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Ricostruzione di carriera

Quali sono i possibili rischi per la scuola che per la complessità del procedimento di ricostruzione della carriera di qualche docente confermato in ruolo dal 1° settembre dell’anno scolastico  di riferimento, non riuscisse ad adottare il relativo decreto entro il prescritto termine del 28 febbraio dello stesso anno?

Di Fabio Scrimitore

Abstract

Legittimamente la Ragioneria Territoriale dello Stato ricusa il visto di controllo del decreto di ricostruzione di carriera del personale insegnante in assenza di atti che attestino, ai sensi dell’art. 71 del Decreto legislativo n. 445 del 28 dicembre 2000,  l’avvenuto controllo delle autodichiarazioni con le quali il dipendente ha dato atto di aver prestato determinati servizi prima della data di immissione in ruolo.

C’è stato un tempo in cui gli insegnanti neo immessi in ruolo non si affrettavano più di tanto a presentar domanda per la ricostruzione della carriera. Non potevano certamente aver tale preoccupazione i vincitori  di concorsi a cattedra che non avessero mai insegnato da supplenti, dal momento che  la ricostruzione della carriera ha sempre avuto lo scopo di valutare, in termini stipendiali e pensionistici, i servizi prestati antecedentemente alla nomina in ruolo. Ma non avevano molta fretta neppure i docenti che avevano insegnato da supplenti in passato, perché l’ordinamento scolastico non prevedeva termini stringenti e perentori per la produzione di tale domanda.

L’attenzione dei neo immessi in ruolo al procedimento di ricostruzione della carriera fu ridestata dal Decreto Ministeriale n. 190 del 6 aprile 1995, dal titolo: “Regolamento di attuazione dell’art. 2, secondo comma, e dell’art. 4, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo ai termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti finali di competenza di organi ed uffici dell’amministrazione della P.I., e alla individuazione dei responsabili delle unità organizzative”. L’articolo 1 di tale decreto dispone, infatti, che  i procedimenti di competenza dell’amministrazione della P.I. devono concludersi con un provvedimento emanato nel termine stabilito  –  per ciascun procedimento – dalla allegata tabella “A”, che costituisce parte integrante del suddetto regolamento, con l’indicazione sia dell’organo o ufficio competente che della fonte normativa.

Secondo la citata tabella “A”, in non più di 480 giorni l’Amministrazione scolastica avrebbe dovuto emettere il provvedimento di ricostruzione di carriera. Ma la “legge sulla buona scuola” 13 luglio 2015, n.107,  con il comma 209 dell’ art. 1, ha modificato radicalmente i termini del procedimento di ricostruzione della carriera degli insegnanti, stabilendo che i neo immessi in ruolo (come pure i beneficiari del passaggio di ruolo) devono presentar domanda, per ottenere il predetto beneficio, fra il 1° settembre ed il 31 dicembre dell’anno scolastico successivo a quello dell’avvenuto superamento del periodo di prova.

Lo stesso comma ha fissato  il termine del 28 febbraio dello stesso anno scolastico per l’emissione, da parte della  scuola, del provvedimento di ricostruzione della carriera e del suo conseguente invio alla Direzione Territoriale del Tesoro.

L’autrice del quesito al quale si sta rispondendo vorrebbe sapere quali sono i possibili rischi per la scuola che, per la complessità del procedimento di ricostruzione della carriera di qualche docente  confermato in ruolo dal 1° settembre dell’anno scolastico  di riferimento, non riuscisse ad adottare il relativo decreto entro il prescritto termine del 28 febbraio dello stesso anno. Un procedimento del genere può risultare complesso per le difficoltà che possono incontrare le segreterie delle scuole soprattutto quando occorra integrare con  dati mancanti le certificazioni dei servizi pre-ruolo indicati dall’insegnante nella dichiarazione dei servizi pre-ruolo, che egli avrà prodotto a corredo della domanda di ricostruzione della carriera, insieme con il titolo di studio richiesto per l’insegnamento di titolarità. Soprattutto nei procedimenti di ricostruzione della carriera di docenti che hanno insegnato da supplenti in diverse scuole e per molti anni scolastici.

L’onere delle segreterie scolastiche può diventare gravoso alla luce dell’art. 15 della Legge n. 183 del 12 novembre 2011; tale articolo ha sostituito il primo comma dell’art. 43 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa  – D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 –, stabilendo che “Le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato”.

Potrà essere di non lieve entità l’impegno della segreteria della scuola quando, tenendo conto di quanto prevede l’art. 71 del predetto Testo Unico del 2000,  sarà chiamata a chiedere a molte altre scuole, ed ottenerne conferma,  se siano esatti e completi i dati sui servizi di insegnamento prestati, riportati nella dichiarazione dei servizi prodotta dal docente confermato in ruolo.

Peraltro, neppure la diligenza dell’insegnante interessato potrà alleviare l’impegno della segreteria della scuola, allegando alla sua dichiarazione dei servizi i certificati che ne confermino l’esattezza, perché lo stesso art. 15 del citato Testo Unico del 2000 ha disposto che “Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: < Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi >”.

