Scuola primaria, concorso per l’insegnamento dell’Educazione motoria
Con il Decreto ministeriale del 4 agosto 2023 definiti i titoli di accesso alla procedura e le prove da sostenere: complessivamente i posti sono 1.740
di Antonio Santoro
Titolo di accesso alla procedura concorsuale (art. 4)
1. “Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente decreto i candidati in possesso” del seguente requisito:
“a. laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate o nella classe LM-68 Scienze e tecniche dello sport o nella classe LM-47 Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie oppure di titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali […] o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normative vigente;
b. 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche”.
Articolazione della procedura e Programma di Esame (art. 7)
“1. Il concorso si articola nella prova scritta di cui all’articolo 8, nella prova orale di cui all’articolo 9 e nella successiva valutazione dei titoli di cui all’articolo 10.
2. Le commissioni giudicatrici dispongono di duecentocinquanta punti, di cui cento per la prova scritta, cento per la prova orale e cinquanta per i titoli.
3. L’Allegato A del decreto ministeriale indica il programma d’esame, articolato in
a. parte generale;
b. programma disciplinare”.
Prova scritta (art. 8)
“1. La prova scritta, computer-based, vertente sui programma di cui all’Allegato A del decreto ministeriale […], consiste nella somministrazione di 50 quesiti, ripartiti nel modo seguente:
a. quaranta quesiti a risposta multipla, volti all’accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato;
b. cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.
2. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; ciascuna risposta esatta comporta l’attribuzione di 2 punti; ciascuna risposta errata o mancante comporta l’attribuzione di 0 punti […]. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti […].
6. La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio minimo di 70 punti (su 100). Il superamento della prova scritta è condizione necessaria per l’accesso alla prova orale”.
Prova orale (art. 9)
“ 2. La prova orale è finalizzata all’accertamento della preparazione del candidato secondo quanto previsto dall’Allegato A […] e valuta la padronanza della disciplina, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti.
3. La prova orale ha una durata massima comprensiva di 30 minuti […] e consiste nella progettazione di un’attività didattica, comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle tecnologie digitali […].
4. La prova orale valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al (predetto) livello B2 […]”.
Anche per il superamento della prova orale è necessario conseguire il punteggio minimo di 70 punti su 100.
Valutazione dei titoli (art. 10)
“1. La commissione giudicatrice assegna ai titoli accademici, scientifici, professionali di cui all’Allegato B del decreto ministeriale un punteggio massimo complessivo di cinquanta punti”.
Commissioni giudicatrici (art. 13)
“1. Le commissioni di concorso sono costituite con decreto del Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale responsabile della procedura […], i docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al presente decreto devono essere docenti confermati in ruolo , con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo […]”.
Graduatorie di merito regionali (art. 14)
“1. La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali. Il punteggio finale è espresso in duecentocinquantesimi […].
8. Il superamento di tutte le prove concorsuali […] costituisce abilitazione nei casi in cui il candidato ne sia privo […].
10. La rinuncia al ruolo dalle graduatorie di merito regionale comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa”.
Concorso per la copertura di n. 1740 posti comuni
Allegato 1 – Ripartizione posti
Regione | Numero posti |
| Abruzzo | 33 |
| Basilicata | 4 |
| Calabria | 34 |
| Campania | 175 |
| Emilia Romagna | 151 |
| Friuli Venezia Giulia | 36 |
| Lazio | 183 |
| Liguria | 27 |
| Lombardia | 350 |
| Marche | 37 |
| Molise | 2 |
| Piemonte | 116 |
| Puglia | 122 |
| Sardegna | 31 |
| Sicilia | 134 |
| Toscana | 101 |
| Umbria | 24 |
| Veneto | 180 |
TOTALE | 1.740 |

