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Nuovo regolamento di contabilità: cambia l’attività negoziale

Già in vigore le nuove regole per l’affidamento di lavori, servizi e forniture da parte delle scuole: ecco come procedere  Di Marco Graziuso   

 

Abstract

Cambiano le regole per la selezione dei fornitori da parte delle Istituzioni Scolastiche: a partire dallo scorso 17 novembre è in vigore il nuovo Regolamento di contabilità, che disciplina le procedure per l’affidamento di lavori e servizi d’importo inferiore alle soglie comunitarie. La guida alle novità e la modulistica aggiornata.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018 del nuovo Regolamento di contabilità, l’attività negoziale cambia volto: dal 17 novembre 2018 le procedure per la selezione del contraente per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie sono disciplinate dalle seguenti fonti normative:

  • Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1 comma 143 della Legge 13 luglio 2015 n. 107”.
  • Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come recentemente modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
  • Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

 

Infatti, l’art. 45 comma 2 del citato Decreto n. 129/2018 prevede che:

“al Consiglio d’istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle seguenti attività negoziali: affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro”.


Viene così a cadere l’abitudine consolidata di fare ricorso al famigerato art. 34 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001, ormai non più in vigore; pertanto, in caso di contratti il cui importo è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, le modalità per l’acquisizione di beni e servizi che le Istituzioni Scolastiche dovranno osservare sono le seguenti:

1. affidamento diretto di lavori/servizi/forniture di importo fino a 10.000,00 euro
L’operatore economico, in assenza di apposita convenzione-quadro presente sul portale CONSIP S.p.A., può essere individuato direttamente con provvedimento del Dirigente Scolastico, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione. Si potrà procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

2. procedura negoziata semplificata – valore pari o superiore a 10.000 euro e inferiore a 144.000 euro (in caso di servizi/forniture) e a 150.000 euro (in caso di lavori)
In assenza di apposita convenzione-quadro presente sul portale CONSIP S.p.A., obbligo di consultazione di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite gli appositi elenchi, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. È bene che l’avviso sui risultati della procedura di affidamento contenga l’indicazione anche dei soggetti invitati.

3. procedura negoziata per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro
In assenza di apposita convenzione-quadro presente sul portale CONSIP S.p.A., obbligo di consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. È bene che l’avviso sui risultati della procedura di affidamento contenga l’indicazione anche dei soggetti invitati.

 

Il Codice dei contratti (Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016)  prevede nello specifico al comma 2, dell’art. 40 che: “… a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici …”

Sarà necessario, pertanto, utilizzare di norma il cosiddetto Mercato elettronico MePA, presso il quale molte aziende si stanno registrando in questo periodo, proprio per rispondere alle esigenze sempre più strette della Pubblica Amministrazione.

 

Si può quindi prevedere che l’attività negoziale delle Istituzioni scolastiche si svolga:

I) Per importi fino a 10.000 euro
a) ordine diretto (OdA), che prevede l’acquisto del bene e/o del servizio, pubblicato a catalogo dal fornitore a seguito dell’attivazione di una Convenzione o dell’abilitazione al Mercato elettronico della pubblica amministrazione, compilando e firmando digitalmente l’apposito documento d’ordine creato dal sistema;
b) trattativa diretta, che consente di procedere ad un affidamento diretto, previa negoziazione con un unico operatore economico.

II) Per importi pari o superiori a 10.000 euro e inferiori a 144.000 euro (servizi/forniture) e a 150.000 euro (lavori) – Richiesta di offerta con consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici.
Richiesta di offerta (RdO) per cui le pubbliche amministrazioni hanno la possibilità di condurre un confronto competitivo tra più operatori abilitati sul MePA, richiedendo ai fornitori delle offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze e aggiudicando la gara al miglior offerente.

Ai fini dell’individuazione della tipologia di procedura da espletare, è fondamentale che il calcolo del valore dell’affidamento sia svolto con le modalità prescritte dalla normativa, con particolare riferimento all’art. 35 del Codice, il quale prevede tra l’altro che:

– il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, valutato dall’Istituzione Scolastica – stazione appaltante;

– il calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara;

– la scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con l’intenzione di escluderlo dall’ambito di applicazione delle disposizioni del Codice relative alle soglie europee;

– un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l’applicazione delle norme del Codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino (c.d. divieto di frazionamento artificioso) (ad esempio diversa merceologia dei beni, ditte produttrici/fornitrici diversificate, ecc.).

