Tempo di scrutini e di esami conclusivi
Analisi delle innovazioni contenute nelle tre ordinanze della Ministra Azzolina, su scrutini finali ed esami di Stato
di Fabio Scrimitore
Abstract
Per le famiglie e per gli studenti potrà risultare utile un riepilogo delle innovazioni contenute nelle tre ordinanze, emanate il 16 marzo 2020 dalla Ministra Azzolina per disciplinare lo svolgimento degli scrutini finali del corrente anno scolastico e gli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.
Accogliamo volentieri la cortese richiesta di aiuto che ci perviene da un ex insegnante di matematica, nella sua tenerissima funzione di nonno d’uno studente che frequenta il quinto anno di liceo scientifico. Le sue parole segnalano che in questa delicata fase che conclude l’anno scolastico, in materia di scrutini finali e di esami di Stato conclusivi, si leggono e si ascoltano informazioni non sempre armonicamente coerenti nei loro significati. Tale incoerenza può generare incertezza e, conseguentemente, inquietudine sia negli alunni che nelle loro famiglie.
Per dare un segno del suo stato di incertezza, l’anziano professore di matematica ha fatto cenno ad una notizia, ascoltata da una delle reti RAI il primo mattino di mercoledì, 27 maggio 2020, secondo la quale gli alunni delle classi delle scuole di ogni ordine e grado verrebbero tutti promossi, peraltro, senza l’assegnazione dei voti. Da un’altra e non meno autorevole fonte di informazione il nonno avrebbe appreso che la seconda prova scritta degli esami di Stato dei diciannovenni verrebbe sostituita da un’altra non ancora identificata.
“Ma – ha scritto il nonno, meravigliandosi – non era stato anticipato dalla Ministra Azzolina che i professori non avrebbero potuto promuovere alla classe successiva gli alunni che, già alla data del 4 marzo 2020 – giorno, questo, in cui è iniziata la sospensione delle lezioni in presenza -, fossero risultati assenti dalle lezioni per più di un quarto dell’orario del curriculum obbligatorio personalizzato? E che la stessa sorte sarebbe toccata a coloro ai quali fossero state irrogate sanzioni disciplinari molto gravi? E non era stato pure detto dalla Ministra che non ci sarebbero state prove d’esame di Stato per gli alunni di terza media e per i maturandi dei licei e degli altri istituti del II ciclo?
A beneficio dell’ex professore di matematica e di tutte le famiglie interessate alla conclusione dell’anno scolastico, si assicura che i Consigli di classe delle scuole secondarie e, allo stesso modo, gli insegnanti della scuola primaria continueranno a riportare nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione i voti che assegneranno al profitto e al comportamento dei loro alunni.
Lo prevede il 4° comma dell’art.3 dell’ Ordinanza Ministeriale n.11, del 16 maggio 2020, nelle proposizioni che si trascrivono di seguito e che sono riferite alla scuola primaria e secondaria di primo grado:
“Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o in più discipline, voti che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione” (alias: pagella, ndr).
In perfetta analogia, per quel che riguarda gli scrutini finali delle classi non terminali dei Licei, degli Istituti Tecnici e Professionali, il primo comma dell’art. 4 della stessa Ordinanza n. 11/2020 così dispone:
“La valutazione degli alunni è condotta ai sensi dell’art. 4,commi 1, 2, 3 e 4, del Regolamento approvato con il D.P.R.n.122 del 22 giugno 2009. Il secondo comma del suddetto art.4 precisa: <Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza ed a distanza, utilizzando l’intera scala di valutazione in decimi.>”.
Il citato articolo 4 del D.P.R.n. 122 del 2009 (Regolamento sulla valutazione) ha previsto che, nelle scuole del primo ciclo, si assegnino voti in decimi al profitto ed al comportamento degli alunni.
Ad abundantiam, il successivo comma 4 aggiunge:
“I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a 6, sono riportati nel documento di valutazione finale”.
