Graduatorie ad esaurimento: l’esclusione dei diplomati magistrali
Nessuna efficacia erga omnes per i giudizi precedenti: lo chiarisce una recente sentenza del Consiglio di Stato di Fabio Scrimitore
Abstract
La sentenza n. 5 del 27 febbraio 2019, dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ha avviato a conclusione il lungo e accidentato percorso diretto a definire i profili di coerenza con la legge che esclude dalle graduatorie provinciali ad esaurimento per l’insegnamento nella scuola primaria i diplomati magistrali entro il 2001-02.
Tutto ha avuto origine il 23 luglio del 1998, data di emanazione del Regolamento n. 323, con il quale il Ministro pro tempore della scuola, Luigi Berlinguer, attuò la riforma degli esami di Stato, dopo che il Parlamento aveva approvato la Legge n. 425/1997.
Nel comma 7° dell’art. 15 di quel Regolamento si legge che i diplomi magistrali – conseguiti mediante l’esame di Stato, indetto a conclusione dei corsi di studio dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997/98 – avrebbero conservato in via permanente il loro tradizionale valore legale e abilitante all’insegnamento nella scuola elementare. Conseguentemente, tali requisiti avrebbero consentito ai loro possessori di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnamento, nella scuola materna e nella scuola elementare.
La disposizione restituiva serenità agli studenti che si sarebbero diplomati negli Istituti magistrali entro la sessione unica dell’anno scolastico 2001-02, per i quali, sino alla pubblicazione del predetto Regolamento, era rimasta, minacciosa, l’ombra dell’eventualità che la recente istituzione della Laurea in Scienze della Formazione primaria avrebbe potuto togliere il valore abilitante al diploma magistrale.
Ed è stato grazie a quel Regolamento che coloro i quali hanno conseguito il diploma magistrale, sino alla predetta sessione dell’anno scolastico 2001-02, hanno potuto essere inclusi nelle graduatorie provinciali permanenti degli aspiranti ad incarichi di insegnamento nelle scuole elementari.
Il Ministro Giuseppe Fioroni, subentrato alla svettante signora Letizia Moratti al vertice del Ministero della Pubblica Istruzione il 17 maggio 2006, ritenne che la storica battaglia contro il precariato nella scuola si sarebbe potuta vincere con la progressiva eliminazione delle graduatorie permanenti. E, in virtù di questa un po’ illusoria convinzione, inserì nell’articolo 1 della Legge finanziaria n. 296 del dicembre del 2006, il comma 605, che convertiva le vecchie graduatorie provinciali permanenti in graduatorie provinciali ad esaurimento (GaE).
Poi, il Decreto Direttoriale del Miur del 16 marzo 2007 ha realizzato tale disegno programmatico, impartendo le necessarie disposizioni per la formulazione delle nuove graduatorie ad esaurimento, nelle quali sarebbero stati inclusi, ma soltanto per l’ultima volta, coloro che, alla data di scadenza fissata nell’aprile del 2007 dal medesimo Decreto Direttoriale, avrebbero dimostrato d’essere in possesso del solo diploma magistrale, conseguito entro la sessione del 2001-02. Dopo tale data, nelle suddette graduatorie sarebbero stati inseriti soltanto i laureati in Scienze della Formazione primaria, unica laurea, questa, che attualmente ha valore abilitante all’insegnamento.
Una volta entrate a regime le nuove graduatorie provinciali ad esaurimento, non sarebbe stato più concesso d’esservi inclusi senza la laurea; d’altronde, se non fosse stato così stabilito, quelle graduatorie non si sarebbero potute certo chiamare ”ad esaurimento”.
Vero è, però, che, sorprendentemente, il già citato Decreto Direttoriale del 16 marzo 2007 non ha previsto che il diploma di maturità magistrale, conseguito sino alla sessione unica dell’anno scolastico 2001-02, fosse da intendersi titolo di inclusione nelle nuove graduatorie ad esaurimento per l’insegnamento nella scuola elementare. In tali graduatorie, come si è già detto, era previsto che potessero essere inclusi soltanto coloro che avessero conseguito la Laurea in Scienze della Formazione primaria.