Il valore stimato dell’appalto è quantificato al momento in cui l’Istituzione Scolastica avvia la procedura di affidamento del contratto.

 

Fermo restando che le stazioni appaltanti possono scegliere, per la stipula dei contratti di valore inferiore alle soglie di rilievo comunitario, una delle modalità sopra descritte, si ritiene utile precisare che l’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l’articolo 1, commi 1 e 7, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, obbligano le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Istituzioni Scolastiche, ad approvvigionarsi prioritariamente, per qualunque categoria merceologica, mediante l’utilizzo delle Convenzioni quadro presenti sul portale Consip S.p.A.

Nell’effettuare acquisti di importo inferiore alle soglie comunitarie, le Istituzioni Scolastiche dovranno pertanto approvvigionarsi facendo ricorso alle Convenzioni Consip, nel caso in cui tale strumento di acquisto sia disponibile per la specifica merceologia richiesta dalla stazione appaltante e risulti idoneo a soddisfarne il fabbisogno.

 

Nel caso in cui vi sia una Convenzione attiva, ma la stessa non risulti idonea a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica per “mancanza di caratteristiche essenziali”, si rammenta la necessità di rispettare la previsione di cui l’art. 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), in base al quale le Istituzioni Scolastiche possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall’organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti.

Pertanto, prima di procedere ad affidare servizi/lavori/forniture, l’istituzione scolastica è tenuta a verificare l’insussistenza di convenzioni quadro Consip attive.

In assenza di Convenzioni attive o rispondenti alle proprie specifiche esigenze, le Istituzioni Scolastiche potranno ricorrere al MePA (mediante Ordine di acquisto, Richiesta di offerta e Trattativa diretta, come sopra specificato), oppure attivare, in alternativa, le procedure di acquisto fuori dal MePa, dato che le Istituzioni Scolastiche risultano ad oggi escluse dall’obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

Tuttavia la Legge di Stabilità 2016, all’art. 1, comma 512, ha previsto, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici, l’obbligatorietà di utilizzazione degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla Consip S.p.A. (convenzioni, accordi quadro, MePA, sistema dinamico di acquisizione) o da altri soggetti aggregatori, come ad esempio centrali di committenza attive nella regione ove si trova la sede dell’Istituzione Scolastica, lasciando alle stazioni appaltanti facoltà di scelta dello strumento di acquisizione più idoneo a soddisfare le loro esigenze specifiche e tecniche, come peraltro confermato dall’art.1, comma 419 della legge 11 dicembre 2016, n.232 (legge di bilancio 2017).

 

La Determina a contrarre è l’atto del dirigente scolastico che deve contenere l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, l’oggetto dell’affidamento, l’importo massimo stimato dell’affidamento, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte, nonché le principali condizioni contrattuali, l’indicazione del responsabile del procedimento.

Si precisa che, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nella procedura di affidamento diretto, la determina a contrarre deve contenere, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

 

Con riferimento alla scelta dei criteri di aggiudicazione, si richiama quanto contenuto nell’articolo 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 entrato in vigore il 20 maggio 2017.

In particolare, per quanto riguarda il criterio del minor prezzo, il comma 4 del suddetto articolo prevede che possa essere utilizzato nei seguenti casi:

  1. a) fermo restando quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera d), per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l’affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l’esclusione automatica, la stessa ha l’obbligo di ricorrere alle procedure di cui all’articolo 97, commi 2 e 8;
  2. b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
  3. c) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all’articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

 

Con riferimento al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, invece, il comma 6 del suddetto articolo stabilisce che: “i documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto” (al riguardo si vedano le Linee Guida n. 2, approvate dal consiglio dell’ANAC con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016).

