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Verifica delle dichiarazioni di supplente

A quali condizioni si può posticipare la conclusione del procedimento di verifica delle dichiarazioni allegate alla domanda di inclusione nelle graduatorie provinciali e di istituto?

L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula  il primo contratto di lavoro  nel periodo  di vigenza delle graduatorie effettua tempestivamente  il controllo delle dichiarazioni presentate

All’esito dei controlli di cui al comma 7 dell’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l’esito della verifica all’Ufficio competente

Ai sensi dell’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990 il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d’ufficio, tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, nonchè dell’organo che lo ha emanato

Abstract

Se, nel corso del primo periodo di supplenza, non sia stato possibile completare, per giustificati motivi, il procedimento di verifica delle dichiarazioni contenute nella domanda di inclusione nelle graduatorie  provinciali e di istituto, tale verifica potrà essere effettuata nel corso del successivo periodo di supplenza?

Se, nel corso del primo periodo di supplenza, non sia stato possibile completare, per giustificati motivi, il procedimento di verifica delle dichiarazioni contenute nella domanda di inclusione nelle graduatorie  provinciali e di istituto, tale verifica potrà essere effettuata nel corso del successivo periodo di supplenza, purché prestato nella stessa istituzione scolastica e nel corso dello stesso anno scolastico.

Nello scorso  mese di febbraio, un aspirante insegnante a supplenze di materie letterarie – classe di concorso A011 – ha stipulato, per la terza volta nello stesso anno scolastico, un contratto di supplenza breve nelle classi di scuola secondaria di primo grado d’ un Istituto Comprensivo.

Il Dirigente scolastico di quell’Istituto ha rivolto un quesito  alla rivista per poter  rispondere, con convincente motivazione, alla domanda con la quale il Direttore dei servizi generali ed amministrativi della Scuola gli ha chiesto di sapere se  debba avviare il procedimento istruttorio, richiesto dai commi 7, 8 e 9 dell’art. 8 dell’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020.

Il predetto comma 7 così dispone: “L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula  il primo contratto di lavoro  nel periodo  di vigenza delle graduatorie effettua tempestivamente  il controllo delle dichiarazioni presentate”.

Il successivo comma 8 prevede inoltre:

“All’esito dei controlli di cui al comma 7°, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente di cui all’art. 2, comma 4-ter, del DL. 22/2020”. 

Il comma 9, infine, così recita: “In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all’art. 7, comma 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnate all’aspirante. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti  determinazioni ai fini dell’eventuale responsabilità penale di cui all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445 del 2000”.

Tanto premesso, si deve prendere atto che all’origine della domanda rivolta dal Direttore sga al Dirigente vi è il fatto che l’Ufficio di segreteria dell’Istituto Comprensivo ha  accertato l’esistenza di una discordanza fra la dichiarazione dei servizi scolastici prestati dal supplente di cui all’incipit di questa risposta a quesito  ed il punteggio che gli è stato attribuito nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenze; tale discordanza implicherebbe, evidentemente, la contestuale riduzione del punteggio predetto, con la conseguente variazione in peius del posto in graduatoria.

Come si è detto, l’esistenza di tale discordanza è stata rilevata dall’Ufficio di segreteria dell’Istituto Comprensivo nel corso della terza supplenza conferita all’insegnante in quest’anno scolastico; il Direttore sga ha messo in relazione questa circostanza con il già citato testo del comma 7 dell’art. 8 dell’O.M. n. 60/2020 – il quale, si ripete,  prevede che i controlli dei titoli del supplente debbano essere effettuati dalla  scuola “ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro“; poiché la supplenza in corso non era stata assegnata al predetto docente per effetto del primo, bensì del terzo contratto di supplenza, a parere del Dsga, sarebbe venuto meno il potere del Dirigente scolastico di operare la correzione del punteggio in graduatoria.

