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Conferimento supplenze al personale ATA

Qual è il termine corretto da assegnare al contratto di sostituzione di un assistente amministrativo?
Abstract
L’espressione “sino al termine delle lezioni” è utilizzabile nel testo del contratto individuale di lavoro del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, per indicare il termine finale della supplenza soltanto quando si tratti di sostituire il titolare che abbia chiesto di fruire di un periodo di assenza che si concluda effettivamente l’ultimo giorno in cui nella scuola si terranno lezioni, prima, cioè, della data dello scrutinio finale.

La premessa al quesito è rappresentata dall’avvenuta stipula, da parte di un assistente amministrativo, incaricato a tempo indeterminato in un Istituto Comprensivo, di un contratto di lavoro per il 2017/18, riferito al profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi.

In sostituzione del predetto assistente amministrativo, che è stato incaricato delle  funzioni di Dsga, ai sensi dell’art. 59 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 29 ottobre 2007, il Dirigente scolastico ha applicato il medesimo art. 59, stipulando un contratto a tempo determinato con una collaboratrice scolastica della stessa scuola.  Il termine finale della supplenza conferita alla predetta collaboratrice scolastica è stato espresso con la formula di rito: “fino a nomina dell’avente diritto”.

Con il quesito ci è stato chiesto di sapere se la suddetta collaboratrice scolastica può essere nominata fino al termine delle attività didattiche, oppure fino al termine delle lezioni (07/06/2018).

Il dubbio del Dirigente scolastico suggerisce di far riferimento alle norme regolamentari che disciplinano il conferimento delle supplenze.

Si potrà notare allora che il Regolamento emanato con il D. M. n. 430 del 13 dicembre 2000, quando nell’art. 1 elenca il conferimento delle supplenze su posti dei profili del personale ATA, le distingue in tre categorie:

  1. a) supplenze annuali, per la copertura dei posti vacanti, disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;
  2. b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche, per la copertura di posti non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico;
  3. c) supplenze temporanee, per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all’articolo 6. 2.

Nel testo non compare la categorie delle supplenze sino al termine delle lezioni.

La medesima constatazione si potrà fare, peraltro, leggendo il D.M. n. 131 del 13 giugno 2007, che disciplina le supplenze del personale docente. Anche in questo regolamento sono indicate le tre tipologie di supplenze:

  1. supplenze annuali, cioè, per tutto l’anno scolastico;
  2. supplenze sino al termine delle attività didattiche;
  3. supplenze temporanee.

Se ne potrà dedurre che la tipologia cui fa riferimento l’autore del quesito, indicata con l’espressione “sino al termine delle lezioni”, va intesa come sottospecie delle supplenze temporanee. La prassi scolastica si è sempre servita della predetta espressione per indicare le supplenze che si conferiscono, in via generale, in sostituzione del titolare che rientri in servizio attivo nel periodo conclusivo dell’anno scolastico.

La scuola riporterà nel contratto, come data conclusiva delle supplenza, l’espressione “sino al termine delle lezioni” soltanto quando il supplente sia stato chiamato a sostituire un collega che si assenti sino all’ultimo giorno di lezione

Si può fare, al riguardo, e soltanto a mo’ d’esempio, il caso dell’insegnante di classi non terminali, che si assenti senza soluzione di continuità, per 150 giorni a cavallo del 30 aprile. Rientrato in servizio dopo il 30 aprile, l’insegnante così ipotizzato non potrà riprendere servizio nelle classi, finché dureranno i giorni di lezione. La supplenza del sostituto del predetto docente sarà conferita sino all’ultimo giorno di lezione.

L’esempio fatto non trova analogie con le supplenze del personale non docente, al quale non si applica l’art. 37 del CCNL del 2007, che si applica all’esempio appena fatto, del rientro a scuola del docente dopo il 30 aprile.

Ne consegue che la scuola sarà obbligata a riportare nel contratto, come data conclusiva delle supplenza temporanea di personale ATA, l’espressione “sino al termine delle lezioni”, soltanto quando il supplente sia stato chiamato a sostituire un collega che si assenti sino all’ultimo giorno di lezione.

Nella realtà scolastica, espressa nell’incipit di questa risposta, dovrà essere indicata, quale data conclusiva della supplenza di assistente amministrativo, conferita al collaboratore scolastico di ruolo, la data corrispondente all’ultimo giorno del periodo di aspettativa che l’assistente amministrativo di ruolo, chiamato ad esercitare le funzioni di Direttore sga in altra scuola, avrà dovuto necessariamente chiedere alla sua scuola di titolarità, per espletare le predette funzioni di Dsga.

 

 

Fonti normative

  • Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 29 ottobre 2007
  • M. 13 dicembre 2000, n. 430
  • M. 13 giugno 2007, n. 131

 

 

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