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A chi spetta la vigilanza sui minorenni al termine delle lezioni?

A proposito della responsabilità del personale che gestisce il servizio esterno di scuolabus

Abstract

La natura giuridico-normativa del Regolamento di Istituto legittima l’inclusione fra le sue norme di disposizioni che disciplinino le modalità con le quali la scuola deve affidare gli alunni minorenni al personale che gestisce il servizio esterno di scuolabus

Alcuni insegnanti di scuola secondaria di primo grado hanno chiesto una sorta di sintetico compendio in tema di responsabilità nell’accompagnare gli alunni all’uscita dalla scuola.

Si chiede licenza perché la trattazione del tema sia preceduta da una riflessione vagamente letteraria.

Si potrà ricordare che fra le Alpi e Pantelleria ci sono stati dei tempi, in verità alquanto lontani, durante i quali la vita sociale della Nazione era animata dalle parole del vate, poeta animato da civile spirito profetico, al quale, per il tono elevato della sua poesia o per l’alta ’ispirazione civile della sua opera, veniva riconosciuta una sorta di ispirazione laicamente sacra. Erano i tempi vissuti dal Parini fra le non molto sicure vie della città lasciva d’evirati cantori allettatrice; del Manzoni, che tacque davanti al genio di Napoleone, pur vedendolo folgorante in solio; del Carducci, atteso Oltre appennin dalla sua Titti, che mangiava altro che bacche di cipresso. Erano anche i tempi del D’Annunzio, che fra la bella Sirmione e Ronchi dei legionari seppe fare ombra persino al suo invidioso mecenate di Predappio. Ai vati, allora, le genti si affidavano come i marinai dell’emisfero boreale alla stella polare, per seguirne fiduciosamente i suggerimenti morali.

Ora i poeti vestono gli applauditi panni dei verseggiatori di canzoni, la funzione del vecchio vate si è eclissata, e la sua antica missione di guida intellettuale sembra essere stata delegata alla Suprema Corte di Cassazione. A qualcuna delle sentenze della Cassazione non v’è settimana in cui i media non riservino particolare, spesso eclatante, attenzione, tanto che ormai al Palazzaccio del Lungotevere romano non guardano soltanto i patrocinanti cassazionisti ed i loro colleghi delle corti territoriali, ma anche le professionalità che animano la vita sociale per tutte le terre che abbraccia il gran padre Oceano.

Neppure il sapiente mondo della scuola si sottrae al fascino intellettuale della Suprema Corte romana, la cui ammirata funzione nomofilattica e le cui conseguenti decisioni non raramente destano preoccupato interesse nell’animo dei componenti dei Collegi dei docenti. Dirigenti scolastici e professori, direttori dei servizi generali ed amministrativi ed assistenti, madri e padri di alunni e di studenti attendono le pronunce della Corte su ogni genere di relazione scolastica con lo stesso interesse con il quale gli Ateniesi attendevano nella sacra Delfi le pronunce della Pizia sulle ragioni dei ricorrenti malumori che Apollo e Nettuno, nonostante la protezione di Minerva, riversavano, ad anni alterni, sulla loro città.

In un tale stato di viva attenzione, il mondo della scuola ha appreso che l’insegnante dell’ultima ora di lezione è responsabile dell’incolumità dell’alunno minore, anche negli spazi esterni alla protettiva cinta muraria della scuola. Dirigenti ed insegnanti hanno potuto apprendere la preoccupante notizia leggendo gli stralci che i redattori dei quotidiani nazionali avevano rielaborato, traendoli da una sentenza della Suprema Corte di Cassazione, la n. 21593, del 23 maggio 2017.

La notizia continua ancora a produrre effetti preoccupanti, e forse anche dirompenti, perché in tutti i seminari di studio che i Collegi organizzano nel contesto dei piani di formazione di istituto, in tutti i corsi di aggiornamento predisposti dagli Uffici scolastici regionali, come in tutti i corsi di preparazione ai concorsi a cattedra e persino in tutti i corsi organizzati dai sindacati e dagli enti di formazione, universitari e para universitari, era stato detto ed assicurato che la responsabilità degli insegnanti era delimitata dal perimetro scolastico.

La Suprema Corte ha rotto questo generoso tabù, togliendo ai professori, ed ai dirigenti, il sonno ed i polsi, come a Pier delle Vigne accadde per la sua mal ripagata lealtà nelle vesti di segretario del Puer Apuliae. Sarebbe stato un bene, forse, per il corpo docente della scuola se almeno qualcuno dei giornali più noti si fosse reso tanto diligente da pubblicare non soltanto sintetici stralci della predetta sentenza, ma il suo testo integrale. Se ciò fosse accaduto, si sarebbe potuto dare atto che la Corte di Cassazione non ha proclamato affatto come verità assoluta il principio che gli insegnanti sarebbero responsabili in ogni caso dell’incolumità degli alunni minorenni, anche al di fuori del perimetro scolastico.

