pubblicata all’albo on-line dell’Istituzione scolastica.
- È fatto comunque salvo l’esercizio del diritto d’accesso agli atti della procedura.
Art. 5Esclusioni
Sono escluse dalle procedure comparative:
- le attività meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore esterno svolga in maniera saltuaria;
- le attività espressamente previste da disposizioni normative.
Art. 6Affidamento dell’incarico – Durata – Compenso
- Terminata la procedura di selezione, il dirigente scolastico provvede all’affidamento dell’incarico mediante stipulazione di contratto di prestazione d’opera.
- Non è ammesso il rinnovo tacito del contratto di collaborazione. Il dirigente scolastico può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al prestatore d’opera, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
- Fatti salvi i parametri e i limiti stabiliti dalle specifiche disposizioni normative in vigore in relazione alle attività oggetto di incarico, il dirigente scolastico provvede alla determinazione del compenso, che deve essere stabilito in funzione dell’attività oggetto dell’incarico, della quantità e qualità dell’attività, dell’eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Nel rispetto del rapporto costi-benefici per l’amministrazione, il compenso orario massimo attribuibile per ogni attività è pari a euro 80,00 (ottanta/00).
- La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell’attività oggetto dell’incarico.
Art. 8Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico
- Il dirigente scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
- Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente scolastico può risolvere il contratto per inadempienza.
- Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente scolastico può chiedere al soggetto incaricato di integrarli entro un termine stabilito, ovvero, sulla base dell’esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
- Il dirigente scolastico verifica l’assenza di ulteriori oneri, previdenziali e assicurativi, nonchè la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.
Fonti normative
Circolare MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 7 comma 6
D.Lgs. 165/2001, art. 53 comma 6
Decreto interministeriale del 01. 02. 2001 n. 44, art. 40