Orbene, l’analisi letterale della proposizione

“…i controlli dei titoli del supplente debbono essere effettuati dall’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro”

non sembra offrire un sostegno del tutto rasserenante alla tesi del Direttore dei servizi generali ed amministrativi; pare, invece, che risponda meglio alla voluntas legis  ritenere che quella proposizione sia diretta essenzialmente ad individuare non il tempo in cui la verifica debba essere svolta, ma, prioritariamente, la scuola (e, quindi il Dirigente) alla quale l’Ordinanza ha affidato la funzione di verifica delle dichiarazioni riportate dall’aspirante supplente nella sua domanda di inserimento in graduatoria. Una tale interpretazione, quindi, escluderebbe categoricamente che la verifica delle predette dichiarazioni possa essere effettuata dal Dirigente  di una scuola diversa da quella con la quale l’insegnante  ha stipulato il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie, ma non colliderebbe con il testo letterale della disposizione citata, dal momento che la scuola nella quale il supplente ha stipulato il terzo contratto di supplenza nello stesso anno scolastico è la medesima nella quale egli ha stipulato il primo contratto di lavoro dell’anno scolastico e dello stesso periodo di vigenza delle graduatorie di supplenza.

Nei predetti commi, peraltro, vi è un avverbio che potrebbe accreditare la tesi del Direttore sga: è l’avverbio “tempestivamente”, che è stato posto fra virgolette, come un non trascurabile inciso, certamente per richiamare l’attenzione del Dirigente scolastico e, prima ancora, quella del Direttore sga, affinché la prescritta verifica delle dichiarazioni dell’aspirante supplente venga svolta con ogni possibile urgenza. Tanto, evidentemente, per evitare che la prima supplenza attivata in quella scuola si concluda senza che sia stata completata la verifica stessa.

Sarà necessario, quindi, individuare un criterio risolutivo, che possa comporre la dissonanza che si è generata nel predetto Istituto Comprensivo fra la tesi del Direttore sga, che esclude la possibilità che si rettifichi il punteggio del supplente nel corso della terza supplenza attivata, e il punto di vista del Dirigente, il quale sembra essere convinto che soltanto la  rettifica del punteggio del supplente potrà ripristinare la legittimità della sua posizione in graduatoria,

Orbene, si osserva al riguardo che, se venisse dato seguito alla tesi del Dsga, l’accertata, erronea valutazione dei titoli di servizio dell’aspirante  perpetuerebbe per l’intero periodo di validità delle graduatorie provinciali di supplenza – che comprende il biennio relativo agli anni scolastici 2021/22 e 2022/23 – l’illegittimità sostanziale della posizione occupata dall’aspirante nella graduatoria del predetto Istituto Comprensivo, come nella omologhe graduatorie di supplenza delle altre diciannove scuole, nelle quali l’aspirante potrà essere stato incluso. L’inerzia della Scuola esporrebbe se  stessa  e l’Amministrazione scolastica  ai prevedibili effetti sanzionatori, conseguenti a ricorsi che potrebbero essere proposti nel corso del predetto biennio da aspiranti che ne avessero interesse.

E’, perciò, interesse generale dell’Istituto Comprensivo citato che si ripristini una situazione di legittimità, adottando uno dei provvedimenti che la legge sul procedimento amministrativo (la n. 241 del 7 agosto 1990, con le successive integrazioni) contempla. Si potrà far ricorso, in particolare, all’’art. 21-octies di questa legge,il cui primo comma dichiara annullabile  il provvedimento amministrativo che sia stato adottato in violazione di legge; non vi è dubbio che la valutazione del servizio, fatta in eccesso rispetto ai termini contenuti nella tabella di valutazione allegata all’Ordinanza n. 60 del 2020, costituisca, lato sensu, violazione di legge. 

Precisa, al riguardo,  l’art. 21-nonies della stessa  Legge n. 241/1990 che il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d’ufficio, tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, nonchè dell’organo che lo ha emanato. Da quanto testè affermato, appare dimostrato che la rettifica del punteggio per l’errata valutazione dei periodi di servizio del supplente tenga conto degli interessi degli aspiranti  collocati erroneamente in graduatoria in posizione deteriore, rispetto a quella del docente di cui si tratta, e altresì tenga conto dell’interesse della Scuola. Senza trascurare l’interesse del supplente stesso, i cui servizi di insegnamento che potrebbe prestare in futuro sulla base del punteggio erroneo non potrebbero essergli utili, come dispone il 10° comma del su menzionato ar. 8 dell’O.M. n. 60 del 2020:

“L’eventuale servizio prestato dall’aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non d diritto, con la conseguenza  che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall’interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera”.

Riferimenti normativi

O. M. 10 luglio 2020, n. 60           

Legge 7 agosto 1990, n.241

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