• martedì , 16 Aprile 2024

Idoneità psicofisica

di Fabio Scrimitore

Il quesito riguarda l’accertamento d’ufficio della idoneità psicofisica di un dipendente scolastico.

L’autore del quesito, che è Dirigente scolastico di un istituto di istruzione secondaria, desidera sapere se nell’ordinamento scolastico vi siano delle procedure che possano – o debbano – essere adottate per fare in modo che il dipendente resti a casa, quand’egli presenti evidenti problemi di salute che ne impediscano la normale attività lavorativa.

Dal 27 luglio 2011 vige il Decreto del Presidente della Repubblica n. 171 (Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell’art. 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

L’art. 3 del citato DPR specifica i presupposti per l’avvio della procedura prevista per verificare l’idoneità al servizio del dipendente.

Nel primo comma dell’articolo viene affermato che l’avvio della predetta procedura compete sia all’Amministrazione che allo stesso dipendente pubblico della cui salute si stratta.

Il comma terzo così recita:

         3. La pubblica amministrazione avvia la procedura per l’accertamento dell’inidoneita’ psicofisica del dipendente, in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova, nei seguenti casi:

         a) assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento;

         b) disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l’esistenza dell’inidoneita’ psichica permanente assoluta o relativa al servizio;

         c) condizioni fisiche che facciano presumere l’inidoneita’ fisica permanente assoluta o relativa al servizio.

Il caso di cui alla lettera a) del citato comma non interessa il quesito, perchè si riferisce a dipendenti che siano assenti dal servizio, mentre il quesito riguarda un dipendente che non intende per nulla assentarsi.

Leggendo il quesito, peraltro, non è dato conoscere se si versi in situazione di potenziale inidoneità psicofisica (prevista dalla lettera b) del terzo comma dell’art. 3 del DPR suddetto), oppure si tratti di persona virtualmente in situazione di inidoneità fisica.
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