Sanzioni disciplinari: la sospensione dal servizio
Il commento ragionato a due recenti ordinanze della Suprema corte: Ordinanza n. 28111 del 31 ottobre 2019 e Ordinanza n. 30226 del 20 novembre 2019
di Fabio Scrimitore
Abstract
I Dirigenti scolastici potanno avviare il procedimento disciplinare per l’irrogazione della sospensione dal servizio da uno a dieci giorni del personale educativo e docente soltanto se, e quando, la speciale sessione negoziale in materia disciplinare, prevista dall’art. 29 del CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018, includerà tale tipologia di sanzione fra quelle di competenza degli stessi Dirigenti scolastici.
Nelle scuole è improbabile che siano sfuggite due recenti ordinanze della Suprema Corte di Cassazione che, per le conclusioni raggiunte e per la loro convincente logica argomentativa, potrebbero far pensare che i Giudici-ermellini, qualche volta, utilizzino la funzione nomofilattica della Corte per vedersi assegnata anche quella che il Barone de Montesquieu riteneva che nello Stato di diritto dovesse restare esclusiva prerogativa delle Assemblee legislative.
Così avrà pensato il Dirigente scolastico – cui è dedicata questa riflessione -, leggendo l’Ordinanza n. 28111 del 31 ottobre 2019, con la quale la Suprema Corte ha affermato che l’attuale ordinamento non consente ai Dirigenti scolastici di sospendere gli insegnanti dal servizio, neppure per un giorno.
Così la neve al sol si disigilla, così al vento ne le foglie levi si perdea la sentenza di Sibilla. Allo stesso modo, nel dispositivo della sopra citata ordinanza, ed in quello dell’ordinanza di appena 20 giorni dopo, che reca il numero 30226, si è dissolta la fiducia che il Dirigente scolastico d’uno degli Istituti Tecnici più rinomati del Tacco d’Italia aveva riposto nelle virtù ermeneutiche della Suprema Corte. Ed oggi quel Dirigente scolastico, come Geremia, consegna a Scuola & Amministrazione le sue ansietà, per riceverne consolazione.
Assecondando, sia pur con qualche professionale esitazione, i suggerimenti che gli aveva fornito l’Ispettore ministeriale, a conclusione degli accertamenti che lo stesso Capo di Istituto aveva richiesto a titolo di consulenza didattica, il buon Dirigente aveva irrogato ad uno degli insegnanti della sua scuola la sanzione disciplinare di due giorni di sospensione dal servizio. Lo aveva fatto perché non riusciva a liberarsi in altro modo dalle reiterate rimostranze con le quali molti genitori gli chiedevano, preoccupati, se non gli sembrasse fuori da ogni logica che persino il modesto voto di 6 decimi, per la gran parte degli alunni delle classi assegnate ad un docente di matematica, fosse tanto alla portata delle loro menti quanto lo era l’alfabeto latino per il giovanetto Carlo Magno. Ad ogni fine di settimana, le colonne delle pagine del suo registro elettronico apparivano come monotone successioni di voti dai 3 ai 5 decimi.
Era stata molto sofferta la decisione, assunta dal Dirigente, di accettare la proposta sanzionatoria dell’Ispettore; egli prevedeva, infatti, che l’eco che essa avrebbe avuto nel Collegio dei docenti non si sarebbe dissolta facilmente.
Per liberarsi dalla comprensibile incertezza che il suggerimento dell’Ispettore gli aveva procurato, il cauto Dirigente aveva voluto acquisire anche il punto di vista di alcuni colleghi, come lui vicini al collocamento a riposto, e si era rivolto persino ad un funzionario dell’Ufficio Scolastico Provinciale, per sentirne il più che professionale parere di accreditato consulente in materie giuridiche.
I pareri ricevuti concordavano tutti con quello espresso dal saggio Ispettore, ed erano pareri fondati su alcune proposizioni d’una circolare ministeriale del 2010, recante il numero 88, che, già ad una prima lettura, sembrava più che convincente; era parsa tanto organicamente strutturata, quella circolare, e tanto professionalmente argomentata, da poter essere pubblicata come lavoro conclusivo d’una tesina di dottorando di ricerca in diritto amministrativo. L’invio alle scuole di quella circolare era stato ritenuto necessario da viale Trastevere per coadiuvare i Dirigenti scolastici nelle prime applicazioni delle novità che il noto D.Lgs.n. 150/2009 (meglio noto come decreto Brunetta) aveva introdotto in materia di procedimento disciplinare a carico dei dipendenti della Pubblica Amministrazione.