Proprio in relazione alla collaborazione che potrebbe offrire l’insegnante nel procedimento di verifica della correttezza dei dati sui servizi pre-ruolo, l’autrice del quesito ha chiesto se sia corretto che la scuola chieda all’insegnante l’invio di copia dei contratti in possesso al fine di predisporre il certificato relativo ai servizi prestati in altre scuole.

In verità, il contratto di supplenza è titolo valido per attestate l’avvenuta instaurazione del rapporto di servizio, ma non ha valore di certificazione dell’avvenuta, regolare  prestazione del servizio medesimo. Questa considerazione rende pleonastica l’attesa risposta all’ultima parte del quesito proposto, che è stata così formulata:

Inoltre, sempre in tale fattispecie di assenza di certificazione comprovante i servizi, da quale data, per quali profili professionali scolastici e con quale norma possono ritenersi legittimamente inseriti al SIDI i servizi perfezionati con contratti dematerializzati (convalida del DS solo mediante credenziali SIDI e non con firma digitale) e se questi hanno a tutti gli effetti validità ed efficacia probatoria di documenti informatici emessi secondo il Capo II del Codice dell’Amministrazione Digitale.

Ora si può rispondere alla domanda che ci è stata rivolta e che di seguito si riporta: “Quali le azioni che la scuola può espletare, considerato che il decreto di riconoscimento dei servizi pre-ruolo emesso sulla base della dichiarazione dei servizi ed in assenza di certificazioni comprovanti il servizio è oggetto di nota di osservazione da parte dell’organo di controllo?”.

In sostanza, come ha precisato nell’incipit del suo quesito l’autrice, la competente Ragioneria Territoriale dello Stato ha ricusato il visto di registrazione di pregressi decreti di ricostruzione di carriera, emessi dalla scuola nella quale essa opera, verosimilmente perché ai predetti decreti di ricostruzione di carriera  non saranno stati allegati documenti atti a confermare i periodi dei servizi di insegnamento non di ruolo, indicati dagli insegnanti nelle loro domande di ricostruzione di carriera. 

Si può osservare al riguardo che all’ inerzia della scuola che non dia tempestivo riscontro alla richiesta di verifica dei periodi di servizio di insegnamento non di ruolo, prestati da un insegnante,  la scuola di titolarità potrà opporre il rimedio del ricorso ad una nota di sollecito, nella quale, con la discrezione che può essere considerata equivalente al bon ton che deve sempre caratterizzare i rapporti  fra istituzioni educative; sarà opportuno che il Dirigente scolastico si appelli all’art. 71 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, il quale, in tema di controlli delle autodichiarazioni dei privati, così dispone: 

“1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all’entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all’erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni.

2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall’amministrazione procedente con le modalità di cui all’articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi”.

Al Dirigente scolastico della scuola inadempiente il collega Dirigente della scuola che deve emettere il provvedimento di ricostruzione della carriera  potrà anche elegantemente chiedere se, per alleggerire l’ onere della verifica dell’autodichiarazione dell’insegnante, redigendo un proprio documento, e facendolo pervenire in tempo utile alla scuola di titolarità, potrà offrire la collaborazione istruttoria di un suo dipendente amministrativo che, servendosi della previsione contenuta nel trascritto punto 1) del citato art. 71 del suddetto Testo Unico, “consulti direttamente  gli archivi della scuola certificante”.

Se lo riterrà più utile, il Dirigente della scuola di titolarità del docente, che attende che entro il 28 febbraio sia emesso il decreto di ricostruzione di carriera, potrà anche far ricorso alla spontanea diligenza dell’insegnante, pregandolo di assumere pro domo sua  i panni del buon Samaritano per collaborare alla definizione del suo procedimento, invitandolo a  svolgere un’azione personale e diretta verso le segreterie delle scuole nelle quali ha insegnato con incarichi a tempo determinato, per cercare di rimuovere le asperità che rendono difficile l’inoltro degli atti attestanti il necessario controllo delle autodichiarazioni.

Al di là di tutto ciò, non vi è altra soluzione per sopperire all’inerzia della scuola, tanto meno quella di chiedere al dipendente scolastico di farsi rilasciare, dalla scuola nella quale ha prestato servizio con incarico a tempo determinato, una dichiarazione scritta che confermi la sua autodichiarazione, perché lo vieta  l’articolo 40 del già citato Decreto legislativo n. 445/2000, secondo il quale: “Dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare ai privati (cittadini ed imprese) certificati contenenti fatti, stati e qualità personali da esibire ad altre pubbliche amministrazioni o a privati gestori di pubblico servizio. E’ inoltre vietato alle pubbliche amministrazioni ed ai gestori di pubblico servizio chiedere ai privati l’esibizione o la produzione di tali certificati, che dovranno sempre essere sostituiti da autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, prodotte e sottoscritte dall’interessato direttamente all’ufficio che li richiede e che deve mettere a disposizione la modulistica occorrente”.

RIFERIMENTI NORMATIVI

D. M. 6amministrativa aprile 1995, n.190

Legge 13 luglio 2015, n. 107

Legge 12 novembre 2011, n.183

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari

 in materia di documentazione amministrativa

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