Si rammenta che in nessun caso i criteri di ammissibilità possono coincidere con quelli di valutazione. Inoltre, le lettere di invito e/o il capitolato di gara dovranno indicare ovviamente, oltre i criteri, anche i relativi punteggi attribuibili in sede di valutazione.

 

Indagini di mercato o consultazione di elenchi

Preliminarmente all’avvio di un confronto competitivo tra più operatori economici si suggerisce alle Istituzioni Scolastiche di svolgere indagini di mercato o procedere alla consultazione di elenchi propri o di altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, per la selezione dei soggetti da invitare alla procedura di gara (ove non sia utilizzato il MePA), secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità e formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell’adozione della determina a contrarre o dell’atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento.

 

Per quanto riguarda le indagini di mercato, le Istituzioni Scolastiche ne assicurano sempre la pubblicità (anche qualora la procedura avvenga tramite MePA), scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. In particolare, la stazione appaltante pubblica almeno 15 giorni prima dell’avvio dell’indagine, un avviso sul proprio sito internet, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sezione “Bandi e contratti”. È fatta salva la facoltà di ridurre il suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni. L’avviso indica l’oggetto e il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del futuro contratto, i requisiti di carattere generale, di cui all’articolo 80 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, e requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali, di cui all’art. 83 del citato decreto legislativo, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la scuola – stazione appaltante.

 

Per quanto riguarda in particolare gli elenchi di fornitori, l’operatore economico, per essere iscritto in detti elenchi, invia istanza alla scuola tramite PEC e attesta il possesso dei requisiti di cui al punto precedente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000. L’operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la scuola rispetto alle eventuali variazioni intervenute in ordine al possesso dei requisiti. La scuola procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell’istanza e comunica l’esito all’operatore istante tramite PEC. La scuola provvede alla revisione dell’elenco con cadenza semestrale. Vengono esclusi dall’elenco gli operatori che si sono resi inadempienti in ordine a prestazioni precedentemente affidate e coloro che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio. Gli elenchi sono pubblicati sul sito web della scuola.

 

L’Istituzione Scolastica può anche procedere alla pubblicazione di un avviso che miri ad acquisire manifestazioni di interesse degli operatori economici da invitare: al riguardo si rammenta che la pubblicazione dell’avviso non sostituisce l’invito degli operatori (nel numero di 3 o di 5, a seconda dei casi); di conseguenza, qualora, successivamente alla pubblicazione di tale avviso, dovessero pervenire un numero di manifestazioni di interesse inferiori al numero di operatori minimi previsti dalla normativa per contratti superiori ai 40.000 euro, l’Istituzione Scolastica dovrà attivarsi per invitare gli operatori economici mancanti.

 

Per effettuare la scelta degli operatori economici da interpellare, il Dirigente Scolastico invita, in modo non discriminatorio, il numero minimo di operatori economici previsto dalla normativa vigente di cui sopra. Tali operatori, individuati sul MePA o tramite l’elenco dei propri fornitori, dovranno presentare un’offerta, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre. Gli operatori economici dovranno sempre possedere i requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali.

 

L’Istituzione Scolastica è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli inviti. Pertanto, l’invito all’affidatario uscente ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato.

Se non è possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la scuola può procedere al sorteggio, debitamente pubblicizzato nell’avviso dell’indagine di mercato o nell’avviso di costituzione dell’elenco, indicando la data e il luogo di espletamento del sorteggio.

 

L’invito è un vero e proprio bando di gara, e deve contenere:

  1. l’oggetto della prestazione, le caratteristiche tecniche e prestazionali e l’importo complessivo stimato;
  2. i requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali di cui all’articolo 83 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 (se gli operatori sono individuati dal MePA; in caso di selezione degli operatori dall’elenco occorre invece la richiesta di conferma dei requisiti);
  3. il termine di presentazione dell’offerta e il periodo di validità della stessa;
  4. il termine per l’esecuzione della prestazione;
  5. il criterio di aggiudicazione prescelto (prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa. In questo secondo caso occorre indicare i criteri di valutazione e la relativa ponderazione dei punteggi per ciascun criterio);
  6. la misura delle penali;
  7. i termini e le modalità di pagamento;
  8. l’eventuale richiesta di garanzie;
  9. il nominativo del RUP (coincidente con il dirigente scolastico);
  10. lo schema di contratto e il capitolato tecnico, se predisposti.

