Il CCNI dei Dirigenti Scolastici
Dirigenza Scolastica – Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per il triennio 2016-2018 (stipula: 31.05.2023)
a cura di Antonio Santoro
Art. 2 – Riparto FUN
1. Alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni scolastiche è destinata una quota pari all’85% della risorsa costituente il FUN (Fondo Unico Nazionale).
2. Alla retribuzione di risultato è destinata una quota pari al 15% della risorsa costituente il FUN.
3. Qualora, in applicazione del comma 1 risulti un utilizzo inferiore all’85%, la relativa risorsa è destinata alla retribuzione di risultato (…).
Art. 3 – Incarico di reggenza
1. In caso di affidamento di incarico di reggenza in sostituzione di un dirigente scolastico, nell’ipotesi di assenza o di impedimento, per un periodo superiore a 30 giorni, al dirigente scolastico reggente è corrisposta una integrazione della retribuzione di risultato pari all’80% della retribuzione di posizione di parte variabile dell’istituzione scolastica oggetto di reggenza.
2. L’onere di cui al comma 1 è determinato in relazione alla durata della reggenza considerando, in ogni caso, pari a un mese la frazione di servizio continuativo non inferiore a 16 giorni.
3. L’onere per le reggenze delle istituzioni scolastiche […] grava sulla quota dell’85% del FUN ad esclusione delle reggenze di cui al successivo comma 4.
4. L’onere per le reggenze previste dall’articolo 1, commi 978 e 979, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e s.m.i., è finanziato dalla medesima disposizione ovvero senza aggravio a carico della risorsa costituente il FUN.
Art. 4 – Incarichi aggiuntivi
1. Con riferimento agli incarichi aggiuntivi resta fermo quanto disciplinato dall’art. 19 del CCNL 11 aprile 2016 […].
Art. 5 – Dirigenti scolastici in particolari posizioni di stato
1. In tutti i casi nei quali ai dirigenti scolastici sono assegnate funzioni diverse dallo svolgimento di un incarico dirigenziale presso una istituzione scolastica con retribuzione corrisposta dal Ministero dell’istruzione e del merito, la retribuzione di posizione e di risultato è posta a carico del fondo unico nazionale, di cui all’art. 41 del C.C.N.L., dell’Area “Istruzione e Ricerca” per il triennio 2016-2018 […], per le retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici. La retribuzione di posizione e di risultato di cui al periodo precedente non è comunque dovuto nel caso in cui al Dirigente scolastico sia stato attribuito un incarico dirigenziale effettivo presso Enti disciplinati da altro comparto di contrattazione o presso altre Pubbliche Amministrazioni […].
Art. 6 – Retribuzione di posizione
1. Sulla base dei punteggi attribuiti con il decreto dipartimentale n. 58/2023 […], ciascuna istituzione scolastica è inserita nelle seguenti fasce di complessità:
Fascia A da 62 punti
Fascia B da 39 a 61 punti
Fascia C fino a 38 punti
2. […] a ciascuna istituzione scolastica è associato l’importo della retribuzione di posizione spettante al dirigente scolastico destinatario del relativo incarico, in base alla fascia di complessità:
Fascia A € 34.165,11 (di cui € 12.565,11 parte fissa e € 21.600,00 parte variabile)
Fascia B € 30.165,11 (di cui € 12.565,11 parte fissa e € 17.600,00 parte variabile)
Fascia C € 26.165,11 (di cui € 12.565,11 parte fissa e € 13.600,00 parte variabile)
Art. 7 – Retribuzione di risultato
1. Nelle more della definizione del Sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, la retribuzione di risultato […] è commisurata al rapporto tra i livelli di retribuzione di posizione relativa all’istituzione scolastica di cui all’incarico principale.
Art. – Decorrenza ed efficacia
1. I criteri e le modalità di utilizzo del FUN, definiti dal presente contratto, si applicano per l’anno scolastico 2023-2024 e continuano ad applicarsi fino alla stipula di successivi contratti integrativi.
Art. 9 – Clausola di salvaguardia
1. Qualora dall’applicazione del presente contratto dovesse scaturire la decurtazione del valore della retribuzione di posizione rispetto a quella in godimento, al dirigente scolastico, con incarico conferito antecedentemente all’a.s. 2023/2024 e in corso di svolgimento nel medesimo a.s., è riconosciuto un differenziale idoneo a garantire il livello di retribuzione in godimento sino alla scadenza naturale dell’incarico in essere.

