Riprese video
di Fabio ScrimitoreIl quesito, formulato da un docente, riguarda la possibilità che il genitore di un candidato agli esami di Stato sia autorizzato a filmare lo svolgimento delle prove orali del figlio.
L’autore del quesito è stato nominato Presidente di commissione degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione; fra i candidati vi è un preadolescente in stato di autismo, la cui mamma ha chiesto di essere autorizzata a filmare lo svolgimento delle prove orali del figlio.
Con una prima domanda il professore-presidente ha chiesto di conoscere se la competenza ad esaminare nel merito la richiesta del genitore dell’alunno sia sua, in qualità di Presidente della commissione d’esame, oppure del Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo nel quale si sta svolgendo l’esame.
Si risponde, al riguardo, assicurando che lo svolgimento delle diverse fasi in cui si articola l’esame di Stato impegna la responsabilità del Presidente della commissione d’esame. Al Dirigente scolastico della scuola sede d’esame resta esclusivamente la competenza ad adottare provvedimenti che siano strumentali rispetto al regolare svolgimento dei lavori della commissione. Soltanto a mo’ d’esempio, si può far riferimento alla sostituzione di un commissario che sia costretto ad assentarsi durante la sessione d’esame: il procedimento diretto a sostituire l’assente dovrà essere svolto dal Dirigente scolastico, perché la sostituzione è attività amministrativa che è propedeutica (e, sostanzialmente, esterna) alle attività proprie della commissione d’esame.
E’ coerente con tale premessa concludere che l’autorizzazione, richiesta dal genitore, a riprendere con dispositivi digitali o analogici lo svolgimento degli esami orali di uno studente spetta esclusivamente al Presidente della commissione d’esame.
Con una seconda domanda, il Presidente della commissione ha chiesto di sapere se sia possibile consentire al genitore dell’alunno di filmare gli esami orali del figlio.
Si deve dare atto, preliminarmente, che il colloquio pluridisciplinare (alias: prove orali), che si svolge nel contesto degli esami di Stato, tanto del primo quanto del secondo ciclo di istruzione, deve avvenire in modo che il pubblico possa assistervi liberamente, mantenendo, ovviamente, atteggiamenti di rispetto verso i candidati e gli esaminatori. Per sostenere giuridicamente tale affermazione si fa riferimento al comma 4 dell’art. 6 del Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nel quale si legge che le prove orali devono svolgersi in un’aula aperta al pubblico.
Ma tale norma non ci aiuta a rispondere adeguatamente alla domanda posta; appare, perciò, necessario verificare se l’ordinamento giuridico contenga disposizioni specifiche che consentano, o vietino, che coloro che presenziano agli esami orali possano riprendere i colloqui con tecnologie digitali o similari.
Nel fascicoletto intitolato La privacy tra i banchi di scuola, Il Garante per la protezione dei dati personali ha scritto: L’utilizzo di videotelefoni, di apparecchi per la registrazione di suoni e di immagini è in genere consentito, ma esclusivamente per fini personali, e sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte, in particolare della loro immagine e dignità. Le istituzioni scolastiche hanno comunque, la possibilità di regolare e di inibire…
Le trascritte proposizioni richiedono, però, qualche integrazione, per conoscere i limiti entro i quali si possano fare in aula d’esame riprese con il telefonino, con lo smartphone o con la telecamera, senza ledere i diritti e le libertà fondamentali delle persone coinvolte.
Un primo aiuto ci è offerto dagli artt. 96 e 97 della legge sul diritto d’autore, che contiene i commi seguenti: Art. 96. Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente. Art. 97. Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla riputazione od anche al decoro nella persona ritratta.
I due citati articoli vanno interpretati alla luce di quanto dispone l’art. 10 del Codice civile, il quale prevede che l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può intervenire a tutela della persona , la cui immagine sia stata pubblicata in modo tale da generare pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa.
E’ evidente, però, che queste norme non si possono applicare al quesito in esame, perché il suo autore ha implicitamente escluso che il genitore dell’alunno intenda ritrarre la fase in cui la commissione esaminerà il figlio, per pubblicarla a mezzo stampa o per diffonderla in modi diversi; egli ha chiesto di poter ritrarre lo svolgimento degli esami orali soltanto per un uso personalissimo, credo, in diretta connessione con la condizione di disabilità in cui l’alunno versa; è probabile che la richiesta sia stata motivata da esigenze paraterapeutiche.
Le disposizioni legislative citate, in definitiva, non contengono un divieto assoluto di ritrarre, per usi esclusivamente personali, la seduta dell’esame orale della commissione; esse vietano soltanto che le immagini ritratte siano esposte, riprodotte o messe in commercio, o diffuse su social network o su siti frequentati da gruppi sociali precostituiti, senza il consenso dell’interessato.
Si deve aggiungere che il consenso dell’interessato non è necessario quando la ripresa delle immagini con persone sia effettuata in occasione di cerimonie di interesse pubblico, o svoltesi in pubblico. E siccome, come si è già detto, gli esami del I ciclo debbono svolgersi in ambiente aperto al pubblico, deve ritenersi che non sia vietato, aprioristicamente, che una singola persona ritragga con lo smartphone il colloquio del figlio. Del resto, per quanto ci è noto, vi sono pochi esami di laurea in cui gli entusiasti familiari non ritraggano le performance dei figli laureandi.
Queste considerazioni, però, vanno correlate a quanto lo stesso Garante per la protezione dei dati personali ha scritto nella già citata pubblicazione: Le istituzioni scolastiche hanno, comunque, la possibilità di regolare o di inibire l’utilizzo di registratori audio-video, inclusi i telefoni cellulari abilitati, all’interno delle aule di lezione, o nelle scuole stesse.
Tenuto conto che le norme di legge sopra citate lasciano ampi spazi per la disciplina regolamentare dei rapporti interni alle componenti scolastiche, se ne deduce che l’ordinamento legislativo vigente non preclude alle scuole, come ha osservato il Garante per la protezione dei dati personali, la possibilità di disciplinare la ripresa delle prove orali con sistemi digitali o analogici.
Non vi è dubbio, perciò, che nelle scuole, il cui regolamento di istituto preveda espressamente il divieto di ripresa filmica o fotografica delle prove orali, il Presidente della commissione d’esame non potrà che conformarvisi.