Infatti, la lettura attenta della sentenza di cui si tratta dà atto che la Corte Suprema ha accertato che l’insegnante dell’ultima ora di lezione, che era in servizio della scuola convenuta in giudizio, ha violato un preciso articolo del Regolamento interno di quella stessa scuola. Soltanto per questa ragione i giudici hanno stabilito espressamente che “Sussiste un obbligo di vigilanza in capo all’amministrazione scolastica con conseguente responsabilità ministeriale sulla base di quanto disposto dall’art. 3 , lettere d) ed f), del Regolamento di istituto”.

Per maggior chiarezza, il magistrato estensore della sentenza romana ha aggiunto che “Le norme ora richiamate (cioè le lettere d) ed f) dell’art. 3 del Regolamento scolastico della scuola interessata) rispettivamente pongono a carico del personale scolastico l’obbligo di far salire e scendere dai mezzi di trasporto, davanti al portone della scuola, gli alunni, compresi quelli delle scuole medie, e demandano al personale medesimo la vigilanza nel caso in cui i mezzi di trasporto ritardino”.

Ed ecco la coerentissima conclusione della Corte: ”Sulla scorta di quanto prescritto nel richiamato regolamento scolastico i giudici di primo e di secondo grado hanno logicamente dedotto che l’attività di vigilanza, della quale l’amministrazione scolastica era onerata, non avrebbe dovuto arrestarsi fino a quando gli alunni dell’istituto non venivano presi in consegna da altri soggetti e, dunque, sottoposti ad altra vigilanza, nella specie, a quella del personale addetto al trasporto”.

Orbene, è doveroso tener presente, al riguardo, che, se è vero che la decisione della Suprema Corte ha valutato la specifica fattispecie concreta di responsabilità civile – dal cui mancato esercizio è derivato, purtroppo, il decesso d’un alunno di 11 anni -, fondando la decisione sulla violazione del Regolamento di Istituto, non può da questa considerazione trarsi alcuna conclusione liberatoria per l’insegnante e per l’Amministrazione, concludendo semplicisticamente che, nel caso in cui il Regolamento di quella scuola non avesse previsto l’obbligo dell’insegnante dell’ultima ora di lezione di affidare l’alunno minore ad altra persona maggiorenne, che ne avesse assunto la vigilanza (il personale di servizio nel pullman), nessuna responsabilità sarebbe stata imputata alla scuola e al suo personale.

Nell’ordinamento generale dello Stato, e in particolare nell’ordinamento scolastico, non mancano norme che disciplinano la responsabilità patrimoniale dell’Amministrazione, della scuole e degli insegnanti per culpa in vigilando.

I giudici della Suprema Corte non hanno avuto necessità di riferirsi alle citate norme legislative generali perché, presumibilmente, si saranno attenuti al principio di logica, teorizzato dal filosofo medioevale Guglielmo da Occam, principio noto agli studenti dei primi anni di giurisprudenza con l’espressione “rasoio di Occam”; in origine, tale principio è stato espresso nel broccardo Frusta fit per plura, quod fieri potest per pauciora”: è inutile dimostrare con molte proposizioni quel che si può dimostrare, con altrettanta efficacia, con poche.

Sicché, dal momento che il Regolamento scolastico è una norma regolamentare, in quanto la sua formulazione, da parte del Consiglio di Istituto, è prevista dallo Statuto delle studentesse e degli studenti. approvato nel suo testo originario con il D.P.R. n. 249 del 1998, ne deriva che l’accertata violazione delle lettere d) ed f) dell’art. 3 di quel Regolamento ben ha potuto costituire il presupposto giuridico per la decisione con la quale i magistrati della Suprema Corte hanno confermato la responsabilità che i giudici di merito hanno individuato nell’Amministrazione scolastica, nel Dirigente, nell’insegnante dell’ultima ora di lezione di quella scuola, oltre che, parzialmente, nella stessa Amministrazione comunale. Questa argomentazione è stata ritenuta dalla Corte Suprema assorbente ogni altra motivazione, per supportare la sentenza.

Diverse argomentazioni dovranno essere formulate per definire un altro aspetto del medesimo problema della responsabilità patrimoniale del personale della scuola, che preoccupa ogni insegnante, cioè la già ricordata culpa in vigilando. La sua base originaria è data dall’art. 2043 del codice civile, il quale, con la concisione propria dei redattori di norme giuridiche della prima metà dello scorso secolo, afferma: Qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

E’ abbastanza facile prevedere che, se il Regolamento di istituto della scuola alla quale ci si sta riferendo in questo commento non avesse previsto l’obbligo dell’insegnante dell’ultima ora di lezione, di affidare lo studente a persona titolata ad assumerne la vigilanza, i giudici avrebbero impostato la loro indagine alla luce del predetto articolo 2043 del codice civile, con gli esiti che possono essere soltanto ipotizzati in questa sede.

