Adozione dei libri di testo e formazione dei docenti: quali vincoli, quali libertà
È possibile sostituire i libri di testo prima della fine del triennio? E le scuole autonome ricevono ancora i fondi per la formazione in itinere dei docenti? AbstractL’autore del quesito, un insegnante di lettere di scuola media, chiede chiarimenti sulla normativa che disciplina l’adozione dei libri di testo. In particolare, il docente chiede se esistano vincoli temporali da rispettare prima di cambiare i libri adottati, e quale sia il modo più fruttuoso per coinvolgere i genitori “arruolati” nei consigli di classe. Un ulteriore dubbio riguarda poi i fondi destinati alle scuole per la formazione dei docenti, in seguito alla legge sulla “Buona scuola”
Dal 29 aprile del 2015, il Ministero dell’istruzione osserva un discretissimo silenzio sulla procedura che le scuole autonome devono seguire nell’adottare i libri di testo. A quel giorno, infatti, risale l’ultimo intervento ministeriale sulla delicata materia. Peraltro: un intervento di semplice, liberatorio, rinvio alle direttive, che viale Trastevere aveva impartito un anno prima, emanando la circolare n. 2581 del 9 aprile del 2014, nella quale, dopo aver richiamato i fondamenti normativi sull’argomento delle adozioni (cfr. art. 15 della legge n. 133 del 2008; l’art. 5 della legge n. 169 dello stesso anno; la legge n. 221 del 2012, il decreto ministeriale n. 781 del 2013 ed il Decreto-legge n. 104 del 2013, convertito nella legge n. 218 dello stesso anno), il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca aveva ricapitolato l’intera materia, a beneficio dei componenti dei collegi dei docenti delle scuole e degli istituti d’ogni ordine e grado.
A quel testo amministrativo ci si riferisce ora, per rispondere al quesito che è stato proposto da un docente di materie letterarie di una scuola di istruzione secondaria di primo grado. Lo si fa ricordando la grande innovazione, introdotta dal comma 1° dell’art. 6 della già citata legge n. 138 del 2013, che ha riconosciuto alle scuole il potere di elaborare autonomamente il materiale didattico digitale, da utilizzare come libri di testo e strumenti didattici per specifiche discipline. Incidenter tantum si ricorda che la fruizione effettiva di tale possibilità, realizzata in uno degli Istituti fruttuosamente operanti al di sotto dell’Ofanto, noto, forse, a gran parte della popolazione scolastica nazionale, ha costituito una più che valida premessa per la possibile scalata del suo Dirigente scolastico ai vertici politici del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Il paragrafo 4 della nota ministeriale sopra citata ricorda che l’art. 11 della legge n. 221 del 2012 ha abolito, a decorrere dall’anno scolastico 2014/2015, il vincolo temporale di adozione dei testi scolastici, che era stato fissato in 5 anni per la scuola primaria ed in 6 anni per la scuola secondaria di primo e di secondo grado.
Pertanto – si legge nella citata circolare – anche nella prospettiva di limitare, per quanto possibile, i costi a carico delle famiglie, i collegi dei docenti hanno queste possibilità alternative:
– confermare i testi scolastici già in uso,
– ovvero procedere a nuove adozioni per le classi prime e quarte della scuola primaria, per le classi prime della scuola secondaria di primo grado, per le classi prime e terze e, per le sole specifiche discipline in esse previste, per le classi quinte della scuola secondaria di secondo grado.
In caso di nuove adozioni, i collegi dei docenti dovranno adottare libri nelle versioni digitali o miste, previste nell’allegato al decreto ministeriale n. 781/2013 (il che significa: versione cartacea accompagnata da contenuti digitali integrativi; versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi; versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi).
La circolare ricorda ancora che, secondo quel che si legge nel comma 2 dell’art. 6 della suddetta legge n. 128 del 2013, i Testi consigliati possono essere indicati dal collegio dei docenti solo nel caso in cui rivestano carattere monografico o di approfondimento delle discipline di riferimento.
I libri di testo non rientrano tra i testi consigliati. È consentita l’eventuale adozione di singoli contenuti digitali integrativi, ovvero la loro adozione in forma disgiunta dal libro di testo.
Conclusa la doverosa premessa, si può rispondere alle specifiche richieste dell’autore del quesito, al quale interessa sapere, in primo luogo: Se si possa cambiare un libro di testo prima dei tre anni del ciclo didattico.
Si è certi che le disposizioni normative sopra citate non consentono affatto questa possibilità.
La seconda parte del quesito fa riferimento alla funzione dei rappresentanti dei genitori degli alunni, presenti in consiglio di classe; in particolare, si riferisce alla procedura con la quale, entro la seconda decade del mese di maggio, il collegio dei docenti deve deliberare in merito all’adozione dei libri di testo, sulla scorta dei pareri espressi ai consigli di classe, come vuole la lettera e) del 2°comma dell’art. 7 del Testo Unico delle leggi sulla scuola, approvato con il notissimo Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994.
