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Si può fare il “salto” di un anno di liceo?

Dal terzo anno al quinto, saltando il quarto. E’ possibile?    

Abstract

Il quesito proviene dal collaboratore del Dirigente scolastico di un Istituto omnicomprensivo di scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado, al quale il genitore d’un giovane di 17 anni ha chiesto di sapere se l’ordinamento scolastico consenta al figlio, frequentante la 3^  classe di liceo scientifico, di sostenere nel prossimo giugno gli esami di ammissione alla classe 5^. 

Il quesito sembra riecheggiare la domanda che si pone la generalità dei genitori degli studenti che hanno perduto un anno scolastico, per aver subito una bocciatura nel corso degli studi. Quel papà appartiene alla fascia sociale di quei non molti genitori che si presentano ai primi di settembre nelle  segreterie dei licei, come in quelle degli istituti tecnici – non altrettanto frequentemente in quelle degli istituti dell’ordine professionale -, con accanto il figlio che giura di  impegnarsi più di quanto  non sia riuscito a fare nel corso del precedente anno scolastico.        L’ordinamento della scuola nazionale  non è mai rimasto sordo alle attese di questi genitori. Già nel 1925, esattamente il 4 maggio di quell’anno, il Ministro della Pubblica Istruzione, il filosofo Giovanni Gentile, aveva fatto scrivere nel Regio Decreto n. 653 queste proposizioni: “L’alunno di scuola statale o legalmente riconosciuta può presentarsi ad esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da lui frequentata, purché abbia ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale”.

Quelle proposizioni sono riportate nel 6° comma dell’art. 192  del Testo Unico delle leggi sulla scuola, approvato con il Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, che si riporta:

6. L’alunno d’istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, può presentarsi ad esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da lui frequentata, o agli esami di licenza con cui si chiuda la classe immediatamente successiva a quella da lui frequentata, purché, nell’uno e nell’altro caso, abbia ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale; egli conserva la suaqualità di alunno di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta”.

Sono, quelle su riportate, proposizioni che corrispondono esattamente alle espressioni che si possono leggere nell’ottavo comma dell’art. 19 dell’Ordinanza Ministeriale  che ha organicamente disciplinato, per l’ultima volta, le operazioni di scrutinio e di  esame.  Vi è scritto;

8. Possono partecipare agli esami di idoneità anche gli alunni che intendono sostenere, ai sensi dell’art.192, comma 6, del D.L.vo n. 297, esami di idoneità per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da essi frequentata, purché abbiano ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale e subordinatamente alla decorrenza dell’intervallo prescritto”.

Il comma 8 dell’art. 19 dell’Ordinanza Ministeriale n. 90 del 21 maggio 2001 ha confermato la citata disposizione con le proposizioni seguenti:

8. Possono partecipare agli esami di idoneità anche gli alunni che intendono sostenere, ai sensi dell’art.192, comma 6, del D.L.vo n. 297, esami di idoneità per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da essi frequentata, purché abbiano ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale e subordinatamente alla decorrenza dell’intervallo prescritto ”.

Infine, le disposizioni citate sono state attualizzate dal Decreto Ministeriale n. 5 dell’8 febbraio 2021, il quale, in corrispondenza della lettera b) del 3° comma dell’art. 5, così recita:

“Possono sostenere gli esami di idoneità i candidati interni che hanno conseguito la promozione nello scrutinio finale, al fine di accedere ad una classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione”.

Ne deriva  che, se nello scrutinio finale della classe 3^ liceale, che avverrà nel giugno del 2022,  lo studente al quale il quesito si riferisce conseguirà l’ammissione alla classe 4^ della scuola frequentata, potrà sostenervi gli esami di idoneità per l’ammissione alla classe 5^ .

Il predetto art. 5 del citato Decreto Ministeriale dell’8 febbraio 2021 pone un’unica condizione alla partecipazione dello studente di 3^ classe ad esami di idoneità per l’ammissione alla 5^ classe; cioè quella che abbia conseguito il diploma conclusivo del corso di studi della scuola secondaria di primo grado “da un numero di anni non inferiore a quello del corso annuale di studi”. E’, questa,  la condizione per la quale generalmente si usa definire il predetto esame di idoneità come un “esame di recupero”, perché è l’esame che consente di recuperare l’anno scolastico a coloro che, dopo il diploma di licenza media,  abbiano subito una bocciatura.

Ne deriva che lo studente che, nell’anno scolastico in corso, stia regolarmente frequentando la 3^ classe di liceo scientifico, se sarà scrutinato favorevolmente nel giugno prossimo, sì da acquisire il titolo per frequentare nell’anno successivo la classe 4^,   avrà il diritto di chiedere di sostenere nella sessione unica gli esami di idoneità per l’ammissione alla classe V del medesimo liceo.

Riferimenti normativi

Regio Decreto 4 maggio 1925, n. 653

D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297

O. M. 21 maggio 2001, n. 90

D. M. 8 febbraio 2021, n. 5

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