RTD, RUP, RASA: a tutto c’è un limite
Il DSGA può rifiutare gli incarichi aggiuntivi conferiti dal Dirigente Scolastico senza subire conseguenze disciplinari? AbstractResponsabile del trattamento dati (RTD), Responsabile unico del procedimento (RUP), Responsabile per l’ Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA): incarichi che si aggiungono alla mole quotidiana di lavoro, e che richiedono anche una preparazione specifica. Una Dsga, lettrice di Scuola e Amministrazione, chiede se è possibile rinunciarvi, o se facendolo si rischia di incorrere in procedimenti disciplinari.
Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi d’un Istituto di istruzione secondaria superiore ha chiesto di sapere se sia possibile rinunciare ad un incarico istituzionale che comporti lo svolgimento di attività non direttamente connesse al profilo di Dsga, senza incorrere in contestazioni disciplinari. Il redattore del quesito ha precisato di riferirsi ad attività, quali quelle di Responsabile del Trattamento Dati (RTD), Responsabile Unico del Procedimento (RUP), Responsabile per l’ Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA).
Appare doveroso analizzare prioritariamente le fonti legislative che prevedono le predette figure istituzionali.
In relazione alla figura del Responsabile del trattamento dei dati personali, si fa, ovviamente, riferimento al Codice sulla privacy, approvato con il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, nel cui articolo 29 si legge che il Responsabile va individuato tra i soggetti che, per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Il primo comma del predetto articolo 29 precisa, poi, che il Responsabile è designato dal Titolare facoltativamente. È significativo, in particolare, l’ultimo comma del citato art. 29, il quale, precisando che il Responsabile del trattamento dati si deve attenere alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento dati nel quale è incardinata la funzione di controllo delle attività del RTD, afferma che il primo responsabile della funzione affidata al RTD è il Titolare del trattamento stesso.
Ancor maggiore rilevanza assume, nel contesto del suddetto articolo 29, l’avverbio “facoltativamente” che compare nel primo comma, con l’evidente scopo di puntualizzare che la funzione di Responsabile non è obbligatoria per il destinatario dell’incarico.
Quanto alla funzione di Responsabile Unico del Procedimento, ci si deve riferire all’art. 31 del Codice Unico dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, approvato con il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, nonché alle conseguenti Linee guida, che sono state depositate dall’ANAC il 23 ottobre 2017. Vi è precisato che «il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere. Qualora l’organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della professionalità necessaria, nel caso di affidamento di servizi di ingegneria e architettura, si applica l’art. 31, comma 6, del codice; negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti».
E’ ancor più rilevante, nell’economia del proposto quesito, il paragrafo 2 delle citate Linee guida, nelle quali è prescritto che: «per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti, con atto formale del dirigente o di altro soggetto responsabile dell’unità organizzativa, individuano un RUP per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice.
2.2. Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive».
Per quel che concerne il Responsabile per l’ Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA), va fatto riferimento all’art. 33-ter, comma 1, del Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 ( “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”), convertito, con modificazioni, nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221, che così dispone: «1. E’ istituita presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l’obbligo di richiedere l’iscrizione all’Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell’articolo 62-bis del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Esse hanno altresì l’obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi. Dall’obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili».
Ciascuna Stazione appaltante è tenuta a nominare, con apposito provvedimento, il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della Stazione appaltante stessa, il quale viene denominato “Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA). Il suddetto soggetto responsabile deve essere unico per ogni Stazione appaltante.
Ora, sulla scorta delle disposizioni sopra richiamate, si può rispondere alla prima delle domande che compongono il quesito, con la quale l’autore ha chiesto di sapere se sia possibile rinunciare ad un incarico istituzionale che comporti lo svolgimento di attività non direttamente connesse al profilo di Dsga, senza incorrere in contestazioni disciplinari.
Criterio valido per rispondere correttamente alla domanda può essere suggerito dal broccardo del giureconsulti latini, che così recita: Qui jure suo utitur nemini facit injuriam, cioè chi esercita una facoltà personale, che l’ordinamento riconosce quale diritto, non offende nessuno.
