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Accessibilità dei siti web

di Marco Graziuso

Un sito web è accessibile quando fornisce informazioni fruibili da parte di tutti gli utenti, compresi coloro che si trovino in situazioni di disabilità.
Al riguardo, in data 22 marzo 2016, l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha pubblicato sul proprio sito web la Circolare n. 1/2016, che aggiorna la precedente Circolare dell’Agenzia per l’Italia Digitale n. 61/2013 del 29 marzo 2013, recante “Disposizioni del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici. Obblighi delle pubbliche amministrazioni”.
In particolare, è stata aggiornata la parte relativa all’obbligo di pubblicazione sul sito web degli obiettivi annuali di accessibilità, fornendo indicazioni circa un nuovo strumento, reso disponibile dall’Agenzia per l’Italia Digitale, attraverso cui le pubbliche amministrazioni possono più agevolmente adempiere al suddetto obbligo. Inoltre sono state aggiornate alcune informazioni di contesto.
Il sopra citato Decreto-legge n. 179/2012, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, apporta alcune modifiche alla Legge 9 gennaio 2004, n. 4, contenente disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, e al Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale, d’ora in poi CAD).
In particolare, con l’art. 9, rubricato “Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale”, viene introdotto, tra l’altro, l’obbligo, a carico delle medesime pubbliche amministrazioni, di pubblicare sul proprio sito web gli obiettivi annuali di accessibilità.
Inoltre, la norma assegna all’Agenzia per l’Italia digitale il compito di monitoraggio e di intervento nei confronti dei soggetti erogatori di servizi, che siano inadempienti in ordine all’accessibilità dei servizi medesimi.
Secondo la legge n. 4/2004, per “accessibilità” deve intendersi la “capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari”. Essa riguarda i prodotti hardware e software (compresi i siti web) delle pubbliche amministrazioni.
Con il richiamo all’inclusione digitale, effettuato dal Decreto-legge n. 179/2012, si rende necessario che essa sia garantita a tutti, indipendentemente dal settore (pubblico o privato) e dal tipo di strumento di fruizione, con responsabilità specifiche in caso di mancato rispetto delle norme.
Obiettivo della circolare è di informare le pubbliche amministrazioni sui nuovi adempimenti posti a loro carico dalla recente normativa.
In particolare, con riferimento agli obiettivi di accessibilità, l’Agenzia per l’Italia digitale fornisce sul proprio sito sia un questionario, che ogni Ente può utilizzare per effettuare un’autovalutazione circa lo stato di adeguamento dei propri siti e servizi web alla normativa sull’accessibilità, sia un’applicazione on-line per la pubblicazione sui siti web degli Obiettivi annuali di accessibilità.




La Legge n. 4/2004 ha introdotto l’obbligo, per la Pubblica Amministrazione, di dotarsi di siti web accessibili, tutelando il diritto di accesso delle persone con disabilità ai servizi informatici e telematici della medesima Pubblica Amministrazione.
Lo scopo della legge, in applicazione del principio costituzionale di eguaglianza, è quello di abbattere le “barriere” che limitano l’accesso dei disabili agli strumenti della società dell’informazione, al mondo del lavoro e alla partecipazione democratica, precludendo loro una migliore qualità della vita.
Il comma 4 dell’articolo 9 del Decreto-legge n. 179/2012 introduce una serie di modifiche alla Legge n. 4/2004.
In particolare, esso ha modificato l’ambito soggettivo di applicazione della legge, ampliando il novero dei soggetti erogatori. Pertanto, sono da considerarsi soggetti erogatori anche “tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l’erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet”, che vanno ad aggiungersi alle “pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico, alle aziende appaltatrici di servizi informatici”.
Il nuovo articolo 3, comma 1, della Legge n. 4/2004 individua come erogatori sostanzialmente tre gruppi di soggetti: il primo è costituito dalle pubbliche amministrazioni ex Decreto legislativo n. 165/2001; il secondo è costituito da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni, ma ad esse accomunati dal fatto di essere erogatori di servizi pubblici o di pubblico interesse, nel caso specifico in quanto erogatori di servizi “informatici o telematici”, aventi contenuti di pubblica utilità o di pubblico interesse; il terzo gruppo è costituito da tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l’erogazione di propri servizi tramite sistemi informativi o Internet.
L’articolo 9 del Decreto-legge n. 179/2012 ha modificato l’articolo 4, commi 4 e 5, della Legge n. 4/2004.
Il comma 4 è stato integrato stabilendo che deve essere l’Agenzia per l’Italia Digitale a definire, con apposite regole tecniche, le specifiche delle postazioni di lavoro, nel rispetto della normativa internazionale. Ciò significa che, come specificato dalla norma di attuazione emanata con la Circolare AgID n. 2 del 23 settembre 2015 – “Specifiche tecniche sull’hardware, il software e le tecnologie assistive delle postazioni di lavoro a disposizione del dipendente con disabilità”, la Pubblica Amministrazione è obbligata a pianificare l’acquisto di soluzioni hardware e software idonee all’integrazione del dipendente con disabilità nell’ambiente di lavoro.
Inoltre, il nuovo comma 5 prevede che i datori di lavoro pubblici debbano provvedere all’attuazione del suddetto obbligo “nell’ambito delle specifiche dotazioni di bilancio destinate alla realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico” e non, come avveniva in precedenza, genericamente “nell’ambito delle disponibilità di bilancio”.

