Acquisti extra Consip e assistenza degli alunni disabili
Una scuola può acquistare al di fuori della piattaforma Consip, se ciò comporta un risparmio di denaro? E quali sono le mansioni assistenziali del personale ATA beneficiario dell’ex art. 7 CCNL Scuola 2004/2005?Di Fabio Scrimitore
Abstract
La DSGA di un istituto omnicomprensivo pone due quesiti: vorrebbe sapere, innanzitutto, se le è consentito acquistare del carburante per i mezzi scolastici ricorrendo al mercato esterno alla convenzione Consip, visto il risparmio che deriverebbe alla scuola. Chiede poi se i collaboratori scolastici che usufruiscono dell’ex art. 7 del CCNL Scuola 2004/2005 siano tenuti al cambio del pannolino dei piccoli alunni e se, dovendosi occupare di bambini disabili, gli stessi collaboratori debbano frequentare un corso apposito.
L’Istituto omnicomprensivo dal quale proviene il quesito, possiede degli automezzi, che comportano una spesa annuale per gasolio di circa 2.000 euro. Sulla piattaforma Consip è attiva una convenzione per carburante per autotrazione.
“Aderendo alla convenzione – informa la Dsga che ha scritto a Scuola e Amministrazione –, dovrei installare una cisterna, metterla in sicurezza, ecc., con una spesa non indifferente. Potrei evitare di servirmi della convenzione, motivando tale decisione nella determina?”.
L’obbligo di avvalersi delle convenzioni messe a disposizione da Consip non sussiste:
- quando nelle convenzioni Consip manchi la disponibilità del bene o del servizio da richiedere;
- quando la scuola debba realizzare un progetto che comporti la necessaria acquisizione unitaria di un complesso di beni o di servizi che non si possa scindere agevolmente, sempre che siffatto complesso unitario di beni e servizi non sia presente nelle convenzioni Consip;
- nel caso in cui, tenuto conto del rispetto dei parametri qualità-prezzo, il contratto stipulato dalla scuola sia di importo inferiore a quello che risulterebbe dal ricorso a Convenzioni Consip, sempre che la storia della gestione della stessa scuola non annoveri precedenti esperienze contrattuali che siano state oggetto di contestazioni da parte della medesima impresa.
La legittimazione del ricorso ad un acquisto esterno alle convenzioni Consip potrà dirsi sussistente soltanto dopo che il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi – mediante un’analisi comparativa tra il costo del bene o del servizio eventualmente disponibile nelle convenzioni Consip e quello del medesimo bene o servizio che si intende acquistare al di fuori delle predette convenzioni – avranno verificato la convenienza per la scuola.
Tale verifica dovrà risultare documentalmente acquisita agli atti dell’istituto.
La scuola potrà dunque procedere ad un acquisto extra Consip, senza incorrere nelle sanzioni previste dall’art. 1, comma 1, 1° periodo, del Decreto-Legge n. 95/2012 se dimostrerà, in forma documentale, che esso sia più conveniente per l’Istituto omnicomprensivo.
Con un salto pindarico, l’autrice del quesito ha poi chiesto se i collaboratori scolastici, beneficiari di quanto previsto dall’ex art. 7 del CCNL Scuola 2004/2005, siano tenuti “al cambio del pannolino. Ho letto – continua la DSGA – che, se sono bambini disabili, il C.S. dovrebbe aver frequentato un corso specifico. È vero? In tal caso, come potrei fare per attivarlo? A chi mi posso rivolgere?”
A beneficio degli eventuali lettori non vicini alla scuola, si può precisare che l’ex art. 7 del CCNL del 2004/2005, cui si riferisce il quesito, riguarda la situazione professionale del collaboratore scolastico al quale sia stata attribuita la posizione economica, espressione del suo sviluppo professionale orizzontale, dopo l’esito favorevole della frequenza di un apposito corso di formazione, previsto dal secondo comma del citato art. 7 del CCNL del 2004/2005.
Nel corso della sequenza contrattuale del 25 luglio 2008, l’art. 47 del CCNL del 29 novembre 2007, concernente i compiti del personale ATA e la valorizzazione orizzontale delle sue professionalità, ha assunto il testo che di seguito si riporta:
“1. I compiti del personale A.T.A. sono costituiti:
- dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza;
- da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, come descritto dal piano delle attività.
3. L’attribuzione degli incarichi di cui al precedente comma 1, lett. b), è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri ed i compensi definiti dalla contrattazione di istituto nell’ambito del piano delle attività. Esse saranno particolarmente finalizzate per l’area A per l’assolvimento dei compiti legati all’assistenza alla persona, all’assistenza di base agli alunni diversamente abili e al primo soccorso”.
Le proposizioni che sono contenute nel penultimo dei commi appena trascritti ribadiscono, sostanzialmente, il contenuto del comma 3 dell’art. 50 del citato CCNL del 29 novembre 2007, che si trascrive integralmente:
“3. Al personale delle Aree A e B cui, per effetto delle procedure di cui sopra, sia attribuita la posizione economica citata al comma 1, sono affidate, in aggiunta ai compiti previsti dallo specifico profilo, ulteriori e più complesse mansioni concernenti, per l’Area A, l’assistenza agli alunni diversamente abili e l’organizzazione degli interventi di primo soccorso e, per quanto concerne l’Area B, compiti di collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa, aderenti alla logica del percorso di valorizzazione compiuto, la sostituzione del DSGA, con esclusione della possibilità che siano attribuiti ulteriori incarichi ai sensi dell’art. 47 del presente CCNL”.
Come appare chiaro dalle norme sopra richiamate, il mansionario del collaboratore scolastico, cui sia stata attribuita la suddetta posizione economica, aggiunge alle attività previste dalla tabella A, allegata al CCNL del 2007, l’assistenza agli alunni diversamente abili.
Ponendo questa considerazione assertiva in relazione con la richiesta dell’autrice del quesito (“Ho letto che, se sono bambini disabili, il collaboratore scolastico dovrebbe aver frequentato un corso specifico. È vero? In tal caso, come potrei fare per attivarlo? A chi mi posso rivolgere?”), non si potrà non pensare alla “frequenza dell’apposito corso di formazione”, che il citato comma 2 dell’art. 50 del CCNL del 29 novembre 2007 ha previsto per i collaboratori scolastici interessati allo sviluppo orizzontale della loro carriera professionale.
È verosimile pensare che il predetto corso sarà stato programmato e realizzato per fornire ai partecipanti la formazione necessaria perché possano acquisire la professionalità richiesta per l’espletamento delle “ulteriori e più complesse mansioni concernenti anche l’assistenza agli alunni diversamente abili”.
Tanto premesso, ove la realtà del territorio da cui proviene il quesito non abbia inverosimilmente consentito la partecipazione al prescritto corso di formazione, l’Istituto stesso potrà provvedervi, tenendo conto delle disponibilità finanziarie che sono offerte alle scuole nel contesto programmatorio del Piano d’istituto per la formazione del personale.
Riferimenti normativi
Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95
CCNL Scuola 2004/2005, ex art. 7
CCNL 29 novembre 2007, artt. 47 e 50
Sequenza contrattuale personale ATA, 25 luglio 2008