Attualizzando questa propensione a proporre ipotesi concrete di aspetti problematici di vita scolastica e delle conseguenti soluzioni, si può affermare che l’esigenza primaria, avvertita dalla generalità dei Consigli di Istituto, è rivolta notoriamente a conciliare gli obblighi degli insegnanti, ed allo stesso modo la fruizione dei loro diritti, con le non meno rilevanti esigenze di tutela dell’incolumità degli alunni di minore età,

La realtà nota di molte scuole autorizza a sostenere che, nei loro Regolamenti di istituto, viene previsto che i genitori, o loro delegati, si debbano presentare personalmente nei locali scolastici, per vedersi riaffidati i propri figli.

E’ un sistema ordinamentale, questo, che risulta univoco negli istituti comprensivi di scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, per l’evidente ragione che i bambini della scuola primaria, come i loro condiscepoli della scuola secondaria di I grado, in via generale, non dispongono di un sufficiente livello di autonomia personale che permetta loro di affrontare la pericolosità dei percorsi urbani delle città più popolose, come pure i percorsi non meno insicuri dei nuclei abitativi dei paesini.

Al riguardo, appare necessaria qualche riflessione per valutare l’efficacia risolutiva della consuetudine di genitori, i quali, fidando nella raggiunta autonomia personale dei figlioletti adolescenti, autorizzano la scuola a lasciare andar via dall’edificio i figli non accompagnati da alcun adulto, sottoscrivendo una semplice dichiarazione con la quale liberano il personale della scuola da ogni responsabilità.

Sembrano un po’ dubbi gli effetti che tali liberatorie possono produrre nella sfera delle responsabilità del personale della scuola perché tale responsabilità, come si è scritto, deriva dall’art. 2043 del codice civile, i cui effetti, ovviamente, non possono essere limitati da generose volontà genitoriali. se non quando il limite derivi dall’applicazione di altre norme giuridiche.

E’ lo Stato, non certo i genitori, che dichiara responsabili per danno gli insegnanti nel tempo in cui i minori sono sottoposti alla loro vigilanza. Conseguentemente, se un ragazzetto, uscendo da solo dal ben tutelato perimetro scolastico, allo stesso modo in cui il buon Parini procedeva appoggiandosi al bastone per le strade milanesi, fra l’iniqua furia dei carri, ricevesse un urto da un motorino sfrecciante per la strada, riportando ferite guaribili in più di 15 giorni, non potrebbe non conseguirne l’azione penale del pubblico ministero, nonostante la liberatoria che il genitore avesse rilasciato alla scuola, autorizzando il figlio ad avventurarsi da solo nel convulso traffico cittadino. Sarà, poi, il giudice dell’udienza a stabilire se l’età dell’alunno infortunato e il suo grado di maturazione evolutiva potevano considerarsi sufficienti a dichiarare la scuola immune da censure.

A tal riguardo non si potrà, peraltro, non tener conto che il codice della strada consente ai quattordicenni di porsi alla guida di veicoli a 2 o 3 ruote, dotati di motore con cilindrata fino a 50 centimetri cubi: tali veicoli possono raggiungere una velocità non superiore a 45 km/h e possono trasportare soltanto il conducente. Orbene, allo stesso modo in cui i giureconsulti romani, in deroga alla legge, consentivano a minorenni di sposarsi e stipulare patti matrimoniali in virtù del broccardo habilis ad nuptias, habilis ad pacta nuptialia, in omaggio al medesimo principio di ermeneutica giuridica, potrà essere considerato legittimo che i genitori di alunni quattordicenni, facendo responsabile affidamento, caso per caso, sull’autonomia personale dei figli, autorizzino la scuola a lasciarli uscire da soli per raggiungere la residenza familiare.

Il redattore di questo commento non ha rinvenuto nell’ordinamento generale dello Stato, né in quello scolastico, alcuna norma giuridica, al di là del già citato articolo 2043 del codice civile, che induca la scuola a prevedere nel suo regolamento di istituto l’obbligo dell’insegnante dell’ultima ora di lezione di accompagnare i minori al di là del perimetro scolastico, per affidarli ai genitori, oppure a persone da loro delegate, oppure ancora al personale accompagnatore del servizio di trasporto esterno, pubblico o privato che sia.

Nel secondo comma dell’art. 2048 del citato codice civile si leggono queste proposizioni: ”I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno causato dal fatto illecito dei lori allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro sorveglianza”. Tale norma è considerata principio fondativo della responsabilità degli insegnanti, principio che, a rigor di logica, vale non soltanto nel tempo-scuola, ma anche nell’intero periodo in cui si svolge il servizio educativo. Questa verità rimane incontestabile, almeno sino a quando una norma di diritto positivo non disporrà altrimenti.