L’articolo 12 del CAD, che disciplina le norme generali per l’uso delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni nell’azione amministrativa, prevede che “le pubbliche amministrazioni, nell’organizzare autonomamente la propria attività, utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione”, anche “nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione”.
Con specifico riferimento alla formazione informatica dei dipendenti pubblici, l’articolo 13 del CAD, come modificato dall’articolo 9 citato, stabilisce che le pubbliche amministrazioni, nella predisposizione dei piani di cui all’articolo 7-bis del Decreto legislativo n. 165/2001, e nell’ambito delle risorse finanziarie previste dai piani medesimi, attuano politiche di formazione dei dipendenti pubblici finalizzate non solo alla conoscenza e all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ma anche all’approfondimento dei temi relativi all’accessibilità e alle tecnologie assistive, ai sensi dell’articolo 8 della Legge n. 4/2004.
L’art. 7-bis citato disciplina i piani di formazione del personale, compreso quello in posizione di comando o fuori ruolo, che le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo n.165/2001 (ad esclusione delle università e degli enti di ricerca) sono obbligate a predisporre annualmente tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonché della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche.
In tema di accessibilità dei documenti amministrativi informatici, il comma 5-bis dell’art. 23-ter del CAD stabilisce che i documenti amministrativi informatici, vale a dire gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, secondo i criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui all’articolo 11 della Legge n. 4/2004.
Con riferimento agli Obiettivi annuali di accessibilità, la disposizione di cui all’articolo 9, comma 7, del Decreto-legge n. 179/2012, nell’ottica della trasparenza, stabilisce che, entro il 31 marzo di ogni anno, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono obbligate a pubblicare nel proprio sito web “gli obiettivi di accessibilità per l’anno corrente e lo stato di attuazione del piano per l’utilizzo del telelavoro”.
Al fine di supportare le pubbliche amministrazioni nell’attività di definizione e pubblicazione degli Obiettivi annuali di accessibilità, l’Agenzia per l’Italia digitale ha predisposto due strumenti, disponibili sul sito http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/accessibilita/obiettivi-accessibilita :
un “Questionario di autovalutazione” (modello A);
una nuova applicazione on-line, che sostituisce il Modello B allegato alla precedente circolare n. 61 del 2013.
In particolare, il “Questionario di autovalutazione (.doc)” è lo strumento che le amministrazioni possono utilizzare per effettuare un’autovalutazione circa lo stato di adeguamento dei propri siti e servizi web alla normativa sull’accessibilità.
I risultati del questionario, ad uso esclusivamente interno, potranno fornire all’Amministrazione un quadro completo delle criticità esistenti per ogni sito web e servizio fornito.
I medesimi risultati potranno essere utilizzati dall’Amministrazione per predisporre una checklist utile per la definizione degli Obiettivi annuali di accessibilità e degli interventi da realizzare.
L’applicazione on-line, denominata “Obiettivi di accessibilità” (corredata di specifico manuale d’uso), è lo strumento che permette a ciascuna amministrazione di:
compilare gli Obiettivi di accessibilità in modo guidato, lasciando comunque l’amministrazione libera di definire eventuali nuovi obiettivi;
utilizzare la pagina html degli Obiettivi di accessibilità con il link generato e visualizzato dall’applicazione on-line.
Inoltre, tale applicazione consente ad AgID di produrre report periodici per monitorare lo stato di definizione e applicazione degli obiettivi: il primo report verrà prodotto entro giugno 2016.
Riguardo agli aspetti di pubblicazione degli obiettivi, poiché il Decreto-legge n. 179/2012 non dà disposizioni in merito, limitandosi a prevedere l’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione, rammentando che la pubblicazione stessa deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si rinvia alla delibera n. 50/2013 dell’ANAC, con cui è stato precisato che gli stessi vanno inseriti nella sezione “Amministrazione trasparente – Altri contenuti –Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati”.
Il comma 8 dell’art. 9 del Decreto-legge n. 179/2012 prevede che “gli interessati”, che rilevano inadempienze in ordine all’accessibilità dei servizi erogati dai soggetti di cui al nuovo articolo 3, comma 1, della Legge n. 4/2004, “fanno formale segnalazione, anche in via telematica, all’Agenzia per l’Italia Digitale”.
Con tale previsione normativa si consente al cittadino di difendersi in prima istanza dalle eventuali inadempienze della Pubblica Amministrazione in tema di accessibilità dei servizi erogati attraverso una segnalazione formale, senza necessariamente ricorrere in giudizio.
L’Agenzia per l’Italia digitale, pertanto, è tenuta a ricevere le segnalazioni e, qualora le ritenga fondate, a chiedere al soggetto erogatore l’adeguamento dei servizi alle disposizioni in tema di accessibilità, assegnando al soggetto medesimo un termine, non superiore a 90 giorni, per adempiervi.
L’invio delle suddette segnalazioni può essere effettuato, in via telematica, utilizzando la “Procedura di segnalazione on-line”.
In alternativa, può essere utilizzato il modulo predisposto a tal fine (.pdf), che dovrà essere inviato al seguente indirizzo di casella di posta elettronica certificata, messo a disposizione dall’Agenzia per l’Italia Digitale: protocollo@pec.agid.gov.it (link sends e-mail); modulo che è anche possibile inviare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:
Agenzia per l’Italia digitale Viale Liszt, n. 21 00144 Roma
Il Decreto-legge n. 179/2012 commina specifiche responsabilità e sanzioni in capo ai dipendenti pubblici in caso di mancato rispetto delle disposizioni.
In particolare, il comma 9 dell’articolo 9 stabilisce che l’inosservanza delle disposizioni contenute nello stesso articolo, inclusa la mancata pubblicazione degli obiettivi di accessibilità, è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili, ai sensi del Decreto legislativo n. 150/2009, e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle disposizioni vigenti.
Pertanto, anche le Istituzioni scolastiche dovranno adempiere agli obblighi previsti dalla recente normativa al fine di realizzare l’inclusione digitale non solo dei lavoratori, ma anche degli utenti con disabilità, nel rispetto del principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana.

 

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