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Rientro in servizio del titolare dopo il 30 aprile?

Si interrompe il periodo di 150 giorni di assenza continuativi a cavallo del 30 aprile?

Abstract

Il periodo di 150 giorni di assenza continuativi a cavallo del 30 aprile, richiesti dall’art. 37 del CCNL-Scuola del 2007 affinché l’insegnante rientrato in servizio resti a disposizione della scuola per supplenze o per interventi didattici ed educativi, è interrotto se il titolare riprende servizio il giorno coincidente con la sua giornata libera dall’insegnamento in classe?

“Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi ed integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali”.

E’ questo il testo dell’art. 37 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della scuola, sottoscritto nel novembre del 2007, le cui norme, come è noto, nei limiti previsti dal comma 10 dell’art. 1 del C.C.N.L.- Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19 aprile 2018, sono tuttora valide.

Ebbene, al predetto articolo 37 si è appellato un insegnante di ruolo di materie letterarie e latino di un liceo scientifico statale, al quale il collega, delegato dal Dirigente scolastico all’organizzazione delle sostituzioni degli insegnanti assenti, avrebbe riferito che, al suo rientro a scuola, dopo essere stato assente per 150 giorni, sarebbe dovuto tornare in cattedra, e non restare a disposizione per la sostituzione di colleghi assenti o per svolgere interventi didattici educativi o integrativi. Tanto ha comunicato al docente di italiano e latino il collega, il quale, in risposta alla richiesta di motivazione, ha precisato che l’articolo 37 non poteva essere applicato al suo caso perché l’assenza di 150 giorni era stata interrotta nei giorni 13 e 14 marzo 2021.

In verità, il professore di italiano e latino era stato collocato, a domanda, in congedo straordinario per assistenza alla madre, in stato di disabilità grave, sino a venerdì 12 marzo 2021 (ai sensi dell’art. 80, comma 2, norma, questa, ripresa dall’art.42,comma 5, del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151); il professore era stato, poi, collocato nello stato di assenza per malattia dal successivo lunedì, 15 marzo, sino al 7 maggio. Quindi, il sabato e la domenica successivi ( il 13 marzo coincideva con la sua giornata libera ) non erano coperti da richiesta di alcuna forma di congedo dell’insegnante.

A parere del professore di italiano e latino, questa circostanza non poteva comportare l’inapplicabilità a sé medesimo del citato art. 37 del CCNL del 2007. Per acquisire elementi a sostegno della sua tesi, lo stesso docente ha chiesto il parere di questa rivista.

Nel formulare il richiesto parere, si procede considerando innanzitutto quel che dispone l’articolo 1362 del Codice civile in materia di interpretazione del contratto di lavoro; in quell’articolo è scritto: “Nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole”.

In primis sarà quindi necessario indagare se nel testo della norma citata vi sia qualche elemento che consenta di risolvere il caso proposto; apparirà utile, al riguardo, la proposizione che costituisce l’incipit dell’art. 37: “Al fine di garantire la continuità didattica”.

Inoltre, è bene attenersi ai consigli del linguista, il quale suggerisce all’interprete della norma di tener conto che il redattore di fonti di diritto cerca di orientare l’interprete ponendo nella posizione più evidente del periodo la proposizione alla quale egli vuole che l’interprete dia maggiore rilevanza. E’ lo stesso criterio al quale si è attenuto Alessandro Manzoni quando ha voluto annunciare la morte dell’unico ospite coatto dell’isola di Sant’Elena aprendo la sua più famosa ode con due scultoree parole: “Ei fu!”.

Allo stesso modo, il redattore dell’art. 37 del CCNL-Scuola del 2007 ha voluto orientare i Dirigenti scolastici e gli insegnanti, assicurandoli che quell’articolo 37 veniva inserito nel CCNL soprattutto a tutela del beneficio della continuità didattica degli studenti, non certo nell’interesse dei docenti, la generalità dei quali, peraltro, considera un privilegio far lezione in aula agli alunni delle classi che sono state stabilmente loro assegnate, piuttosto che sostare in sala professori, in attesa di essere chiamati a sostituire qualche collega che si sia assentato imprevedibilmente.

E’ ragionevole pensare che, quando le Parti negoziali hanno composto il testo dell’art. 37, avranno voluto evitare che il calcolo di 150 giorni di assenza si risolvesse in una semplice sommatoria di diversi periodi di assenza del titolare, alternati a periodi di presenza in aula.

Ma, nel caso in esame, il titolare di italiano e latino non è mai rientrato in aula nel periodo di 150 giorni a cavallo del 30 aprile, sicché i suoi studenti non lo hanno mai potuto vedere in cattedra per più di 150 giorni. Quindi, se gli venisse consentito di riprendere l’insegnamento in classe al suo rientro, cioè il 10 maggio 2021, si violerebbe il citato art. 37, sottraendo agli studenti i riconosciuti benefici della continuità didattica.

La validità della predetta conclusione potrebbe essere posta in dubbio dal fatto che la giornata libera dall’insegnamento non comporta assolutamente che l’insegnante possa ritenersi esente da ogni altro obbligo di servizio, cui egli è tenuto ai sensi delle disposizioni contrattuali e, in particolare, in virtù delle previsioni contenute nell’art. 29 del citato CCNL (attività funzionali all’insegnamento).

Siffatta considerazione, però, non appare logicamente tanto incisiva da far ritenere claudicante la tesi riassunta nell’abstract di questa risposta a quesito.

RIFERIMENTI NORMATIVI

C.C.N.L.-Scuola 2007

C.C.N.L.-Istruzione e Ricerca 2018

D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151

Art. 1362 del Codice civile

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