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Permesso retribuito negato dal DS: discrezionalità legittima o abuso di potere?

Il dirigente scolastico ha potere discrezionale nella concessione di un permesso retribuito “per motivi personali”? AbstractL’autore del quesito, un insegnante di scuola secondaria di 1° grado, chiede al Dirigente scolastico un permesso retribuito per “il disbrigo di pratiche familiari”. Il Dirigente, nonostante ulteriori spiegazioni fornite a voce, nega il permesso, chiedendo di mettere nero su bianco, in busta chiusa, motivazioni più precise. Il docente chiede ora se il DS ha agito secondo la legge o se ha abusato del suo potere. 

Alla richiesta avanzata da un insegnante di scuola secondaria di I° grado, finalizzata alla concessione d’un sol giorno di permesso retribuito, motivato da ragioni personali, specificate come “disbrigo di pratiche familiari”,  il Dirigente scolastico ha pregato il professore di: “motivare ulteriormente per iscritto, in busta chiusa, il motivo della richiesta”. In un successivo colloquio chiarificatore, il Dirigente ha aggiunto che “ci sono sentenze in cui si evince che occorre dare una motivazione più precisa”. In sostanza, al professore è stato detto che la motivazione che egli aveva addotto era troppo generica e che, se gli fosse stato possibile trovare un altro tipo di motivazione, sarebbe stato più semplice ottenere il richiesto permesso.

La risposta al quesito deve essere data verificando se la pretesa avanzata dal professore costituisca un vero e proprio diritto soggettivo perfetto, oppure un mero interesse legittimo.

Sia consentito all’autore della risposta ricordare a se stesso, e non certo ai suoi cortesi e professionali lettori, che l’aspetto più macroscopico che distingue le due citate tipologie di situazioni giuridiche protette dall’ordinamento è dato dalla diversità del potere funzionale che la legge assegna al funzionario pubblico, cui la richiesta di fruizione del beneficio è rivolta. Se la norma che riconosce e tutela la situazione giuridica personale subordina espressamente la concessione del beneficio richiesto alla valutazione discrezionale del funzionario pubblico, si verserà in tema di interesse legittimo. Si intende che la discrezionalità cui ci si riferisce identifica il potere-dovere del funzionario di valutare se l’interesse tutelato del dipendente sia limitato nel suo esercizio da una disposizione normativa, oppure se non ne riceva alcuna tutela.

 

A tal riguardo, si potrà citare la pretesa dell’insegnante di fruire dei 6 giorni di ferie nei periodi in cui si tengono regolari lezioni. Non è, questa pretesa, un diritto soggettivo perfetto, perché l’ordinamento scolastico subordina l’accoglimento d’una tal pretesa all’accertamento che, dalla richiesta fruizione di ferie in corso d’anno, non derivino oneri finanziari per l’Amministrazione.

 

È dissimile dalla predetta richiesta di ferie l’aspettativa dell’insegnante di ruolo di fruire di un giorno di permesso retribuito per motivi personali. Lo si può dedurre dalla lettura testuale del comma 2 dell’art. 15 del CCNL del novembre del 2007 – tale articolo è stato confermato in vigore dal 10° comma dell’art. 1 del nuovo CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca –, il quale non pone nessunissima condizione, nessun limite, a che il dipendente fruisca ad un giorno di permesso nella data da lui stesso individuata. Il citato comma, infatti, si esprime in termini chiarissimi nell’affermare quel diritto e non ne sottopone la fruizione a nessun accertamento preventivo da parte del funzionario al quale la richiesta sia rivolta. Sicché sarà agevole ritenere che ci si trovi al cospetto di un diritto soggettivo perfetto e non di un interesse legittimo.

Quando il dipendente ha precisato che sta richiedendo il permesso per motivi personali o familiari, egli avrà rappresentato più che compitamente i motivi richiesti dall’ordinamento per lo scopo che gli interessa.

A titolo di corollario di quanto detto, si può aggiungere che la ben nota legge sul procedimento amministrativo, la n. 241, il cui testo originario risale al 7 agosto del 1990, poi più volte novellato in senso migliorativo per il dipendente, pretende che, quando si emette un provvedimento che respinge una richiesta, il diniego deve essere giuridicamente motivato con argomenti obiettivi; orbene, d’innanzi alla concisione del predetto comma 2 del citato art. 15 non vi è modo per pensare che il funzionario possa addurre una motivazione di diniego, che non collida con quel testo giuridico.

 

Con un limite: il tempo degli scrutini. Se la richiesta di permesso involgerà una data fissata per gli scrutini, è lecito che il dirigente chieda all’insegnante se i motivi personali o familiari, addotti a sostegno della richiesta, consentano di spostarne la data.

 

Appare, infine doverosa una considerazione, in merito alla notizia dell’esistenza di sentenze giurisdizionali che contraddirebbero le conclusioni sopra raggiunte.

Non si può certo mettere ragionevolmente in dubbio che non possano essere state redatte sentenze del genere accennato. Ma è giusto dire che, nell’ordinamento italiano, le sentenze giurisdizionali di merito sono destinate a pronunciare il diritto soltanto in relazione ai singoli casi di cui fra le singole parti si controverte. È sempre stato così, sin dai tempi in cui “Nozze, tribunali ed are/ diero alle umane belve d’esser pietose di se stesse e d’altrui”.

 

I cortesi lettori si immagineranno quanto si rivolgerebbe nel suo augusto sarcofago parigino Charles-Louis de Secondat, barone di Montesquieu, se sapesse che fra gli Stati della sua Europa ve ne fosse qualcuno in cui uno dei tre poteri da lui teorizzati, il giudiziario, con l’improvvida estensione erga omnes delle sue decisioni, invade le funzioni riservate al non meno costituzionale potere esecutivo.

 

Fonti normative

CCNL Comparto Scuola, 29 novembre 2007

CCNL Comparto Istruzione e Ricerca, 19 aprile 2018

Legge 7 agosto 1990, n. 241

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