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Non esiste il collaboratore vicario

di Pasquale Annese

Il titolo è provocatorio. Volutamente provocatorio. Sintomatico di un’atavica situazione in cui versa la scuola italiana, oggetto da sempre di meritorie attenzioni da parte del legislatore italiano, non sempre tradottesi in disposizioni normative aventi carattere di logicità e sistematicità, funzionali alla concreta attuazione del principio di ‘buon andamento’ della pubblica amministrazione sancito nella carta costituzionale.

La vexata quaestio della nomina del collaboratore vicario

L’onda lunga viene da lontano. Stiamo parlando della Riforma Gentile che già negli anni Venti aveva previsto, evidentemente riconoscendone già da allora la necessità, un consiglio di presidenza capace di coadiuvare l’allora preside o direttore didattico nei compiti di gestione dell’istituzione scolastica. Organismo poi scomparso con l’attuazione dei decreti delegati del 74, per far posto ad un meccanismo elettivo che consentiva al Collegio docenti di individuare al proprio interno, e con delibera collegiale a scrutinio segreto, alcuni collaboratori di presidenza, determinandone anche il numero in funzione dell’entità della popolazione scolastica: uno nelle scuole fino a 200 alunni, due nelle scuole fino a 500 alunni, tre nelle scuole fino a 900 alunni, quattro nelle scuole con più di 900 alunni (art.7, comma 2, lett.h del D.P.R. 297/94). Di cui uno con funzioni ‘vicarie’, cioè con funzioni sostitutive tout court del direttore didattico o preside in caso di assenza o impedimento del medesimo e da quest’ultimo nominato all’interno della rosa degli eletti.  Vedasi a tal riguardo il comma 5, dell’art.396 del D.Lgs. 297/94 secondo cui in caso di assenza o di impedimento del  titolare,  la  funzione direttiva è esercitata dal docente scelto dal direttore didattico  o dal preside tra  i  docenti  eletti  ai  sensi  dell’articolo  7  del presente testo unico.

Il processo autonomistico degli anni 2000 ha portato ad una completa rivisitazione delle funzioni non più ‘direttive’, ma ‘dirigenziali’, attribuite ex lege al capo d’istituto, confluite poi nell’art. 25, comma 5, del D.Lgs. 165/2001, che così recita: nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici  compiti. Disposizione in apparente antinomia con quanto previsto dall’allora ed ancora vigente art.7 del T.U. su citato che, invece, prevedeva e prevede – non essendo intervenuta la sua espressa abrogazione – un meccanismo elettivo per la nomina dei suddetti collaboratori. Ne sono seguiti fiumi di interpretazioni giurisprudenziali, ahimè, tese a contrapporre, l’una contro l’altra armata, le due statuizioni legislative, espressione di due differenti visioni del mondo della scuola: una più orientata ad una visione più democratica e partecipata delle varie componenti (o almeno così era intesa da parte di coloro che la sostenevano), l’altra più ossequiosa del dettato normativo e più rispondente al nuovo novellato quadro giuridico istituzionale delle istituzioni scolastiche autonome, rimodellato dal D.P.R. 275/99, che, attribuendo l’autonomia ‘funzionale’ alle istituzioni scolastiche, aveva creato l’alveo normativo per il riconoscimento della dirigenza scolastica, sia sul fronte sia meramente giuridico che fattuale. E quindi la previsione, nell’ambito della privatizzazione del rapporto d’impiego di cui al D.Lgs. 165/2001, di spazi operativi e gestionali più ampi in capo al dirigente scolastico, anche nella scelta dei propri collaboratori a cui delegare specifici compiti.

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