La più rilevante di quelle novità era rappresentata dall’articolo 55-bis, che il citato decreto Brunetta aveva fatto inserire nel più noto Decreto Legislativo n. 165, la cui prima edizione, come è noto, risale al 30 marzo 2001. Nella funzione di Ministro della Pubblica Amministrazione e dell’Innovazione, il prof. Renato Brunetta aveva concepito quel decreto legislativo come mezzo indispensabile per fornire ai dirigenti pubblici gli strumenti giuridici più idonei per assicurare la qualità dei servizi offerti ai cittadini.
Confermando la tradizione che suggerisce di animare la narrazione con qualche espediente letterario, si procederà ora con una necessaria digressione.
I primi due commi del suddetto art. 55-bis distinguono due ordini di procedimenti disciplinari, che possono essere attivati e conclusi dal Responsabile di una struttura amministrativa pubblica, che rivesta la qualifica dirigenziale:
a) procedimenti diretti ad accertare, ed eventualmente a sanzionare, infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni;
b) procedimenti volti ad accertare, ed eventualmente a sanzionare, infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nella precedente lettera a).
È probabile che, leggendo i primi due commi del citato art. 55-bis, alla generalità dei Dirigenti scolastici sarà apparso più che chiaro che essi non prendono in considerazione specifiche, puntuali sanzioni disciplinari, ma si riferiscono alla generalità dei procedimenti previsti dai codici disciplinari delle diverse istituzioni che compongono la Pubblica Amministrazione; quei commi ripartiscono tali procedimenti in due grandi famiglie, distinte soltanto per la gravità delle sanzioni comminate: da una parte, le infrazioni più lievi, che possono essere sanzionate, al limite, con la sospensione sino a 10 giorni; dall’altra, le sanzioni che consentono di irrogare sospensioni di maggior durata.
Un profilo certamente un po’ troppo eterodosso, dal punto di vista della tradizionale chiarezza che devono avere le leggi; profilo poi confermato dal riconcorrersi di decisioni giurisprudenziali che, per un verso, hanno riconosciuto al Dirigente scolastico il potere di sospendere sino a dieci giorni gli insegnanti, per un altro verso, lo hanno negato.
E’ pensabile che non vi sarà stato Dirigente scolastico che non si sarà posto il problema di sapere se, componendo i primi due commi dell’art. 55-bis, il Ministro Brunetta avesse voluto effettivamente affidare non soltanto ai dirigenti amministrativi d’ ogni ramo della Pubblica Amministrazione, ma anche ai Dirigenti scolastici, il potere di sospendere il personale sino a 10 giorni.
L’inclinazione ad interpretare sempre correttamente le norme giuridiche, che è connaturata al ruolo del Dirigente scolastico, avrà generato più di qualche dubbio al riguardo, dal momento che è da due millenni che la civiltà giuridica ripete urbi et orbi il valore precettivo del broccardo latino “nullum crimen sine lege”; la massima latina pretende che nessuno possa essere chiamato a rispondere della commissione di un fatto ritenuto illecito, se non gli si citerà puntualmente quale sia la disposizione di legge che preveda quel fatto come atto illecito, cioè come comportamento sanzionabile con una determinata punizione.
Non saranno mancati Dirigenti scolastici che avranno cercato di verificare se nei manuali scolastici fosse presente una disposizione specifica e precisa, che assegnasse loro la competenza ad irrogare la sospensione dal servizio, oltre all’avvertimento scritto ed alla censura. Comunque, nel D.P.R. n. 297/1994 non ve ne è traccia.
