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Riconoscibilità degli anni di servizio pre-ruolo

Gli anni di docenza nella scuola parificata devono essere riconosciuti come anni di servizio a tutti gli effetti? Abstract L’autrice del quesito è una docente alla quale, in sede di composizione della graduatoria di istituto, è stato negato il riconoscimento di dieci anni di servizio pre-ruolo prestati in una scuola parificata. Anni che, specifica la docente, erano stati invece riconosciuti nella ricostruzione di carriera avvenuta prima dell’immissione in ruolo. “Possono, dopo tanti anni – chiede l’insegnante – togliermi un servizio riconosciuto dallo Stato e che mi ha dato l’accesso al ruolo?”

Ritorna il tema ricorrente del quesito sulla riconoscibilità dei servizi di insegnamento, prestati prima del 2000, nelle scuole elementari parificate, da insegnanti che, dopo aver stipulato incarichi a tempo indeterminato in scuole statali, hanno beneficiato della mobilità, ottenendo il passaggio di ruolo dalla scuola dell’infanzia alla secondaria statale.

Ritorna tale quesito per l’iniziativa d’una docente, oggi di ruolo in un Istituto di istruzione secondaria di II grado, provenendo da un periodo di insegnamento in scuole elementari parificate pari a 14 anni, anteriore al 2000. Complessivamente, la docente vanta oggi un’anzianità effettiva di insegnante di 36 anni.

 

Dei predetti 12 anni di insegnamento nelle scuole elementari parificate, all’atto dell’immissione dei ruoli della scuola primaria, nel 1996, alla docente la Scuola aveva riconosciuto in carriera 10 anni.

 

Ora l’insegnante lamenta che, all’atto del passaggio nei ruoli degli istituti di istruzione secondaria di II grado, la Scuola le ha ricostruito la carriera sottraendole gli anni di insegnamento prestati nella scuola elementare parificata.

 

L’insegnante si è chiesta se sia legittimo il provvedimento che le negherebbe il riconoscimento in carriera degli anni di servizio di insegnamento, da lei prestato nelle scuole elementari parificate, peraltro già riconosciuto quando lei è stata immessa nei ruoli della scuola elementare statale, cioè nel 1996.

Nel Testo Unico delle leggi sulla scuola, approvato con il D.P.R. 16 aprile 1994, n. 297 si legge l’articolo del quale si trascrive, di seguito, uno stralcio:

 

Art. 485 – Personale docente

  1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all’estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
  2. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate.

 

Dal combinato disposto dei due commi appena trascritti si rileva che i docenti che avessero insegnato nelle scuole elementari non di Stato, definite parificate, i quali fossero poi, transitati nei ruoli delle scuole elementari dello Stato, possono chiedere ed ottenere il riconoscimento in carriera degli anni di insegnamento prestati nelle predette scuole elementari non statali parificate.

Quindi si può esser certi della legittimità del provvedimento con il quale l’Amministrazione scolastica, all’atto dell’immissione nei ruoli della scuola elementare statale della docente di cui si tratta, cioè nel 1996, ha riconosciuto in carriera alla docente gli anni di insegnamento prestati nella scuola elementare parificata.

 

Incidenter tantum, si prende atto che il già trascritto 3° comma del citato dell’art. 485 consente che, soltanto al personale docente delle scuole elementari – e non anche agli insegnanti delle scuole secondarie – sia riconosciuto il servizio che sia stato da loro prestato nelle scuole non statali parificate.

 

Alla luce di questa considerazione va verificato se sia corretto che la segreteria dell’Istituto di istruzione secondaria superiore, nel quale presta oggi servizio l’insegnante, nel comporre la graduatoria interna per l’individuazione degli insegnanti potenzialmente in soprannumero, non ritenga di dover valutare gli anni di servizio che l’insegnante stessa ha prestato  nelle scuole elementari parificate, anni di servizio che, come si è scritto, sono stati riconosciuti in carriera all’insegnante, quand’essa è stata immessa nei ruoli statali delle scuole elementari (1996).

 

In questa prospettiva va preso atto del testo della tabella B, annessa al Contratto Integrativo Nazionale sulla mobilità, sottoscritto l’11 aprile 2017, la cui efficacia è stata prorogata all’anno scolastico 2018/19 dall’Intesa sottoscritta dai Sindacati il 21 dicembre del 2017. Al punto B) della tabella si legge:

 

Per ogni anno di servizio pre-ruolo, o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell’infanzia, in aggiunta al punteggio di cui al punto B, si assegnano punti 6”.

 

Orbene, nella valutazione dei servizi di insegnamento pre-ruolo dell’insegnante, la Segreteria dell’Istituto superiore di cui si scrive avrà dovuto prendere necessariamente atto che alla docente sono stati già riconosciuti gli anni di servizio pre-ruolo, dalla stessa prestati nelle scuole elementari parificate. Altrettanto necessariamente, la stessa Segreteria avrà dovuto constatare che il su trascritto punto B) della citata tabella B del C.I.N. sulla mobilità assegna 6 punti “per ogni anno di servizio pre-ruolo riconosciuto”.

 

L’obbligo giuridico, che impegna il funzionario ad applicare le disposizioni normative secondo il significato letterale dei termini usati dal redattore della norma, indurrà la Segreteria a riconoscere all’insegnante il diritto ad ottenere il punteggio predetto, moltiplicato per il numero di anni che sono stati riconosciuti all’insegnante nel decreto formale di ricostruzione della sua carriera.

 

Non si può non dare atto, inoltre, che questa conclusione sembra che contrasti con il già citato terzo comma dell’art. 485 del Testo Unico delle leggi sulla scuola del 1994. Il contrasto, comunque, lo si supererà felicemente, se si terrà conto che nel vigente ordinamento non sembra possa ravvisarsi alcuna disposizione che imponga di ricostruire la carriera, quando un insegnante, al pari della docente cui si riferisce il quesito, ottenga il passaggio di ruolo dalla scuola elementare alla secondaria.

 

Fonti normative

D.P.R. 16 aprile 1994, n. 297

CCNI mobilità personale docente, educativo e A.T.A. Scuola, 11 aprile 2017

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