Quanto ai criteri ai quali si dovranno attenere gli insegnanti ed i Consigli di classe nel fare gli scrutini finali per gli alunni delle classi non terminali della scuola secondaria di 1° grado e per gli studenti delle classi precedenti l’ultima degli istituti del II ciclo, si è già visto che l’Ordinanza n. 11 del 2020 consente che siano ammessi alla classe successiva anche gli alunni con voto di insufficienza in una o più discipline; però la stessa ordinanza prevede che il Consiglio di classe potrà non ammettere alla classe successiva l’alunno al quale i professori non siano riusciti ad assegnare alcun voto, né alle verifiche scritte né alle interrogazioni, a causa del rilevante numero di assenze fatte prima del periodo di sospensione delle lezioni in aula.
Non potrà essere ammesso alla classe successiva neppure l’alunno al quale, nel corso dell’anno scolastico, sia stata formalmente inflitta dal Consiglio di Istituto una sanzione disciplinare – prevista dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, oltre che dal Regolamento disciplinare della scuola – che comporti l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi.
La deliberazione di non ammissione dovrà essere stata assunta all’unanimità dai docenti che compongono il Consiglio di classe.
Quando la Ministra Azzolina ha assicurato l’opinione pubblica che gli scrutini delle classi non terminali delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria non si sarebbero risolti in un generosissimo “lasciapassare per tutti”, intendeva dire che gli eventuali voti di insufficienza, riportati in sede di scrutinio finale, impegneranno coloro che li abbiano ricevuti a frequentare, sin dall’inizio del nuovo anno scolastico, delle attività didattiche che i Consigli di classe avranno programmato per consentire agli alunni con debiti formativi di conseguire gli obiettivi di apprendimento non raggiunti durante l ‘anno scolastico.
La citata Ordinanza n. 11 sulla valutazione, infatti, introduce due documenti innovativi nel contesto della già pletorica documentazione programmatica della scuola: il Piano di apprendimento individualizzato (PAI) ed il Piano di integrazione degli apprendimenti (PIA).
Con il PAI, il Consiglio di classe segnala allo studente le discipline in cui ha conseguito un voto di insufficienza e indica le specifiche strategie didattiche suggerite affinché egli raggiunga gli obiettivi di apprendimento nel corso dell’anno scolastico 2020/21.
Nel PIA, invece, lo stesso Consiglio di classe espone alla generalità degli alunni della classe, ed alle loro famiglie, tutte le attività didattiche che sia stato possibile svolgere nel corso dell’anno scolastico 2019/20 a causa dell’interruzione delle lezioni in presenza, determinata dalla necessità di contenere il contagio dal Coronavirus.
Queste norme non varranno per gli alunni della scuola primaria, per la totalità dei quali lo scrutinio non potrà che comportare l’ammissione alla classe successiva.
Gli stessi criteri non varranno altresì per gli scrutini finali degli alunni di terza classe di scuola secondaria di I grado e per gli studenti delle classi terminali degli istituti del II ciclo, per i quali il Ministero, in data 16 maggio 2020, ha emanato due specifiche Ordinanze: la n. 9, per le scuole del I ciclo e la n. 10 per i Licei, gli Istituti Tecnici e Professionali.
In particolare, nei riguardi degli alunni della classe terza degli Istituti di istruzione secondaria di I grado, il primo comma dell’art. 2 della citata O.M. n. 9 proclama solennemente:
“L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte del Consiglio di classe”.
Il che è come dire che gli alunni non dovranno sostenere né prove scritte né colloquio; la trascritta disposizione comporta, poi, che vi sarà identificazione perfetta fra l’organo che opererà lo scrutinio e quello che assegnerà il diploma: cioè il Consiglio di classe.