L’autore del quesito ha confidato che, davanti ai quei due commi, si è visto quasi nella medesima condizione in cui si sentì don Abbondio davanti al nome di Carneade. Da un lato, infatti, le proposizioni che vi erano contenute sembravano riferirsi anche al Dirigente scolastico, dal momento che riguardavano i responsabili di organi della Pubblica Amministrazione, e non vi potevano essere dubbi, al riguardo, che, nonostante l’autonomia concessa dal DPR n. 275 del 1999, ogni scuola resta pur sempre un organo dello Stato; dall’altro, però, quei commi non corrispondevano a chiare disposizioni di legge precedenti che dessero al Dirigente scolastico il potere di sospendere gli insegnanti. Il Dirigente, infatti, sapeva bene che il Testo Unico sulla scuola, approvato con il D.P.R. n. 297 del 1994, concede ai Capi di istituto soltanto il potere di avviare procedimenti disciplinari che si concludano con la censura, oltre che con il blando avvertimento scritto.
Al già citato funzionario dell’Ufficio Scolastico Provinciale il solerte Dirigente scolastico aveva espresso tali sue perplessità, e gli aveva anche confessato di ritenere pilatesca la soluzione che gli aveva proposto un collega: costui, noto fra i Dirigenti scolastici del territorio come dottor sottile, gli aveva suggerito di liberarsi del problema, trasmettendo il fascicolo all’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, costituito presso la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale.
Non vi era, però, tempo per questa salomonica soluzione, perché erano già trascorsi i fatali 5 giorni, che il 3° comma dello stesso articolo 55-bis concede al Dirigente scolastico per trasmettere gli atti al predetto Ufficio Scolastico Regionale. Peraltro, il Dirigente di cui si scrive aveva escluso sin dall’inizio tale soluzione perché riteneva che quel rimedio contrastasse con il dettato del citato comma 3, che impone al Dirigente scolastico l’obbligo di inviare gli atti del procedimento al predetto Ufficio soltanto se la sanzione da applicare è più grave della sospensione oltre 10 giorni. L’assenza di precedenti disciplinari nel curriculum del docente non ammetteva che si ipotizzasse una sanzione superiore alla sospensione per qualche giorno soltanto.
Il busillis fu risolto quando il funzionario dell’Ufficio Scolastico Provinciale, col tono del compunto notaio che scandisce solennemente davanti ai contraenti il testo d’un suo rogito, lesse uno stralcio del paragrafo B) della citata Circolare ministeriale n. 88 del 2010, che di seguito si riporta:
1. Infrazioni di minore gravità.
Per le infrazioni di minore gravità, punite con sanzioni superiori al rimprovero verbale e inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il dirigente, quando ha notizia dell’illecito disciplinare, «senza indugio» e comunque non oltre venti giorni dal ricevimento della stessa, deve contestare per iscritto l’addebito al dipendente e convocarlo, con un preavviso di almeno dieci giorni, per il contraddittorio a sua difesa.
Dopo l’espletamento dell’eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento con l’atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell’addebito.
Per il personale docente, a tempo indeterminato e determinato, l’organo competente a gestire i procedimenti sopra descritti è il dirigente dell’istituzione scolastica presso cui l’insegnante presta servizio.
Non sarebbe stato possibile essere più chiari di così: tutte le sanzioni disciplinari, dalla censura alla sospensione sino a 10 giorni, dovevano essere irrogate dal Dirigente scolastico.
I dubbi dell’autore del quesito in esame sembravano del tutto dissolti anche perché, allo scopo di fugare ogni incertezza, l’approfondita circolare ministeriale aveva richiamato con scrupolo le diverse sanzioni disciplinari – insieme con gli articoli ad esse corrispondenti – del D.P.R. n. 297/1994, che sarebbero state assegnate alla competenza del Dirigente scolastico, e cioè: Articoli 492 (avvertimento scritto), 493 (censura) e 494 (sospensione dall’insegnamento fino a un massimo di dieci giorni, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dall’articolo 497) del decreto legislativo n. 297 del 1994, già citato.
Un altro punto, in particolare, del citato paragrafo B) della circolare ministeriale sembrava confermare l’obbligo del Dirigente scolastico di ritenersi competente anche a sospendere il docente sino a 10 giorni. Se ne riportano le proposizioni: “Con riferimento alla sospensione dall’insegnamento fino a un massimo di dieci giorni, la valutazione circa l’entità della sanzione da applicare in rapporto alla gravità dell’infrazione commessa deve essere compiuta dal dirigente scolastico ex ante”.