Tuttavia, l’esclusione dei diplomati magistrali entro il 2001-02 dalle suddette graduatorie provinciali ad esaurimento non ha generato particolare motivo di delusione nel mondo della scuola elementare, nelle cui aule, peraltro, i predetti diplomati hanno continuato ad insegnare perché il loro titolo continuava ad essere ritenuto idoneo per l’inclusione nelle graduatorie di istituto di II e di III fascia, in quanto nessun dirigente scolastico sembrava disposto a porre in dubbio la piena vigenza del comma 7 dell’art. 15 del Regolamento del 23 luglio 1998 che, come si è detto, ha riconosciuto espressamente la validità del predetto titolo per salire in cattedra nella scuola elementare.
Sennonché, nell’apparente acquiescenza degli interessati, è venuto alla ribalta del mondo della scuola il parere n. 3813 dell’11 settembre 2013, emesso dalla 2^ Sezione Consultiva del Consiglio di Stato; parere che è stato reso nel contesto di un procedimento di decisione di un ricorso straordinario al Capo dello Stato, presentato da insegnanti titolari del diploma magistrale, conseguito entro il 2001-02.
Nel predetto parere il Consiglio di Stato, fondando il suo giudizio sul già citato Regolamento dei nuovi esami di Stato, contenuto nel D.P.R. n. 323 del 23 luglio 1998, riconosceva efficacia abilitante al diploma di abilitazione magistrale, limitatamente all’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto.
Da allora si sono succedute una serie di decisioni della giurisdizione amministrativa di primo e di secondo grado, i cui dispositivi non sempre sono stati concordanti.
Il 27 febbraio 2019 sembrava scesa una sorta di grigio sipario sulla questione proposta. Se ne possono esporre le fasi prodromiche, nella speranza che, dal loro esame, gli operatori scolastici traggano un qualche beneficio intellettuale, prima che professionale.
Una sorta di big bang giurisdizionale è rappresentato dalla Sentenza n. 1973, emessa il 16 aprile del 2015, con la quale la VI Sezione del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentatole da alcuni insegnanti che erano in possesso del diploma di abilitazione magistrale, conseguito entro l’anno scolastico 2001-02
La predetta Sezione ha contestualmente annullato il Decreto Ministeriale n. 235 del 2014 (contenente disposizioni per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014-2017, poi prorogate al 2019), limitatamente alla parte nella quale tale D.M. non consentiva ai ricorrenti diplomati nel 2001-02 di presentare domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento per l’insegnamento nelle scuole primarie.
Si può ricordare, al riguardo, che tale sentenza non è stata l’unica che è pervenuta a quella conclusione tanto favorevole ai diplomati magistrali del 2001-02; le ha fatto seguito, infatti, una serie di sei analoghe sentenze, dello stesso Consiglio di Stato, che, al pari della predetta sentenza apripista n. 1973 del 2015, hanno annullato il D.M. n. 235 del 2014, specificando peraltro, nei rispettivi dispositivi, che l’annullamento doveva operare esclusivamente a beneficio dei ricorrenti; non poteva, cioè, avere effetto erga omnes.
Era più che prevedibile che le citate sentenze avrebbero alimentato le aspettative dei tanti altri maestri diplomatisi a conclusione dei corsi degli istituti magistrali entro il 2001-02, i quali erano rimasti fuori dalle predette Gae. Ed è da quelle aspettative che sono nati i numerosi ricorsi presentati al TAR del Lazio
Gli avvocati di parte hanno individuato nel Decreto Ministeriale n 400, del 12 giugno 2017 l’atto amministrativo, d’efficacia generale, che avrebbe leso il diritto dei loro assistiti all’inserimento nelle Gae, perché quello era il provvedimento che conteneva disposizioni integrative per l’aggiornamento delle stesse graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/17, poi prorogate al 2019.