Sarà cura, poi, dello stesso Consiglio di classe proporre al singolo alunno una tematica, a valenza multidisciplinare, che rifletta le sue propensioni cognitive ed i suoi livelli di competenza nelle diverse discipline. Sul tema così condiviso con l’alunno, questi realizzerà un elaborato – sotto forma di testo scritto – di presentazione, anche multimediale, di mappa, o di insieme di mappe, di filmato, oppure di produzione artistica o tecnologica; per gli alunni di classi con percorsi ad indirizzo musicale, l’elaborato potrà essere di indole tecnico-pratica o strumentale.
L’alunno trasmetterà l’elaborato in forma telematica al Consiglio di classe nel termine che sarà fissato dal Dirigente scolastico o dal coordinatore della classe.
Lo stesso elaborato sarà valutato dal Consiglio di classe dopo che l’alunno avrà partecipato, non certo in presenza ma in via telematica, ad un “momento di presentazione orale dell’elaborato stesso davanti al consiglio di classe”.
In sostanza, competerà al Dirigente scolastico disporre che la presentazione degli elaborati dei diplomandi abbia luogo nel corso di una video-conferenza, o, comunque, con una idonea modalità telematica sincrona, che dovrà tenersi prima della data fissata per lo scrutinio, comunque, entro il 30 giugno 2020.
Conclusa la presentazione degli elaborati di tutti gli alunni della classe, il Consiglio terrà la seduta di scrutinio finale, che non potrà riguardare gli alunni ai quali sia stata inflitta una sanzione disciplinare che comporti l’esclusione dallo scrutinio stesso.
Per ciascun alunno, il Consiglio di classe procederà allo scrutinio, valutando il livello di qualità dell’elaborato ed il grado di apprezzabilità dimostrato nella sua presentazione nel corso del colloquio telematico; i professori terranno conto anche del curriculum dell’alunno nell’intero triennio.
Su tali basi, il Consiglio di classe assegnerà il voto in decimi, dichiarando diplomato l’alunno che abbia conseguito complessivamente almeno 6 decimi; successivamente gli verrà consegnato il diploma e la certificazione delle competenze maturate.
All’unanimità, il Consiglio di classe potrà assegnare la lode.
Ben dissimile da quello appena descritto sarà il rito degli esami di Stato conclusivi cui dovranno sottoporsi gli studenti dei Licei, degli Istituti Tecnici e Professionali, per i quali l’Ordinanza ministeriale n. 10, del 16 maggio 2020, ha conservato la distinzione formale e sostanziale tra la fase propedeutica dello scrutinio finale e quella, conclusiva, dell’esame di Stato vero e proprio.
Il Consiglio di classe procederà alle operazioni di scrutinio quasi secondo tradizione; contraddice la tradizione la mancanza del potere, in capo al Consiglio di classe, di escludere gli alunni interni dalla partecipazione alla procedura dell’esame di Stato.
In verità, l’ordinanza non dice espressamente che tutti gli alunni interni sono ammessi ipso jure all’esame di Stato, cioè anche nel caso in cui riportassero una o più insufficienze nello scrutinio finale; l’ordinanza si limita soltanto a ricordare, come fa l’omologa, citata Ordinanza n. 9 del I ciclo, che:
“Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti”.
Come nel passato, anche quest’anno, in sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe assegnerà ad ogni studente il credito scolastico per l’anno scolastico 2019/2020, disponendo al riguardo di un punteggio oscillante fra 9 e 22 punti, in relazione a sette fasce di merito basate sulla media dei voti riportati. Lo stesso Consiglio di classe convertirà i crediti scolastici conseguiti dagli studenti negli anni scolastici 2017/18 e 2018/19, attenendosi alla tabella di corrispondenza allegata alla suddetta Ordinanza n. 10. L’operazione di conversione si rende necessaria perché il credito scolastico complessivo, per quest’anno scolastico, è stato elevato da 40 a 60 punti.
La generosità della legge, che ha autorizzato il Ministro a fare ammettere all’esame di Stato tutti i candidati interni degli istituti del II ciclo di istruzione è stata invano invocata dai candidati privatisti, per i quali è stato confermato l’obbligo di sottoporsi, in presenza, in data 10 luglio 2020, ai tradizionali esami preliminari e, a settembre, all’ esame di Stato.
