• martedì , 19 Marzo 2024

Iscrizioni, IRC e attività alternativa

Iter e procedure che le scuole devono seguire per organizzare il servizio, individuare i docenti e retribuirli

di Agata Scarafilo

UNA PREMESSA IMPORTANTE

Il MIUR, con la recente Circolare n. 51 del 18 dicembre 2014, che detta istruzioni sulle iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2015-2016, sottolinea che l’iscrizione “costituisce per le famiglie un importante momento di decisione relativo alla formazione dei propri figli e rappresenta una rilevante occasione di confronto ed interlocuzione con le istituzioni scolastiche, finalizzata ad agevolare e favorire una scelta pienamente rispondente alle esigenze degli studenti in una prospettiva orientativa”.
Si capisce bene come, in sintonia con quanto evidenziato dal MIUR, anche la scelta di avvalersi o di non avvalersi della Religione Cattolica, estrinsecata all’atto dell’iscrizione, costituisce una rilevante occasione che le scuole hanno di recepire, da un lato, un bisogno formativo e, dall’altro, di garantire la parità di diritti tutelati dalla Carta Costituzionale e dalla legge.
Infatti, se frequentare o non frequentare l’IRC è una scelta libera e non può dare atto a discriminazioni tra alunni (Legge 121/1985, art. 9, comma 2; D.L. 297/1994, art 310, comma 2), allora si comprende come le differenze religiose, ma anche filosofiche o politiche devono dar vita, anziché a fenomeni di mortificanti emarginazioni, all’arricchimento dell’Offerta Formativa di una scuola.
Ricordiamo che lo Stato italiano assicura l’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità all’Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2). L’Insegnamento della Religione Cattolica è, dunque, disciplina curricolare e non può essere trasformata in disciplina complementare o extracurricolare ed appartiene alla quota nazionale obbligatoria del curricolo delle scuole di ogni ordine e grado.
Così, è bene precisare che la facoltà di avvalersi dell’IRC è cosa ben diversa da quella di usufruire degli insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi previsti dalla scuola dell’autonomia. Dunque, viene esplicitamente riconosciuta all’IRC un’appartenenza strutturale all’ordinamento scolastico e, non a caso, il diritto della facoltà è riconosciuto agli alunni o alle rispettive famiglie, ma non allo Stato che, con la revisione del Concordato, si è impegnato ad assicurarlo obbligatoriamente (Legge n. 121 del 25 marzo 1985, art. 9.2).
Nello stesso tempo però l’art. 9 della Legge n. 121 del 1985 dispone che, nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’IRC è garantito a ciascuno e che tale scelta non può dare luogo ad alcuna forma di discriminazione. Tale garanzia è ribadita, negli identici termini, dall’art. 310 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado: “Il diritto di avvalersi o di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola materna, elementare e media è esercitato, per ogni anno scolastico, all’atto dell’iscrizione non d’ufficio, dai genitori o da chi esercita la potestà nell’adempimento della responsabilità educativa di cui all’articolo 147 del codice civile”.
Ma avvalersene o non avvalersene non basta e, per non creare un comportamento discriminatorio illegittimo, è necessario proporre un’alternativa (Consiglio di Stato, sentenza n. 2749 del 7 maggio 2010).
L’ordinanza del tribunale di Padova n. 1176 del 30 luglio 2010 ha stabilito che l’attivazione dei corsi alternativi costituisce “un obbligo”, e che la loro mancata attivazione costituisce “un comportamento discriminatorio illegittimo”, fonte di responsabilità risarcitoria per l’Istituto scolastico. Infatti, la mancata attivazione delle Attività Alternative è oggetto di sanzione nei confronti del Dirigente Scolastico.
Così, se, come ha stabilito la Corte costituzionale con Sentenza n. 203/1989, solo l’esercizio del diritto di avvalersi dell’insegnamento RC crea l’obbligo di frequentarlo, analogamente bisognerà ragionare per coloro che scelgono i corsi alternativi.
In conclusione, si tratta di insegnamenti facoltativi, ma che devono essere offerti obbligatoriamente
dalle istituzioni scolastiche per rendere effettiva la scelta compiuta dallo studente.

18-02-2015- Si segnala Circolare USR Emilia Romagna prot.1761_15

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