In particolare, gli avvocati redattori dei ricorsi dei diplomati magistrali del 2001-02 sostenevano che il mancato riconoscimento, da parte del predetto D.M. n. 400 del 2017, del diritto dei loro assistiti ad essere integrati nelle Gae era censurabile per presunta violazione del giudicato amministrativo, rappresentato dai dispositivi contenuti nelle sette sentenze sopra citate, che, lo si ripete, avevano accolto i ricorsi di alcuni diplomati di istituto magistrale entro il 2001-02.
Ma la fortuna non ha arriso ai ricorrenti, perché il TAR del Lazio ha respinto quel ricorso con la sentenza n. 276 dell’11 gennaio 2018.
Il TAR è giunto a quella conclusione negativa perché si è richiamato ai principi generali che erano stati espressi dal Consiglio di Stato nell’Adunanza Plenaria che si era conclusa con la sentenza n. 11 del 2017. È bene precisare che in quest’ultima sentenza, il Consiglio di Stato era pervenuto a conclusioni nettamente diverse da quelle che erano state raggiunte dallo stesso Consiglio di Stato nella sentenza n. 1973 del 16 aprile 2015. Come c’era da attendersi, i ricorrenti non si sono arresi alla decisione del TAR del Lazio, contro la quale hanno proposto appello al Consiglio di Stato.
La VI sezione del Consiglio di Stato non si è pronunciata subito sulla richiesta dei ricorrenti, ma ha devoluto la soluzione della questione all’Adunanza Plenaria dello stesso Consiglio di Stato, alla quale, con Ordinanza n. 6885 del 4 dicembre 2018, ha chiesto una rimeditazione dei principi di diritto, che erano stati espressi nella sentenza n. 11 del 2017, adottata dalla stessa Adunanza Plenaria.
Con la sentenza n. 5 del 27 febbraio 2019, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha stabilito che il possesso del solo diploma magistrale, conseguito entro l’anno scolastico 2001-02, non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall’articolo 1, comma 605, lett. c), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Potranno interessare gli insegnanti, nonché i dirigenti scolastici e i direttori dei servizi generali ed amministrativi, le argomentazioni con le quali i magistrati amministrativi hanno maturato le conclusioni raggiunte nelle citate sentenze e nelle correlate ordinanze.
Interessa soprattutto illustrare, in doverosa sintesi, le motivazioni che hanno indotto la VI Sezione del Consiglio di Stato a rimettere all’Adunanza Plenaria la rimeditazione di sette questioni di diritto, espresse nella sentenza n. 11 del 2017.
La prima questione è estremamente interessante per i dirigenti scolastici, perché verte sulla natura giuridica del decreti ministeriali che disciplinano gli aggiornamenti delle graduatorie ad esaurimento.
Chiunque leggesse il dispositivo della citata sentenza n. 1973 del 2015, con la quale il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di taluni diplomati magistrali del 2001-02, non mancherebbe di avvertire una non trascurabile dissonanza cognitiva.
In quella sentenza, infatti, si legge che i magistrati hanno annullato il Decreto Ministeriale n. 235 del 2014 e, in particolare, le disposizioni che non hanno consentito ai diplomati magistrati predetti di essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento. Se al termine annullamento si desse il significato condiviso dalla generalità dei parlanti, se ne dovrebbe trarre la conclusione che tutti coloro che si trovano nella condizione dei ricorrenti potrebbero chiedere d’essere utilmente inclusi nelle Gae. Una tale, lapalissiana conclusione di senso comune, però, collide con le citate sei sentenze, le quali si sono poste nel generoso solco della sentenza n. 1973 del 2015, accogliendo analoghi ricorsi di altri diplomati magistrali del 2001-02. In ognuna di queste sentenze, infatti, si legge che i magistrati hanno annullato lo stesso D.M. n. 235 del 2014.
Euclide ed Aristotele difficilmente si asterrebbero dal censurare quello stile argomentativo, apparendo loro evidente che non si può annullare quel che è stato già annullato.
