• venerdì , 19 Aprile 2024

Ore eccedenti

di Fabio Scrimitore

Il quesito riguarda l’obbligo – per un docente supplente con ridotto orario di cattedra – di sostituire un collega assente.

E’ noto che, per gli insegnanti delle scuole secondarie, l’orario d’obbligo previsto dall’art. 23, comma 6, del Contratto nazionale di lavoro sottoscritto nell’ ottobre 2007, è di 18 ore settimanali di lezione.
Per il supplenti, ovviamente, l’orario d’obbligo è quello che risulta dal relativo contratto individuale di lavoro. Nel contratto individuale dell’autore del quesito – un supplente annuale di sostegno – si legge che il docente ha la qualifica di incaricato a tempo determinato per 9 ore di attività didattiche di sostegno psicofisico a beneficio di un solo alunno disabile.
Secondo l’orario, il professore risulta impegnato in tre soli giorni della settimana: lunedì, mercoledì e venerdì.
Nel corso della prima ora d’un venerdì, un cortese collaboratore scolastico è entrato nell’aula in cui il supplente era impegnato nel sostegno del suo unico alunno e gli ha fatto sottoscrivere, per presa visione, un ordine di servizio del docente-collaboratore del Dirigente scolastico, delegato alla organizzazione didattica della scuola, in base al quale, non appena conclusa la terza ora di lezione, avrebbe dovuto prestarne una quarta. Tanto sarebbe dovuto accadere per sopperire all’improvvisa assenza di un docente di matematica e fisica che non si era presentato a scuola per un improvviso impedimento.
Alla discreta rimostranza, con la quale il supplente aveva fatto notare che, conclusa la terza ora di lezione di quel venerdì, egli avrebbe adempiuto esaustivamente ai suoi obblighi contrattuali (9 ore di servizio), il buon docente-collaboratore avrebbe risposto che egli non aveva esaurito affatto i suoi obblighi di servizio alla conclusione della terza ora di lezione di quel venerdì, perché, da quanto risultava dalle generali disposizioni di servizio, sarebbe dovuto restare a scuola anche nella quarta ora, per ricevere eventuali genitori.

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