Quella locuzione temporale latina “ex ante” verosimilmente sollecitava il Dirigente scolastico a valutare, nella sua competenza esclusiva e prima ancora che si avviasse il procedimento, se il fatto illecito, imputabile ad un determinato docente, fosse di gravità tale da essere sanzionabile con la sospensione sino a 10 giorni, oppure se fosse di gravità ancor maggiore, tanto da dover esserne investito l’Ufficio regionale competente per i procedimenti disciplinari.
E’ vero che con tante garanzie di sapienza dottrinale, che gli erano state offerte da apprezzati colleghi, dall’Ispettore ministeriale e dal funzionario provinciale, sulla necessità di adeguarsi allo spirito di austerità disciplinare della riforma Brunetta, il Dirigente scolastico passò il Rubicone ed irrogò la sanzione della sospensione dal servizio per due giorni all’insegnante troppo poco generoso nel valutare gli elaborati di matematica dei suoi alunni.
Era, però, anche vero che le sopra citate ordinanze della Suprema Corte di Cassazione demolivano tutto l’impianto interpretativo tanto faticosamente eretto dal Dirigente scolastico, autore del quesito, al quale si sta rispondendo.
Transeat che vi siano stati tanti anziani colleghi che si erano espressi per la chiara sussistenza del potere del Capo di istituto di irrogare la sospensione al docente; passi pure il fatto che lo stesso giudizio era stato espresso nell’autorevole relazione ispettiva; era però difficile comprendere come uno dei più elevati Dirigenti generali del Miur, con la sua Circolare n.88 del 2010, avesse posto nelle mani dei Dirigenti il potere di sospendere insegnanti, che per la Corte di Cassazione sarebbe stato mal riposto.
Ora, il Dirigente che ha rivolto il quesito si sentirà nelle medesime condizioni che Dante assegna al dubbioso “…geomètra che tutto s’affige per misurar lo cerchio, e non ritrova, pensando, quel principio ond’elli indige”; come, in una situazione molto complessa, il pur bravo professore di geometria non riesce a ricordare il π (pi greco) per misurare la circonferenza, similmente il Dirigente scolastico non riusciva a trovare l’algoritmo che gli consentisse di capire come i Magistrati del Palazzaccio che costeggia il Tevere abbiano contraddetto le conclusioni che il Legislatore delegato – il Ministro Brunetta, per il Consiglio dei Ministri – aveva precedentemente raggiunto.
Infatti, all’apparire della legge delegata Brunetta, non vi era stato alcun radiocronista, né alcun redattore di commenti generici o specialistici, né alcun esegeta di leggi e regolamenti, che non avesse sottoposto al giudizio dei suoi lettori la determinazione con la quale l’ex Ministro aveva offerto ai Dirigenti della Pubblica Amministrazione lo strumento della sospensione dal servizio sino a 10 giorni, per contenere gli abusi dei dipendenti pubblici. E non c’era stato talk show in cui lo stesso Brunetta non avesse ribadito la necessità sociale di quella misura disciplinare.
Ormai il Dirigente scolastico che ha composto il quesito attende che, sulla scorta delle sopra richiamate ordinanze della Corte di Cassazione, venga annullata la sanzione disciplinare da lui irrogata.
Appare ora opportuno riflettere sui percorsi dialettici delle già citate Ordinanze della Corte di Cassazione (n. 28111 del 31 ottobre 2019 e n. 30226 del 20 novembre 2019), con le quali è stato sancito che il Dirigente scolastico non può infliggere agli insegnanti provvedimenti di sospensione dal servizio, neppure d’un sol giorno.
Va considerato, in primis, che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale della scuola, sottoscritto il 29 novembre del 2007, all’art. 91 dispone che, in materia di disciplina, agli insegnanti si devono applicare le norme contenute nel Titolo I, Capo IV, della Parte III del citato D.P.R. n. 297 del 1994, che vanno dagli articoli 492 al 507.
In secondo luogo, deve essere tenuto presente che l’art. 29 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca, del 19 aprile 2018, ha rinviato ad una specifica sessione negoziale nazionale la nuova definizione delle tipologie di sanzioni disciplinari a carico degli insegnanti; contestualmente, il predetto CCNL ha mantenuto fermi, nelle more, gli artt. dal 492 al 501 del su citato decreto del 1994.