Ai due altissimi geni dell’argomentazione logica i magistrati potrebbero opporre autorevolmente un dato che appare dimostrabile razionalmente allo stesso modo in cui possono esserlo un assioma o un postulato, concludendo, cioè, che per l’ordinamento processuale civile, le sentenze dei giudici di merito e di quelli di legittimità operano soltanto inter partes, cioè fra le parti in causa; così prevede, infatti, l’articolo 2909 del Codice civile, che così recita: L’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto fra le parti, i loro eredi, o aventi causa. È un principio generale, questo, valido anche per il diritto processuale amministrativo. Soltanto incidentalmente si può aggiungere che tale principio non vale per le sentenze di annullamento pronunciate dalla Corte Costituzionale, in virtù del dispositivo contenuto nell’articolo 136 della Costituzione, il quale così dispone: Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una legge, o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere effetto dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
Siccome, però, il mondo del diritto non appartiene all’incorruttibile sfera delle astratte scienze filosofiche, né a quella, non meno pura, delle scienze matematiche, ma al concreto mondo della quotidianità reale, si potrà ammettere che, in diritto, spesso intervengono accettabili mediazioni, suscettibili di dare profili di pur opinabile razionalità alle relazioni giuridiche.
Si può così constatare che la giurisprudenza, in concorso con la dottrina, ha elaborato modalità argomentative idonee a rendere compatibile la pronuncia di annullamento di un decreto ministeriale con il principio sopra citato dell’efficacia inter partes delle sentenze. Si è asserito, così, che deve ammettersi che sussistono casi nei quali il giudicato amministrativo ha effetti ultra partes, cioè al di là di coloro che sono intervenuti nel giudizio amministrativo.
Sono casi eccezionali, questi ai quali ci si sta riferendo, di sentenze efficaci erga omnes, che possono essere giustificati soltanto quando gli effetti dell’atto annullato dalla sentenza siano inscindibili, oppure quando sia altrettanto inscindibile il vizio dell’atto impugnato nel giudizio; in questi casi, sarebbe assolutamente illogico che l’atto amministrativo impugnato venisse lasciato in vita per alcuni suoi destinatari e, contemporaneamente, venisse caducato per i ricorrenti.
Per quel che interessa questa trattazione, si potrà osservare che la giurisprudenza ammette che debba avere effetto erga omnes l’annullamento di un regolamento.
L’evidente natura normativa del regolamento, infatti, non ne consente la caducazione limitata alle persone dei ricorrenti, che abbiano impugnato davanti al Tar o al Consiglio di Stato quella fonte secondaria di diritto, sicché ne consegue l’universale efficacia dell’annullamento verso tutti
Similmente, si dovrà concludere che opera verso la generalità degli aventi interesse l’annullamento di un atto plurimo inscindibile, intendendosi per tale un atto amministrativo che riguardi una pluralità di soggetti. A tal riguardo, la sentenza n. 5, emessa dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato il 27 febbraio 2019, cita l’esempio del decreto di esproprio di un bene di proprietà di più condomini: l’annullamento di quel decreto di esproprio opererebbe verso tutti i condomini, anche se qualcuno di loro non fosse un ricorrente.
Allo stesso modo si può essere certi che avrà effetti ulteriori, rispetto ai ricorrenti, la sentenza che annullasse un atto plurimo, ma scindibile, nel caso in cui il ricorso fosse accolto per un vizio comune di tutti i destinatari. L’esempio fatto è la sentenza che annullasse un’inverosimile graduatoria di aspiranti all’insegnamento della matematica, per mancanza della laurea specifica che ne consente l’insegnamento. L’annullamento non avrebbe effetti nei riguardi dei soli controinteressati costituiti nel giudizio, ma anche nei confronti di tutti coloro che non possedessero la richiesta laurea per insegnare matematica, anche se non fossero stati chiamati in causa.
