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Esclusione da pubblico ufficio    

Un’insegnante condannata per dichiarazioni mendaci o atti falsi può essere comunque assunta?   Di Fabio Scrimitore

 

Abstract

Un’aspirante insegnante ha presentato all’istituto scolastico presso il quale dovrebbe prestare servizio un decreto penale di condanna, per aver compiuto un reato di cui all’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000. L’amministrazione scolastica chiede se è lecito procedere comunque all’assunzione.

 

È stato chiesto se sia possibile procedere all’assunzione di una docente che ha presentato la fotocopia del decreto penale del tribunale di (omissis), che la imputerebbe del reato di cui all’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.

 

Lo stile del testo del quesito, che avrebbe fatto piacere agli antichissimi Greci di Laconia, obbliga l’autore della risposta ad integrarne le proposizioni, ricordando a sé medesimo il già citato D.P.R. n. 445 del 2000 – Testo Unico sulla documentazione amministrativa –, il cui articolo 76, dedicato alle norme penali, così si esprime:

            “1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

  1. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
  2. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
  3. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

 

Si può esser certi che all’aspirante docente, cui si riferisce il quesito, sarà stata rivolta dal giudice l’imputazione d’aver rilasciato dichiarazioni mendaci, o d’aver usato atti falsi.

Sia concesso osservare, del tutto incidentalmente, che l’autore del quesito, riferendosi all’insegnante che ha presentato la fotocopia del decreto penale del tribunale, ha usato impropriamente il termine “imputata del reato di cui…”, dal momento che il decreto penale di condanna, nel procedimento penale, segue l’imputazione e la conclude senza dibattimento, trasformando l’imputato in condannato.

 

Tanto premesso, si risponde al quesito riferendosi al Decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, che ha fissato i requisiti che debbono essere posseduti affinché si possa accedere ad un pubblico impiego.

Il predetto decreto afferma che non possono accedere agli impieghi pubblici coloro che siano “esclusi dall’elettorato politico attivo”, nonché coloro che siano stati “destituiti o dispensati dall’impiego” presso una Pubblica Amministrazione “per persistente, insufficiente rendimento”, ovvero siano stati “dichiarati decaduti da un impiego statale”, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Dalle informazioni fornite dall’autore del quesito è possibile ritenere che l’aspirante insegnante citata non si trovi in nessuna delle condizioni previste dalle norme su menzionate, cioè non sembra che sia stata destituita né dispensata per persistente, insufficiente rendimento, né sembra che sia stata dichiarata decaduta.

 

Se quanto si è ipotizzato corrisponde al vero, la scuola potrà procedere a stipulare il contratto di lavoro con la predetta aspirante, sempre che dal dispositivo, contenuto nel su citato decreto penale di condanna, risulti chiaro che non le sia stata irrogata alcuna misura accessoria che comporti l’interdizione dai pubblici uffici per il tempo di durata del contratto.

 

Riferimenti normativi

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3

 

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