Retribuzione di supplente
di Fabio ScrimitoreIl quesito, proposto da una docente collaboratrice del Dirigente scolastico, riguarda il diritto alla retribuzione di un supplente durante le vacanze di fine d’anno.
Il caso proposto è quello di un supplente che ha sostituito un’insegnante per un tempo apprezzabilmente lungo, che si è protratto sino all’ultimo giorno di lezione che ha preceduto il periodo delle vacanze di Natale e di fine d’anno. L’insegnante titolare – si legge nel quesito – è rientrata formalmente a scuola durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, anche se non ha prodotto alcuna certificazione. La stessa insegnante, però, non ha ripreso servizio il 7 gennaio 2014 ed è stata assente sino al successivo 13 gennaio.
Ciò premesso, l’autrice del quesito ha chiesto di sapere se il supplente abbia diritto al pagamento dei ratei di stipendio per i giorni di sospensione delle lezioni per le vacanze natalizie.
Completiamo il quesito ipotizzando che martedì, 7 gennaio 2014, primo giorno di ripresa delle lezioni, la docente titolare non abbia ripreso servizio e che, in conseguenza, la scuola abbia confermato lo stesso supplente.
Ebbene, la risposta va data alla luce del 3° comma dell’art. 40 del vigente Contratto Collettivo Nazionale Scuola, il quale così dispone: Qualora il docente si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno 7 giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione dalle lezioni e fino ad una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza.
Pertanto, la norma citata fa retribuire per l’intero periodo di vacanze il supplente se il docente titolare si sia assentato, in un’unica soluzione, per il periodo minimo che va (nell’anno scolastico considerato) dal 14 dicembre 2013 al 13 gennaio 2014 compreso.
Il testo del quesito proposto fa ritenere che l’insegnante titolare sia stata in servizio a tutti gli effetti per il periodo delle vacanze, dal momento che non aveva prodotto nessuna domanda documentata, diretta ad indurre la scuola ad emettere un provvedimento di collocazione in stato di assenza.
Non essendo stato emanato il necessario provvedimento di assenza della titolare, non poteva neppure essere adottato un provvedimento di conferma del supplente, unico atto che avrebbe consentito il relativo pagamento durante le vacanze.