L’ultimo caso di effetti erga omnes è quello della decisione giurisdizionale di scioglimento del Consiglio comunale, che non potrà non coinvolgere indistintamente tutti i componenti dello stesso Consiglio.
Non rientrano fra questi casi la citata sentenza del Consiglio di Stato n. 1973, del 16 aprile 2015, né le successive sei sentenze che sono intervenute successivamente, che hanno inserito nelle Gae i ricorrenti maestri diplomati entro il 2001-02, perché, secondo le argomentazioni dei giudici dell’Adunanza Plenaria del 27 febbraio 2019, queste sentenze, sebbene parlino nel loro dispositivo di “annullamento” del D.M. n. 235 del 2014, in realtà non hanno annullato affatto quel decreto ministeriale, ma si sono limitate ad accertare la fondatezza giuridica delle pretese dei ricorrenti, d’essere inseriti nelle Gae con il possesso del solo diploma magistrale, conseguito entro il 2001-02.
Con la seducente arditezza propria dei giureconsulti giustinianei, i giudici dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sono giunti alla conclusione appena esposta, secondo la quale le predette sentenze non hanno caducato il D.M. n. 235 del 2014 neppure nelle disposizioni che escludono dalle Gae i diplomati magistrali entro il 2001-02 , perché quel decreto non ha fra i suoi destinatari tutti gli aspiranti all’inclusione nelle Gae in possesso del diploma magistrale conseguito entro il 2001-02, ma si riferisce esclusivamente agli insegnanti che erano già compresi nelle predette graduatorie ad esaurimento, le quali, come è noto, sono nate sulla scia delle originarie graduatorie provinciali permanenti, che il comma 605 della Legge n. 296 del 2006 ha trasformato in graduatorie ad esaurimento.
L’esclusione dei predetti maestri dalle Gae, in effetti, non era stata disposta dal più volte citato D.M. n. 235 del 2014, perché tale decreto, prevedendo i modi ed i termini ai quali coloro che erano già inclusi nelle Gae si sarebbero dovuti attenere per vedersi aggiornati i punteggi, da loro vantati, nelle medesime graduatorie ad esaurimento, non poteva prendere in alcuna considerazione coloro che non erano già inclusi nelle graduatorie ad esaurimento, formate nel precedente triennio, ai sensi dell’art. 1, comma 605, della Legge n. 296 del 2006 e del Decreto Direttoriale 16 marzo 2007, che ha disposto la trasformazione, a domanda, delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento; tale decreto prevedeva che potessero essere inclusi nelle graduatorie ad esaurimento per l’ insegnamento nella scuola elementare soltanto i laureati in Scienze della formazione primaria, escludendo, quindi, i diplomati degli istituti magistrali entro il 2001-02.
Ancor più degna di attenzione e di grande interesse per i Dirigenti scolastici è l’elaborazione che i magistrati dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, riunita il 27 febbraio 2019, hanno fatto per convalidare la tesi volta ad escludere che i diplomati magistrali del 2001-02, al tempo ricorrenti, potessero dolersi della decisione ministeriale, contenuta nel D.M. n. 400 del 12 giugno 2017, di non consentire la loro inclusione nelle Gae.
La riflessione dei giudici in adunanza plenaria indaga la natura giuridica dei decreti con i quali si aggiornano le graduatorie ad esaurimento, con particolare riguardo al D.M. n. 235 del 2014, che, come si potrà ricordare, è stato annullato dalla sentenza n. 1973 del 2015, citata all’inizio di questa nota, sentenza seguita poi, si ripete, dalle omologhe sei decisioni che hanno riconosciuto fondato il diritto dei diplomati magistrali 2001-02 ad essere inclusi nelle Gae.
Orbene, nell’Ordinanza n. 6885 del 4 dicembre 2018, con la quale la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha rimesso all’Adunanza Plenaria sette questioni di diritto, allo scopo di stimolare una rimeditazione dei principi di diritto da parte dei massimi giudici, si sostiene che i decreti ministeriali di aggiornamento avrebbero natura normativa; dal che si dedurrebbe l’efficacia erga omnes della predetta sentenza n. 1973, con la conseguente nullità per violazione del giudicato dei successivi decreti ministeriali reiterativi del medesimo vizio.