Tenuto conto che le predette deliberazioni – sia del Consiglio di classe, sia del Collegio dei docenti – si riferiscono alle classi che saranno attivate nell’anno scolastico successivo a quello in cui avvengono le deliberazioni sulle adozioni, l’autore del quesito ha convenuto, ovviamente, che i libri di testo, sui quali saranno chiamati a studiare i futuri alunni di prima classe, non potranno che essere assunte dal Consiglio della terza classe, convocato nel mese di maggio.
Nella prospettiva degli insegnanti, ciò appare abbastanza congruente con le esigenze della continuità didattica che, in via di principio, comporta che i docenti delle ultime classi d’un determinato corso triennale di studi, l’anno successivo si vedranno assegnate le classi iniziali dello stesso corso.
Il discorso è ben diverso per i rappresentanti dei genitori della classe conclusiva del corso, che l’anno successivo avranno altri interessi educativi, perché i loro figli frequenteranno corsi diversi da quello che staranno per concludere.
Questa considerazione è condivisa anche dal docente che ha redatto il quesito, il quale, a tal riguardo, ha proposto una sua argomentazione, proprio in considerazione del fatto che i rappresentanti dei genitori degli alunni della classe terza non hanno nessun interesse a partecipare alla scelta dei libri di testo che riguarderanno ragazzi che essi non conoscono affatto.
Si è chiesto, quindi, l’autore del quesito, se non fosse utile che le proposte di adozione dei testi per i ragazzi della futura prima classe non potessero essere sottoposti alla discreta valutazione dei genitori degli alunni delle attuali prime classi.
Si può serenamente rispondere che i genitori degli alunni dell’attuale prima classe non hanno maggiore interesse dei genitori degli alunni dell’ attuale classe terza, a conoscere le proposte di adozione che riguarderanno gli alunni della futura prima classe.
Con un ardito salto pindarico, infine, il professore cui ci si sta riferendo ha proiettato i suoi interessi all’ambito della formazione in itinere degli insegnanti, ed ha chiesto se le scuole autonome ricevono ancora finanziamenti specifici in merito alla formazione dei propri docenti dopo la legge n. 105 del 2015, o i finanziamenti li ricevono soltanto le scuole-polo designate per la formazione all’interno di ogni ambito territoriale.
C’è stato un tempo, in cui le scuole ricevevano finanziamenti – attinti dai ben noti fondi per l’autonomia – che potevano utilizzare per la formazione in itinere. Quel tempo appare, in linea di massima, superato.
Come si può leggere nella sintesi che il Ministero ha redatto nel documento di lavoro per lo sviluppo del Piano triennale di formazione docenti 2016/19: questioni operative, i finanziamenti per la formazione transiteranno nei programmi annuali delle 318 scuole-polo capo-fila, individuate negli ambiti territoriali, alle quali è assegnata la funzione di gestire i progetti e le iniziative didattiche delle singole scuole in rete, nonché di curare la gestione amministrativo-contabile delle attività formative (emanazione di bandi, avvisi, contratti, convenzioni, rendicontazione ecc…). Bisogna aggiungere, poi, che le azioni formative all’interno del singolo ambito territoriale potranno essere gestite anche individuando ulteriori scuole per la concreta gestione e per il compimento delle iniziative sul territorio. Potranno essere attivate inoltre iniziative rivolte a figure specifiche, quali formatori, tutor, figure di sistema, per sostenere la qualità delle offerte formative e per lo sviluppo dell’innovazione organizzative e didattica. 
È stato previsto, fra l’altro, che quel che importa in via prioritaria non è tanto la distribuzione dei finanziamento alle singole scuole dell’ambito, quanto la progettualità di rete attraverso:
- la ideazione di progetti formativi gestiti interamente dalla scuola polo capo-fila per la formazione, affidando alla predetta scuola-polo la gestione delle attività amministrativa, organizzativa e contabile;
- la formulazione di progetti formativi gestiti parzialmente dalla scuola-polo capo-fila per la formazione, senza trasferimento di fondi. In tal caso la rete di ambito può individuare una scuola dell’ambito per l’organizzazione di particolari iniziative, ferma restando la gestione amministrativo-contabile da parte della scuola-polo capo-fila per la formazione; oppure con trasferimento di fondi; in tal caso, la rete di ambito può individuare una scuola dell’ambito alla quale affiderà l’organizzazione di particolari iniziative formative, che verranno da essa stessa gestite. Ovviamente la stessa scuola-polo capo-fila della formazione assegnerà le risorse necessarie nella misura di un primo acconto non superiore al 40 % dell’importo complessivo. La scuola che curerà e gestirà direttamente i fondi avrà cura di predisporre e di inviare alla scuola-polo capo-fila della formazione la scheda di rendicontazione delle spese, vistata dal revisore dei conti.
Nelle proposizioni appena espresse vi è la risposta all’ultimo quesito.
Riferimenti normativi
Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297
Legge 17 dicembre 2012, n. 221, art. 11
Legge 8 novembre 2013, n. 128
Allegato al D. M. n.781 del 27 novembre 2013
D.M. n. 2581 del 9 aprile 2014

