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Ore eccedenti

di Fabio ScrimitoreIl quesito riguarda l’obbligo – per un docente supplente con ridotto orario di cattedra – di sostituire un collega assente.

E’ noto che, per gli insegnanti delle scuole secondarie, l’orario d’obbligo previsto dall’art. 23, comma 6, del Contratto nazionale di lavoro sottoscritto nell’ ottobre 2007, è di 18 ore settimanali di lezione.
Per il supplenti, ovviamente, l’orario d’obbligo è quello che risulta dal relativo contratto individuale di lavoro. Nel contratto individuale dell’autore del quesito – un supplente annuale di sostegno – si legge che il docente ha la qualifica di incaricato a tempo determinato per 9 ore di attività didattiche di sostegno psicofisico a beneficio di un solo alunno disabile.
Secondo l’orario, il professore risulta impegnato in tre soli giorni della settimana: lunedì, mercoledì e venerdì.
Nel corso della prima ora d’un venerdì, un cortese collaboratore scolastico è entrato nell’aula in cui il supplente era impegnato nel sostegno del suo unico alunno e gli ha fatto sottoscrivere, per presa visione, un ordine di servizio del docente-collaboratore del Dirigente scolastico, delegato alla organizzazione didattica della scuola, in base al quale, non appena conclusa la terza ora di lezione, avrebbe dovuto prestarne una quarta. Tanto sarebbe dovuto accadere per sopperire all’improvvisa assenza di un docente di matematica e fisica che non si era presentato a scuola per un improvviso impedimento.
Alla discreta rimostranza, con la quale il supplente aveva fatto notare che, conclusa la terza ora di lezione di quel venerdì, egli avrebbe adempiuto esaustivamente ai suoi obblighi contrattuali (9 ore di servizio), il buon docente-collaboratore avrebbe risposto che egli non aveva esaurito affatto i suoi obblighi di servizio alla conclusione della terza ora di lezione di quel venerdì, perché, da quanto risultava dalle generali disposizioni di servizio, sarebbe dovuto restare a scuola anche nella quarta ora, per ricevere eventuali genitori.


La naturale propensione alla tolleranza, piuttosto che alla contestazione, aveva indotto il supplente a prestare servizio per un’ulteriore ora, nonostante avvertisse nel suo animo una dissonanza cognitiva per il singolare obbligo impostogli.
Per risolvere tale dissonanza, ha pensato bene di chiedere il parere di questa rivista.
Non vi è dubbio, al riguardo, che non raramente nella scuola si determinano situazioni di emergenza organizzativa, alle quali il Dirigente scolastico o il suo delegato sono costretti a porre rimedio con provvedimenti che possono apparire collidenti con dei diritti altrui.
Non vi è neppur dubbio che, quando si verifichi l’assenza imprevista ed imprevedibile di un insegnante, qualcuno dovrà pur entrare nell’aula, se non altro, per esercitare l’irrinunciabile azione di vigilanza, la cui inosservanza potrebbe far sorgere responsabilità per danni dell’ Amministrazione scolastica , ai sensi di quanto prevede l’art. 2048 del codice civile.
E’ vero che il Dirigente potrà provvedere all’emergenza pregando il collaboratore scolastico di sostituire l’insegnante improvvisamente assente. Ma questa dovrebbe essere veramente l’ultima ratio, alla quale il Dirigente deve ricorrere soltanto quando non possa rivolgersi ad insegnanti, la cui prestazione non si limiti alla mera vigilanza della scolaresca.
Ma ad insegnanti di ruolo, la cui cattedra sia di 18 ore (e non vi è cattedra oggi nella scuola secondaria che non raggiunga tale limite canonico), il Dirigente non potrà imporre coattivamente l’obbligo di prestare la 19^ ora di lezione perché, come si detto, il CCNL non lo prevede. Correlativamente, non potrà chiedersi ai supplenti di prestar servizio per un numero di ore che ecceda l’orario settimanale indicato nel contratto individuale di lavoro.
Il caso proposto dall’autore del quesito, però, è singolare perché, come aveva osservato il docente-collaboratore, il supplente di sostegno, secondo quanto risultava dall’orario settimanale delle lezioni, sarebbe stato obbligato a restare a scuola, nella quarta ora di ogni venerdì, per ricevere il genitori.
Ci si dovrà chiedere, quindi, se i professori abbiano contrattualmente l’obbligo di restare a disposizione per un’ora settimanale, in aggiunta a quelle di insegnamento, per incontrare i genitori.
Consente di rispondere al quesito il 2° comma dell’art. 29 del CCNL del 2007 che, tra gli obblighi del docente, prevede una serie di attività funzionali all’ insegnamento, includendo anche i rapporti individuali con le famiglie.
Riguardo a tal genere di rapporti individuali, non si può non riconoscere che il suddetto comma legittima la tradizione organizzativa della generalità delle scuole, che prescrive ai docenti l’obbligo di restare a disposizione dei genitori almeno un’ora settimanale, in orario antimeridiano.
Si può discutere soltanto se, durante l’ora a disposizione delle famiglie, l’insegnante debba restarsene inoperoso in sala dei professori, in attesa dell’eventuale arrivo di qualche genitore, oppure se debba assicurare la sua presenza soltanto nel caso in cui la scuola abbia ricevuto una precedente richiesta di qualche genitore.
Si ritiene che il dilemma potrà essere agevolmente superato dal Dirigente scolastico che, usando la diligenza del buon padre di famiglia, inserirà nella lettera circolare – con la quale annualmente fa conoscere alle famiglie le modalità e la scansione degli incontri con gli insegnanti – la richiesta di preannunciare con congruo anticipo la loro presenza antimeridiana a scuola.
Se fosse stato applicato tale discreto suggerimento, il collaboratore del Dirigente scolastico avrebbe potuto adottare una soluzione diversa, soprattutto perché l’obbligo del supplente di restare a disposizione, per ricevere i genitori durante la quarta ora del venerdì, doveva essere valutato anche in relazione al fatto che l’insegnamento delle attività di sostegno era riferito ad un unico studente disabile, il cui genitore, almeno per quanto si legge nel quesito, si sentiva spontaneamente obbligato a preannunciare la sua presenza a scuola, quando intendeva conferire con i professori.

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