Si è già scritto che l’Adunanza Plenaria ha escluso la fondatezza di tale tesi, perché quel decreto si rivolge a soggetti determinati o, comunque, facilmente determinabili, rappresentati dai docenti già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, i quali, evidentemente, sono gli unici soggetti che possono ottenere l’aggiornamento della loro posizione in graduatoria.
Queste caratteristiche sono incompatibili con l’ipotizzata natura normativa del decreto ministeriale predetto, perché a quel decreto mancano gli elementi essenziali affinché una norma possa essere qualificata come norma giuridica.
Manca, in particolare, l’essenziale requisito dell’astrattezza, che consiste nell’idoneità della norma ad essere applicata infinite volte a tutti i casi concreti rientranti nella fattispecie prospettata in astratto; non solo, ma manca anche l’altro importante requisito della generalità, che deve fare apparire le disposizioni di una norma riferibili non tanto ad un numero conoscibile a priori, quanto a posteriori, di persone; infine, al predetto D.M. manca il requisito della potenzialità innovativa che ogni norma deve possedere , grazie al quale la disposizione considerata deve essere capace di modificare stabilmente l’ordinamento giuridico.
Il decreto ministeriale in esame, infatti, ha ad oggetto una vicenda amministrativa specifica e temporalmente circoscritta (l’aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2017); ha destinatari determinati e non innova affatto l’ordinamento giuridico vigente, perché si limita a fissare criteri di massima per l’aggiornamento delle specifiche graduatorie, la cui applicazione è limitata nel tempo
Inoltre, il fatto che il predetto decreto ministeriale non abbia natura normativa – sicché, si ripete ancora, non può avere efficacia erga omnes, e non può derivarne che lo stesso decreto possa subire utilmente censure di illegittimità per violazione del giudicato amministrativo – è attestato anche dalla forma che è stata data al procedimento con il quale è stato approvato.
I redattori ministeriali di testi giuridici sanno bene, infatti, che, quando si vuol creare un atto normativo, si deve adottare la specifica forma procedurale prescritta dal comma 4 dell’art. 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400 per il regolamento ministeriale; tale disposizione vuole che, sul testo del regolamento, l’amministrazione chieda il parere al Consiglio di Stato, che sia acquisito il visto della Corte dei Conti, e che sia previamente comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri. Nulla di tutto ciò risulta dalle premesse riportate nel predetto decreto.
I magistrati dell’Adunanza Plenaria di cui si scrive hanno, infine, ipotizzato che il decreto in questione fosse inquadrabile nell’esistente tipologia giuridica dell’atto normativo non regolamentare; ma questa ipotesi, hanno osservato ancora i magistrati, “porrebbe seri dubbi di legittimità, alla luce del tradizionale e condivisibile orientamento in base al quale il governo o i ministri non possono esercitare la funzione normativa con una procedura diversa da quella prevista dall’art. 17 L. n. 400 del 1988, specie in assenza di una previsione legislativa specificamente derogatoria. (cfr. Ad. Plen. 4 maggio 2012, n. 9)”.
Conclusivamente, i magistrati riuniti in Adunanza Plenaria il 27 febbraio 2019 hanno escluso decisamente che il Decreto ministeriale n. 235 del 2014 (insieme con il correlato Decreto n. 400 del 12 giugno 2017) sia stato annullato dalla sentenza n. 1973 del 16 aprile 2015, nella parte in cui non consente ai ricorrenti l’inserimento nelle Gae.
È opportuno evidenziare che i ricorrenti avevano proposto la validità della tesi opposta – secondo cui la sentenza n. 1973 del 2015, appena citata, avrebbe annullato il predetto D.M. n. 235/2014 nella parte in cui escludeva i diplomati magistrali entro il 2001-02 dalle graduatorie ad esaurimento –, sostenendo che la loro ulteriore esclusione dalle medesime graduatorie, disposta dai più volte citati DD.MM. n. 235/2014 e 400/2017, fosse illegittima per violazione del giudicato che si sarebbe formato sul dispositivo della sentenza n. 1973 del 16 aprile 2016.
