E se i genitori non firmassero il PDP?
Sottoscrizione del piano didattico personalizzato
Abstract
Il quesito è stato proposto da un insegnante di scuola secondaria di primo grado, il quale, riferendosi alla didattica programmata per i B.E.S., vorrebbe sapere che cosa succederebbe se i genitori non firmassero il PDP.
Per dare una risposta corretta al quesito, sarebbe necessario disporre di ulteriori elementi descrittivi, che contestualizzassero il caso di cui ci stiamo occupando. Tanto appare necessario perché la sottoscrizione del Piano Didattico Personalizzato rappresenta il momento conclusivo del percorso che la scuola avvia e conclude, dopo aver verificato se sussistano le premesse richieste dall’ordinamento scolastico per la redazione dello stesso PDP.
E’ ben noto, al riguardo, che le linee direttive che sono state impartite nel tempo dal Ministero dell’Istruzione in tema di B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali) con la Direttiva del 27 dicembre 2012, con la Circolare n. 8 del 6 marzo 2013 e, da ultimo, con la Nota prot. n. 2563 del 22.11.2001, assegnano alla famiglia una funzione insostituibile nell’avvio della procedura che conduce alla predisposizione del P.D.P.
Infatti, se è vero che la professionalità dei componenti del Consiglio di classe offre agli insegnanti le opportunità più dirette ed immediate affinché si valuti se i disturbi specifici di apprendimento di un alunno, per la loro persistente e non episodica manifestazione in classe, possano essere ritenuti univocamente riconducibili alla classificazione di Bisogni Educativi Speciali, è altrettanto vero che il supporto di informazione e di giudizio della famiglia sullo stile di apprendimento in ambito extrascolastico del figlio costituisce, in ogni caso, un complemento insostituibile nella valutazione diagnostica delle potenzialità apprenditive dell’alunno, nonché nella predisposizione delle metodologie didattiche idonee a corrispondere alle necessità poste dai personali bisogni educativi e che dovranno essere esplicitate nella programmazione del P.D.P., in termini di misure compensative o dispensative.
Riferendosi a quanto è stato proposto dal quesito, si ipotizza che l’esistenza di bisogni educativi speciali nell’alunno sia stata segnalata autonomamente dalla famiglia agli insegnanti e che, conseguentemente, il Consiglio di classe, condividendo la valutazione delle possibilità di apprendimento del figlio, abbia proposto ai genitori un percorso didattico personalizzato, che prevede misure compensative o dispensative.
Non sarebbe diversa la situazione inversa, nel caso in cui l’iniziativa di valutare l’alunno come portatore di B.E.S. provenisse dagli insegnanti, i quali l’avessero avanzata alla famiglia, ricevendone una analoga valutazione.
In tutte e due le ipotesi, la famiglia potrebbe realisticamente rifiutarsi di sottoscrivere il Piano Didattico Personalizzato, predisposto dal Consiglio di classe, soltanto se fosse in disaccordo con gli insegnanti sulla tipologia delle misure dispensative o compensative previste nel PDP, oppure su qualcuno degli altri aspetti previsti da quel documento programmatorio.
Le ipotizzate ragioni di dissenso, se espresse con motivazioni ragionevolmente supportate e macroscopicamente non in contrasto con il senso comune, potranno essere recepite dal Consiglio di classe, dal momento che, come si è detto, i genitori sono contitolari con gli insegnanti della elaborazione del P.D.P.
Se, invece, i genitori esprimessero un rifiuto incondizionato ed immotivato, o non razionalmente argomentato, alla sottoscrizione del P.D.P., ne deriverebbe la sua inapplicabilità.
Al rifiuto del P.D.P. da parte dei genitori corrisponderebbe l’impegno degli insegnanti a far superare i limiti di apprendimento manifestati dall’alunno applicando l’ordinaria didattica personalizzata, alla quale la scuola ricorre nella generalità dei casi in cui si manifestino dei disturbi di apprendimento non a base neurologica. Inoltre, nel caso prospettato, non si potrebbero applicare le misure dispensative e sostitutive previste dal non sottoscritto P.D.P.
Riferimenti normativi
Direttiva 27 dicembre 2012
Circolare n. 8/2013
Nota prot. n. 2563/2001