Si dovrà ricordare, poi, che nel 2009 è entrato in vigore il già citato decreto legislativo “Brunetta” che, con gli articoli che vanno dal 55-bis al 55-septies, ha novellato la competenza, le forme ed i termini con i quali deve essere posto in essere il procedimento disciplinare. E’ bene sottolineare che il menzionato art. 5-bis ha innovato soltanto il procedimento disciplinare (cioè i modi ed i termini in cui i Dirigenti dei vari organi della Pubblica Amministrazione devono avviare, condurre e concludere il procedimento disciplinare), ma non ha introdotto nuove fattispecie astratte di comportamenti illeciti, né corrispondenti sanzioni, rispetto ai procedimenti ed alle sanzioni previsti negli statuti disciplinari delle singole istituzioni che compongono la Pubblica Amministrazione.
Quindi, a partire dal 16 novembre 2009 – giorno in cui è entrato in vigore il decreto Brunetta –, i Dirigenti scolastici sono competenti ad attivare i procedimenti disciplinari già tipicizzati dall’art. 492 e seguenti del Testo Unico approvato con il D. P. R. n.297/1994,
osservando quanto prevedono i commi 1° e 2° dell’art. 55-bis del Decreto legislativo n. 165/2001 per quel che riguarda le competenze, le forme ed i tempi ivi previsti.
Agli insegnanti, perciò, continueranno ad applicarsi le sanzioni previste dagli articoli dal 492 al 498 del D.P. R. 16 aprile 1994, n. 297, cioè:
– l’avvertimento scritto e la censura, irrogabili dal Dirigente scolastico;
– le diverse forme e durate della sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio, già assegnate alla competenza dell’Ufficio Scolastico Regionale;
– la destituzione, riservata alla competenza del Ministero.
Sulla scorta dell’ esposta premessa, l’ordinanza della Suprema Corte dell’ottobre 2019 ha affrontato il tema cruciale di questa rielaborazione; lo ha fatto definendo il concetto di competenza, cioè stabilendo quale debba essere il criterio che l’interprete deve seguire per individuare correttamente l’organo che sia titolato ad avviare, svolgere e concludere il procedimento disciplinare da applicare nel caso concreto. Ha individuato tale criterio affermando che vi devono concorrere due principi: il principio del giusto procedimento, che deve applicarsi anche al procedimento disciplinare, ed il principio di legalità in senso formale.
L’applicazione congiunta dei due predetti principi comporta necessariamente che la competenza dell’organo chiamato ad avviare il procedimento deve essere determinata dalla legge in modo certo ed oggettivo, e deve altresì essere anteriore al caso concreto.
In sintesi, il Dirigente scolastico che abbia notizia del comportamento trasgressivo di un insegnante, che rientri nell’ampio spettro dei comportamenti considerati come punibili con una delle sanzioni previste dall’art. 492 e seguenti del D.P.R. n. 297/1994, deve preliminarmente verificare se il fatto imputabile al docente sia qualificabile come:
a – atto del tutto scusabile, dovuto a mera negligenza, imprudenza o imperizia, tale da non poter essere sanzionato con il solo avvertimento scritto, di cui all’ultimo comma dell’art. 492 dello Statuto del 1994;
b – atto ascrivibile a non grave mancanza di rispetto dei doveri inerenti alla funzione docente, tipicizzato dall’art. 93 dello Statuto, per sanzionare il quale l’articolo predetto commina la censura;
c. 1 – atto non conforme alle responsabilità, ai doveri ed alla correttezza, inerenti alla funzione docente o che sia definibile quale grave negligenza in servizio;
c. 2 – atto che costituisca violazione del segreto d’ufficio inerente ad atti o ad attività non soggetti a pubblicità;
c. 3 – omissione di atto dovuto in relazione ai doveri di vigilanza.
Per le tipologie di atti, indicati in corrispondenza dei numeri 1), 2) e 3) della precedente lettera c), l’art. 494 del Testo Unico del 1994 commina l’irrogazione della sospensione dall’insegnamento fino ad un mese.
Se riterrà che l’atto imputabile all’insegnante rientri nelle fattispecie previste dalle sopra citate lettere a) e b), il Dirigente scolastico, alla luce dell’art. 502 del D.P.R. n. 297/1994, si dovrà sentire investito dell’obbligo di avviare in piena autonomia il procedimento disciplinare e di concluderlo con l’archiviazione, nel caso in cui non siano emerse responsabilità dell’insegnante, oppure con l’irrogazione della censura, nel caso contrario.