La decisione raggiunta dall’Assemblea Plenaria nella sentenza n. 5 del 27 febbraio 2019 si completa con il seguente corollario: dimostrato che la presunta lesione del diritto dei diplomati magistrali entro il 2001-02 non è stata operata dagli impugnati Decreti Ministeriali n. 235 del 2014 e n. 400 del 2017, si deve ritenere che gli stessi insegnanti avrebbero dovuto sottoporre alla Giurisdizione le loro censure, dirigendole avverso l’atto normativo che ha avuto quel reale effetto lesivo: tale atto era rappresentato dal primo Decreto con il quale il Ministero della Pubblica Istruzione ha dato attuazione al comma 605 dell’art. 1 della Legge finanziaria n. 296 del dicembre 2006, la quale, come è stato più volte affermato, ha convertito in graduatorie provinciali ad esaurimento le originarie graduatorie provinciali permanenti. Ci si riferisce al Decreto Direttoriale del 17 marzo 2007, contro il quale, però, non si sarebbe più potuto far ricorso, per l’evidente scadenza dei termini di impugnazione.
Obbligo di completezza espositiva suggerisce di soffermarsi, a volo d’uccello, sulla singolarità del complesso, multiforme sistema processuale italiano che, a distanza di diversi lustri, non ha fatto sapere agli operatori scolastici se la decisione ministeriale, assunta nel marzo del 2007 – di non consentire l’inclusione nelle graduatorie per l’insegnamento della scuola primaria di coloro che si sono diplomati negli istituti magistrali entro il 2001-02 –, sia stata legittima o illegittima.
Vero è che non si conoscono norme che abbiano sottratto l’originaria efficacia normativa al comma 7 dell’art. 15 del Regolamento n. 323 del 1998, con il quale il ministro Berlinguer ha assicurato che il diploma magistrale, conseguito sino alla sessione dell’anno scolastico 2011-02, avrebbe conservato la sua originaria validità per insegnare nella scuola primaria. Ciò va messo poi in relazione con il sopra citato parere, reso al Ministero dalla Seconda Sezione consultiva del Consiglio di Stato.
Non può, però, passare inosservata la particolarità di un sistema che ha consentito di veder dissociate le condizioni professionali di due sorelle gemelle, che hanno conseguito il diploma di maturità magistrale nella sessione unica dell’anno scolastico 2000-01, una delle quali oggi insegna, con incarico a tempo indeterminato, nelle classi di scuola primaria di un Istituto comprensivo della bella città che fu dei Montecchi e dei Capuleti, mentre l’altra vive di supplenze annuali, alternandosi nelle diverse scuole primarie della stessa incantevole provincia veronese.
Resta la validità dell’antico broccardo latino: Errantibus, non dormientibus, jura succurrunt.
Riferimenti normativi
Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria, sentenza 27 febbraio 2019, n. 5
Consiglio di Stato – VI Sezione, sentenza 16 aprile 2015, n. 1973
Consiglio di Stato – VI Sezione, sentenza 20 dicembre 2017, n. 11
Tar Lazio, sentenza 11 gennaio 2018, n. 276
Costituzione della Repubblica Italiana, art. 136
Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323
Legge 10 dicembre 1997, n. 425
Decreto Direttoriale MIUR 16 marzo 2007
Consiglio di Stato – II Sezione Consultiva, parere 11 settembre 2013, n. 3813
Decreto Ministeriale 1 aprile 2014, n. 235
Decreto Ministeriale 12 giugno 2017, n. 400
Consiglio di Stato – VI Sezione, ordinanza 4 dicembre 2018, n. 6885
Legge 27 dicembre 2006, n. 296
Codice Civile, art. 2909
Legge 23 agosto 1988, n. 400