 Commissione di gara

Da costituirsi con provvedimento del dirigente scolastico soltanto qualora sia stato individuato, quale criterio di aggiudicazione, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, salvi i casi previsti dall’art. 95, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (e previa adeguata motivazione).

Per un corretto utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si rinvia a quanto riportato nelle Linee Guida n. 2 dell’ANAC, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” approvate con delibera n. 1005, del 21 settembre 2016. La commissione giudicatrice opera secondo i criteri e le modalità di cui all’articolo 77 del d.lgs. 50 del 2016 e delle linee guida ANAC n. 5, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” approvate con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016. In ogni caso, si ricorda che il provvedimento di nomina della Commissione e i curricula vitae dei componenti devono essere pubblicati sul sito web istituzionale della scuola ai sensi dell’art. 29 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le operazioni relative alla apertura delle buste amministrative sono invece in ogni caso di competenza del solo RUP che vi provvede in seduta pubblica.

 

Si ricorda che la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Inoltre, al momento dell’accettazione dell’incarico, i commissari devono dichiarare, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell’incarico, accertano l’insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, all’articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all’articolo 42 del presente codice. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante all’ANAC ai fini della cancellazione dell’esperto dall’albo e della comunicazione di un nuovo esperto.

 

Sedute di gara

Le sedute sono tenute in forma pubblica, ad eccezione delle sedute di valutazione delle offerte tecniche (che costituiscono il vero e proprio confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati ed invitati), e le relative attività devono essere verbalizzate. I requisiti autocertificati dagli operatori economici invitati possono essere verificati dall’Istituzione Scolastica – stazione appaltante mediante AVCpass istituito presso l’ANAC. Detta verifica è obbligatoria nei confronti dell’aggiudicatario.

 

Provvedimento di aggiudicazione

Il Dirigente Scolastico emana il provvedimento di aggiudicazione, comprensivo della graduatoria, dei relativi punteggi e di una adeguata motivazione nella quale si dà conto dettagliatamente del possesso, da parte dell’operatore economico selezionato, dei requisiti richiesti nella determina a contrarre e negli atti di gara, nonché della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare.

 

Stipula del contratto

Le modalità di stipula del contratto sono diversificate a seconda della procedura espletata. In particolare:

  1. per i procedimenti di importo inferiore a 40.000 euro la stipula del contratto può avvenire tramite scambio di lettere di proposta e accettazione tramite raccomandata o tramite PEC. Non si applica alcun termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto (articolo 32, comma 10, lettera b) e comma 14 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50);
  2. per i procedimenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 144.000 euro la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con una delle seguenti modalità: a) tramite atto pubblico notarile informatico; b) in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante; c) in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’Istituzione Scolastica – stazione appaltante; d) scrittura privata. Non si applica alcun termine dilatorio (stand still);
  3. per i procedimenti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro si applica il termine dilatorio (stand still), salvo che sia stata presentata o sia stata ammessa una sola offerta e non siano state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o queste impugnazioni risultino già respinte con decisione definitiva (articolo 32, comma 10, lettera a), ovvero nel caso di un appalto basato su un accordo quadro, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico (articolo 32, comma 10, lett. b).

Si raccomanda di effettuare le notifiche relative all’aggiudicazione della gara a tutti gli operatori economici partecipanti (ciò vale per tutte le procedure, anche quelle espletate facendo ricorso al MePa).

Per facilitare il percorso operativo, si propongono alcuni schemi di provvedimenti:

DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO

AVVISO ESPLORATIVO PER AFFIDAMENTO DIRETTO

 

Fonti normative

Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56

Delibera ANAC 1 marzo 2018, n. 206

Decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44

Legge 27 dicembre 2006, n. 296

Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95

Legge 7 agosto 2012, n. 135

Legge 28 dicembre 2015, n. 208

Legge 11 dicembre 2016, n.232

Delibera ANAC 21 settembre 2016, n. 1005

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

Delibera ANAC 16 novembre 2016, n. 1190

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

 

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