Piano didattico personalizzato
di Fabio Scrimitore
Il quesito riguarda le modalità per la elaborazione del Piano didattico personalizzato per un alunno con BES (Bisogni Educativi Speciali).
L’autore del quesito ha chiesto, in particolare, se la redazione del Piano didattico personalizzato, riferito ad un alunno il cui profilo personale rientri nella vasta area dei Bisogni Educativi Speciali, contemplata dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e dalla successiva Circolare Ministeriale n. 8 del 2013, richieda l’unanimità del Consiglio di classe, oppure se sia sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti dell’organo collegiale.
Si osserva, innanzitutto, che né i due documenti appena citati, né la Nota prot. n. 2563 del 2013, che il Ministero ha emanato per integrare le indicazioni contenute nei documenti predetti, contengono disposizioni al riguardo.
Tale constatazione autorizza a dire, con assoluta certezza, che il vigente ordinamento scolastico non contiene disposizioni dalle quali si possa dedurre che il Consiglio di classe, quando redige il Piano didattico personalizzato nell’area dei BES, non debba procedere alla luce dei principi generali contenuti nell’art. 27 del Testo Unico delle leggi della scuola, approvato con D.P.R. 16 aprile 1994, n. 297, che si trascrive:
1. L’organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
2. Per la validità dell’adunanza del collegio dei docenti, del consiglio di circolo e di istituto, del consiglio scolastico distrettuale, del consiglio scolastico provinciale e relative sezioni, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e relativi comitati, nonché delle rispettive giunte, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
4. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.
Si può fare l’esempio di un caso in cui è richiesta una maggioranza diversa da quella assoluta: ci si riferisce all’assegnazione della lode da parte della commissione giudicatrice degli esami di Stato conclusivi del II ciclo di studi. Prescrive l’art. 21 dell’Ordinanza n. 37 del 19 maggio 2014: La Commissione all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguano il punteggio massimo di 10 punti…”.
Ne consegue che soltanto con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi il Consiglio di classe può redigere il Piano didattico personalizzato per alunni con BES.