Tuttavia, anche sulla scorta di quanto già precisato, sarà bene riflettere su d’ una prassi, ben nota a chi opera nelle scuole del primo ciclo, la quale consente di affermare che non vi è regolamento scolastico i cui redattori abbiano potuto ignorare l’ipotesi, purtroppo ricorrente, di genitori che non rispettano con la dovuta costanza e la doverosa diligenza gli orari previsti per prendere in consegna i figlioli all’uscita dalla scuola.

Tutti i regolamenti scolastici e, prima ancora, i Patti di cooperazione educativa degli Istituti, debitamente sottoscritti dai genitori, oltre che dal Dirigenti scolastici, rimarcano la necessità del rispetto degli orari di chiusura dei locali scolastici. Ma la realtà quotidiana non assicura certezze al riguardo.

Peraltro, la singolarità delle alterne vicende umane non esclude che il caso, o la necessità, non sempre consente ai genitori, o ai loro delegati, di presentarsi tempestivamente a scuola, per farsi riaffidare i figli a lezioni concluse.

E’ vero che la Corte di Cassazione non ammette dubbi al riguardo, nel senso che, se nessun componente della famiglia del minore si presentasse a scuola, per prelevarne il figlio, il personale scolastico non potrebbe abbandonare il minore, lasciandolo solo in mezzo al caos delle auto, dei motorini e delle biciclette. La scuola dovrà collegarsi telefonicamente, o con mezzi digitali, ad istituzioni pubbliche del territorio, per pregare un loro rappresentante di prendere in consegna i minori e riconsegnarli incolumi alla famiglia. Tutto ciò, naturalmente, dopo che lo stesso personale della scuola avrà tentato infruttuosamente di rivolgere il medesimo appello alla famiglia del minore, o a persone designate ad hoc dalla stessa famiglia.

Un’ultima nota: il mansionario, allegato al Contratto Collettivo Nazionale della Scuola del 29 novembre 2007, in vigore anche dopo che è stato sottoscritto il primo Contratto Nazionale Scuola e Ricerca dell’aprile del 2019, assegna al collaboratore scolastico compiti di vigilanza sugli alunni nei periodi immediatamente successivi alla conclusione delle lezioni.

Neppure questa norma contrattuale risolve, per la generalità delle scuole italiane, il problema della individuazione della persona, o dell’istituzione, cui competa il dovere di vigilanza sui minori nello spazio esistente fra il cancello d’ingresso della scuola e lo scuolabus. Problema, questo, che, come si è già affermato, la sopra commentata sentenza ha risolto, fondandosi esclusivamente sulle lettere d) ed f) dell’art. 3 del più volte citato Regolamento scolastico d’istituto, che, nella sentenza predetta, la Cassazione ha accertato che è stato violato.

Ne consegue soltanto un discreto, flebile suggerimento conclusivo: fra gli articoli del Regolamento di istituto potrebbe comparire un comma che indichi, con precisione, gli obblighi di puntualità che devono osservare i genitori nel prelevare, entro una determinata ora, i figli minori che non fossero ritenuti dagli stessi genitori in grado di raggiungere da soli la propria residenza. A tale obbligo il regolamento potrà aggiungere l’indicazione delle misure organizzative alle quali la scuola dovrà ricorrere per assicurare la protezione del minore che non fosse stato accolto dai genitori, o dai loro delegati, a conclusione delle attività didattiche, come ha precisato la Suprema Corte, anche affidandolo ad agenti dei servizi sociali o, comunque, pubblici.

Resta l’ultimo aspetto del delicato problema dell’accompagnamento degli alunni di più tenera età, che varcano il cancello d’accesso alla scuola per salire a bordo dello scuolabus. Il coordinamento che, durante il tempo dell’uscita degli alunni dalla scuola, deve essere assicurato fra il collaboratore scolastico, il quale è bene che si trovi diligentemente vicino al predetto cancello, ed il personale assistente dello scuolabus potrà garantire la dovuta sicurezza dei bambini e dei fanciulli, specialmente se, come generalmente avviene, non mancherà la vigilanza esterna alla scuola degli agenti della Polizia Locale, ai quali è affidato il compito di vigilare sul pericoloso confluire ed il defluire delle auto dei genitori che si accodano per accogliere i figli all’ uscita, come le api impollinatrici vicino ai rami del pesco in fiore.

Non si immaginano soluzioni alternative a questa appena prospettata.

Riferimenti normativi

Sentenza della Corte di Cassazione 23 maggio 2017, n. 21593

D.P.R. n. 249/1998

Art. 2043 del Codice civile

C.C.N.L. 29 novembre 2007

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