A tal proposito, qualche lettore ricorderà che gli esami preliminari dei candidati privatisti vennero introdotti in passato per eliminare il vantaggio che l’ammissione diretta agli esami di Stato assicurava ai privatisti, rispetto ai candidati interni: questi ultimi, infatti, per essere ammessi agli esami, dovevano sottoporsi al giudizio finale del Consiglio di classe.
Le operazioni d’esame, poi, saranno affidate allo stesso Consiglio di classe, che assumerà le vesti di sottocommissione, sotto la presidenza dell’unico componente esterno all’Istituto, il quale presiederà anche la seconda delle due sottocommissioni che comporranno la commissione d’esame.
“Le prove d’esame…sono sostituite da un colloquio”, proclama il primo comma dell’art.16 dell’Ordinanza n. 10 -, che avrà la durata complessiva, indicativa, di 60 minuti”.
“L’esame è così articolato – si legge fra le proposizioni del primo comma dell’art.17 della citata ordinanza:
- Discussione di un elaborato, concernente le discipline di indirizzo, già individuate come oggetto della seconda prova scritta;
- Discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’insegnamento della lingua e della letteratura italiana;
- Analisi del materiale scelto dalla commissione;
- Esposizione di una breve relazione, o di un elaborato multimediale, sull’esperienza dei PCTO (ex alternanza scuola-lavoro)
- Accertamento delle conoscenze in tema di Cittadinanza e Costituzione.
Prima di ogni giornata di colloquio, la sottocommissione predisporrà dei materiali per i candidati da esaminare; si tratterà di un testo, di un documento, di un’esperienza, di un progetto o di un problema, finalizzati a verificare se il candidato conosca i nodi concettuali che caratterizzano le diverse discipline del curriculo, in una dimensione multidisciplinare.
Probabilmente, l’ubi consistam dell’esame di Stato sarà per gli studenti l’elaborato sulle discipline di indirizzo e la relativa discussione.
L’argomento dell’ elaborato sarà assegnato a ciascun candidato entro il 1° giugno, su proposta degli insegnanti delle predette discipline di indirizzo, i quali, peraltro, potranno scegliere un argomento specifico per ciascun candidato, o assegnare a tutti, o a gruppi di candidati, uno stesso argomento, che possa prestarsi ad una trattazione personalizzata.
Entro il 13 giugno, i candidati dovranno trasmettere, per posta elettronica, l’elaborato ai docenti-commissari delle discipline di indirizzo.
Nella valutazione del colloquio, la sottocommissione disporrà al massimo di 40 punti, che dovrà assegnare lo stesso giorno in cui il candidato avrà sostenuto il colloquio.
Nulla dice la predetta Ordinanza n.10 sulle modalità in cui dovrà avvenire il colloquio, cioè se in presenza o in video-conferenza: dipende, evidentemente, dalla necessità che le istituzioni preposte al controllo della pandemia in atto valutino giorno dopo giorno, se la curva di affievolimento del grado di pericolosità del contagio sia compatibile con lo svolgimento dei colloqui in presenza, oppure da remoto.
Si legge, al riguardo, nel 3° comma dell’art. 31 della più volte citata Ordinanza n. 9:
“I dirigenti preposti agli USR dispongono altresì, ove necessario, lo svolgimento degli esami di Stato in modalità telematica nella regione di pertinenza, con riguardo alle specifiche situazioni territoriali, sulla base dei monitoraggi svolti dalle Regioni”.
Si spera che, quando si tornerà nelle aule, la buona stella italiana assista i nostri alunni ed loro insegnanti, insieme con i dirigenti scolastici, i direttori dei servizi generali ed amministrativi, gli assistenti amministrativi ed i collaboratori scolastici.
RIFERIMENTI NORMATIVI