E’ facile dire, intanto, che il già citato primo comma dell’art. 29 del Codice sulla privacy, dichiarando che «il responsabile è designato dal titolare facoltativamente», riconosce al Dsga il diritto di rinunciare a svolgere la relativa funzione. È vero che la marginalizzazione che il legislatore delegato ha fatto dell’avverbio “facoltativamente”, relegandolo alla fine del periodo, potrebbe far sorgere qualche dubbio sul senso della proposizione, dubbio che potrà essere risolto tenendo conto che il soggetto grammaticale della costruzione passiva della frase è il responsabile, al quale la facoltà viene attribuita.
Se si dimostrasse, poi, che le attività incluse nelle altre due funzioni accessorie sopra indicate (RUP e RASA) non rientrano tra quelle che sono ricapitolate nell’Area D della Tabella A – Profili di area del personale ATA – allegata al Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del novembre 2007, tuttora vigente, si potrebbe asserire fondatamente che il Direttore dei servizi generali ed amministrativi ben potrebbe astenersi dall’accettarne l’incarico.
È un’ipotesi, questa, abbastanza inverosimile, perché apparirà estremamente difficile sostenere con successo che, in un’istituzione scolastica, la funzione di Responsabile unico del procedimento, in tema di contratti pubblici, lavori, servizi e forniture, non possa rientrare fra le attività istituzionali di rilevante complessità, che hanno rilevanza esterna e che, in quanto tali, appaiono chiaramente comprese nel primo comma della citata Area D della Tabella A.
Ne consegue che il rifiuto di accettarne l’incarico non potrebbe apparire quale esercizio d’un diritto personale del Dsga.
Vero è, però, che coloro che rivolgono ancora le loro attenzioni all’organizzazione scolastica sanno bene che quella del Direttore dei servizi generali ed amministrativi di una scuola ha assunto, ormai da tempo, una funzione che neppure lo sfortunato Pier delle Vigne, il segretario per eccellenza, avrebbe potuto svolgere senza perderne li sonni e’ polsi. Le segreterie delle scuole – ormai lo riconosce tutto l’orbe scolastico e quello parascolastico, esclusi coloro che occupano il secondo piano del Miur – sono divenute luoghi di stress da lavoro correlato sia per i Dsga che per gli Assistenti amministrativi, a causa delle complesse procedure che impegnano i predetti sofferti operatori più che ultra vires. Ben lo sanno i Dirigenti scolastici, la quasi generalità dei quali, per quanto sia possibile rilevarlo dalla consultazione dei diversi siti digitali scolastici, assegnano a sé medesimi la funzione di RUP.
Conclusivamente si potrà confidare nella sagacia del Dirigente scolastico, il quale non potrà non avvertire i vantaggi di una modalità compartecipata, cooperativa della funzione di responsabile finale delle qualità della gestione amministrativa della scuola, che lo potrà orientare nelle sue scelte di individuazione delle predette figure di Responsabile Unico di Progetto e di Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione appaltante, tenendo conto delle indicazioni che gli verranno motivatamente offerte dal Dsga.
Inoltre, in relazione a specifiche, ulteriori domande dell’autore del quesito, si precisa che, ove – in via di mera e non augurabile ipotesi – il Dsga si vedesse assegnata una delle predette funzioni (RTD, RUP, RASA) e la ritenesse eccedente le sue attribuzioni funzionali ed i suoi diritti soggettivi, potrà appellarsi soltanto al Magistrato ordinario, quale giudice del lavoro. Gli atti di gestione del rapporto di lavoro, adottati dal Dirigente della scuola dell’autonomia, infatti, sono emessi in regime giuridico privatistico. Ne consegue che tutti gli atti del Dirigente che generino, modifichino o estinguano dei diritti soggettivi del dipendente scolastico non sono atti tipicizzati formalmente, al pari di quelli che lo stesso Dirigente emana autoritativamente, ma sono emanati in forme non predeterminate.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Linee guida ANAC del 23 ottobre 2017
Legge 17 dicembre 2012, n.221