Se, invece, riscontrerà nel fatto concreto una presunta corrispondenza con una delle fattispecie ipotizzate nel su menzionato art. 494 del suddetto D.P.R. n. 297/94, il Dirigente scolastico dovrà trasmettere gli atti all’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari dell’Ufficio scolastico regionale.
Per eliminare ogni residua incertezza dei Dirigenti scolastici al riguardo, i Giudici della Suprema Corte hanno precisato che, in ogni caso, l’attribuzione della competenza a procedere disciplinarmente non va determinata sulla base dell’entità della sanzione che si ritiene debba essere inflitta in concreto, cioè in dipendenza della gravità, minore o maggiore, dell’infrazione, bensì tenendo conto del massimo della sanzione prevista dalla legge.
Poiché la sanzione disciplinare in esame rientra nella sospensione da un giorno (minima sanzione edittale) sino ad un mese (massima sanzione edittale), ne deriva, sostiene la Corte di Cassazione, che l’organo competente ad infliggere anche il minimo della sanzione (un giorno) è lo stesso Organo che può infliggere il massimo della sanzione edittale (30 giorni), cioè l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
Orbene, le sanzioni disciplinari che le citate ordinanze della Corte di Cassazione hanno dichiarato nulle sono state irrogate nel 2010.
Il 22 giugno 2017, con il numero 75, è entrato in vigore il decreto legislativo “Madia”, dal titolo: “ Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a) , e 2, lettere b) , c) , d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z) , della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.
All’articolo 55 -bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l’irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell’ambito della propria organizzazione, individua l’ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità».
Degno di particolare attenzione appare il nuovo comma 9-quater dell’art. 55-bis, che si riporta di seguito:
”Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni e’ di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo.
Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più’ gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari”.
Sembrerebbe che il trascritto comma 9-quater abbia risolto per il futuro la vexata quaestio in direzione opposta a quella assunta dalla Suprema Corte di Cassazione con le ordinanze sopra citate, perché rende esplicita quella forma di voluntas legis che l’originario testo del 1° comma dell’art. 55-bis aveva espresso in una successione di proposizioni scritte in forma velata, con lo stile, cioè, vicino a quello della Sibilla cumana.
Parrebbe, quindi, che dal 22 giugno 2017, giorno dell’entrata in vigore del decreto legislativo Madia, i Dirigenti scolastici si siano visti confermare legislativamente il potere di irrogare la sanzione disciplinare della sospensione da 1 a dieci giorni, oltre a quello, che hanno sempre avuto, di infliggere anche le sanzioni dell’avvertimento scritto e della censura.
Purtroppo, oggi così non è. Lo sarà se, e quando, si potrà leggere nell’ordinamento scolastico una disposizione di legge, o di contratto collettivo nazionale di lavoro, la quale, in ossequio al principio sopra espresso “nullum crimen sine lege, nulla pena sine lege”, preveda esplicitamente l’esistenza di comportamenti, disciplinarmente rilevanti, che comportino l’irrogazione, da parte del Dirigente scolastico, della sanzione della sospensione da uno a dieci giorni.
Si è già detto, al riguardo, che nell’ultimo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Scuola (e della Ricerca), sottoscritto il 19 aprile 2018, nell’articolo 29 le Parti negoziali hanno convenuto quanto segue:
“Per il personale docente ed educativo 1. Le parti convengono sulla opportunità di rinviare ad una specifica sessione negoziale a livello nazionale la definizione, per il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche, della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni. La sessione si conclude entro il mese di luglio 2018”.
Il termine fissato per la conclusione della prevista sessione negoziale è più che abbondantemente scaduto e non risulta che si sia ottemperato a quanto previsto in quell’articolo.
Riferimenti normativi
Ordinanze della Corte di Cassazione n. 28111 del 31 ottobre 2019 e n. 30226 del 20 novembre 2019;
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
D.P.R. 16 aprile 1994, n. 297;
D.Lgs. N.150/2009;
C. M. n. 88/2010;
C.C.N.L. 29 aprile 2007;
C.C.N.L. 19 aprile 2018;
D.Lgs. 22 giugno 2017, n. 75.

