Ripartizione di compenso
di Fabio Scrimitore
Il quesito riguarda la ripartizione, fra due Dirigenti scolastici, del compenso per la gestione di un Progetto.
Il 31 agosto 2013 è stato l’ultimo giorno in cui l’autore del quesito ha espletato le funzioni di Dirigente scolastico di un Istituto, nel quale ha gestito, nella veste istituzionale di R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), un Progetto sulla riqualificazione degli edifici scolastici, per un importo di 367.000,00 euro. Si è trattato di un “Progetto Asse 2”, che è stato realizzato nell’arco di tre anni. Nel corso dei primi due anni, il Progetto è stato gestito dall’autore del quesito; nel terzo anno, coincidente con il 2012/13, il medesimo Progetto è stato gestito dal Dirigente che gli è succeduto dopo il suo collocamento a riposto.
Con il quesito si intende conoscere in quali forme dovrebbe essere ripartita la quota spettante al Responsabile Unico del Procedimento quando, come nel caso proposto nel quesito stesso, le funzioni di R.U.P. dell’unico procedimento sono state svolte da due Dirigenti.
La soluzione del quesito dovrebbe essere rinvenuta nelle Linee- guida per l’attuazione degli interventi di obiettivo C, riferite al Programma Operativo Nazionale 2007-2013 “Obiettivo convergenza” – per l’apprendimento – Asse II – Qualità degli ambienti scolastici”. Alla pagina 35 del predetto documento, nel Quadro economico complessivo da finanziare non è riportato nulla di più che l’indicazione della quota percentuale che compete al R.U.P., pari al 2 %.
Orbene, in assenza di indicazioni normative generali, non può che aversi riguardo ad un principio di sapienza comune, alla luce del quale si può sostenere che la quota complessiva di cui sopra debba essere ripartita fra i due Dirigenti scolastici, in rapporto rigorosamente proporzionale agli anni che li hanno impegnati nella realizzazione del Progetto. Nel caso in esame, all’autore del quesito spetterebbero due terzi della quota sopra indicata, dal momento che egli ha gestito il Progetto per due terzi della sua triennale estensione temporale.
Si assicura, al riguardo, che l’Autorità di Gestione ha risposto in tal senso ad una interpellanza di un altro Dirigente per un caso analogo.

