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Vaccinazioni obbligatorie da 0 a 16 anni e circolare Miur n. 1622/2017. Attivato il numero verde 1500

Analisi del decreto legge n.73/2017 e le modifiche apportate dalla legge di conversione n.119 del 31 luglio 2017di Saverio ProtaL’autore analizza il Decreto Legge n. 73/2017 che introduce inderogabili disposizioni in materia di prevenzione vaccinale nei confronti degli studenti minori e le modificazioni apportate dalla legge di conversione n. 119 del 31 luglio 2017, così come illustrato dal Miur attraverso la propria circolare n. 1622 del 16 agosto 2017, dalla circolare congiunta con il Ministero della salute e dal provvedimento d’urgenza del garante per la privacy. Evidenzia come il decreto-legge, convertito, non cambia la normativa vigente dal punto di vista dell’accesso a scuola: l’articolo 100 del Testo Unico già subordinava l’ammissione alla scuola dell’infanzia alla presentazione della certificazione di talune vaccinazioni. Con la nuova legge gli adempimenti previsti per le istituzioni scolastiche saranno semplificati: le scuole non dovranno più acquisire per tutte le iscritte e tutti gli iscritti dei vari gradi di istruzione le certificazioni delle vaccinazioni effettuate, ma semplicemente trasmettere l’elenco delle alunne e degli alunni alle ASL, tramite il sistema informativo del Ministero.Argomenti: analisi generale del nuovo decretoanalisi della legge di conversione – fase transitoria – semplificazioni future – le semplificazioni della circolare congiunta Miur/Ministero Salute e del provvedimento d’urgenza del garante per la privacy – allegati

Il decreto legge n. 73, del 7 giugno 2017, entrato in vigore l’8 giugno 2017, detta le disposizioni in materia di prevenzione di alcune malattie nei confronti di studenti minori, con un’età compresa tra 0 e 16 anni.

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Nello specifico queste sono le 10 vaccinazioni obbligatorie, stabilite dalla legge di conversione (rispetto alle 12 originarie):

1) Poliomelite; 2) epatite B; 3) difterite; 4) parotite; 5) tetano; 6) pertosse; 7) rosolia; 8) Haemophilus influenzae di tipo B; 9) varicella; 10) morbillo.

L’ Anti-meningococcica B e C non fanno più parte dell’elenco ma sono state inserite, insieme all’ anti- pneumococcica e all’ anti- rotavirus, nell’ “obbligo” calato sulle Regioni di garantirle gratuitamente ai minori (art.1, co. l-quater).

All’obbligo si adempie secondo le indicazioni contenute nel calendario vaccinale nazionale reperibile al link fornito dal Ministero della Salute: www.salute.gov.it/vaccini

Il decreto-legge, convertito, non cambia la normativa vigente dal punto di vista dell’accesso a scuola: l’articolo 100 del Testo Unico già subordinava l’ammissione alla scuola dell’infanzia alla presentazione della certificazione di talune vaccinazioni

Per l’anno scolastico 2017/2018 si applicano le seguenti norme transitorie:

Con l’eccezione per alcune particolari situazioni, elencate in seguito, i dirigenti delle istituzioni scolastiche statali e gli altri soggetti previsti dalla legge hanno l’obbligo di farsi esibire, all’atto delle iscrizioni, dai genitori dei minori o da chi esercita tale responsabilità, il documento che certifica che le vaccinazioni siano state realmente effettuate. La predetta certificazione può essere sostituita da un’autocertificazione o dalla richiesta di vaccinazione inoltrata all’Asl. In alternativa alla dichiarazione sostitutiva sopra citata, potrà essere presentata idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (ad es. attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall’ASL competente o certificato vaccinale ugualmente rilasciato dall’ASL competente o copia del libretto vaccinale vidimato dall’ASL, in quest’ultimo caso, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni dovranno verificare che la documentazione prodotta non contenga informazioni ulteriori oltre a quelle strettamente indispensabili per attestare l’assolvimento degli adempimenti vaccinali previsti dal decreto-legge).

Mentre, sempre con riferimento all’art.3, commi l e l-bis, potrà essere prodotta copia di formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente; detta vaccinazione dovrà essere effettuata entro la fine dell’anno scolastico di riferimento. La presentazione della richiesta può essere eventualmente dichiarata, in alternativa, avvalendosi dello stesso modello di dichiarazione sostitutiva (allegato l)

Al riguardo Miur e Ministero della Salute, con una circolare congiunta hanno fatto sapere che, proprio per agevolare le famiglie, per l’anno scolastico 2017/2018, la richiesta di vaccinazione potrà essere effettuata anche telefonicamente (purché la telefonata sia riscontrata positivamente, con un appuntamento fissato), inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) o certificata (PEC) di una delle ASL della regione di appartenenza o inoltrando una raccomandata con avviso di ricevimento. In tutti questi casi, e solo per l’anno scolastico 2017/2018, in alternativa alla presentazione della copia della formale richiesta di vaccinazione si potrà autocertificare di aver richiesto alla ASL di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate.

Queste sono le 10 vaccinazioni obbligatorie, stabilite dalla legge di conversione (rispetto alle 12 originarie): 1) Poliomelite; 2) epatite B; 3) difterite; 4) parotite; 5) tetano; 6) pertosse; 7) rosolia; 8) Haemophilus influenzae di tipo B; 9) varicella; 10) morbillo

La documentazione dovrà essere presentata alle scuole entro l’ 11 settembre 2017 (giorno 10 è festivo) per le bambine e i bambini della scuola dell’infanzia e delle sezioni primavera (comprese le scuole private non paritarie), ed entro il 31 ottobre 2017 per tutti gli altri gradi di istruzione e deve essere acquisita, nei predetti termini, anche per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, già frequentanti l’istituzione scolastica. Il termine della regola generale, che prevede che chi esibisce l’autocertificazione deve presentare la documentazione attestante le vaccinazioni entro il 10 luglio, per l’anno 2017/18 è stato spostato al 10 marzo 2018. Entro 10 giorni da queste scadenze il dirigente scolastico sarà tenuto a segnalare alla ASL territorialmente competente l’eventuale mancata consegna della documentazione da parte dei genitori. Il minore non in regola con gli adempimenti vaccinali ed escluso dall’accesso ai servizi, rimarrà iscritto ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia e sarà nuovamente ammesso ai servizi solo alla presentazione della documentazione richiesta.

I genitori che non osservano la norma sulla vaccinazione obbligatoria si vedranno puniti con una sanzione che va da 500,00 a 7.500,00 euro. La sanzione non sarà applicata ai genitori che, destinatari di un provvedimento di contestazione da parte dell’Asl, provvederanno alle vaccinazioni entro il termine indicato sull’atto stesso o almeno ad una parte, con completamento del ciclo nel rispetto delle indicazioni riportate direttamente sulla scheda vaccinale.

Le situazioni particolari di cui si diceva in precedenza, possono essere cosi riassunte:

  • Immunizzazione a seguito di malattia naturale. In questo caso i genitori dovranno consegnare, all’atto dell’iscrizione, la notifica del medico curante o gli esiti dell’esame sierologica;
  • Serio pericolo per la salute del minore. Anche in questo caso all’atto dell’iscrizione va esibito un documento che attesti esonero, omissione o differimento;

I minori non vaccinati, per evitare rischio contagio, dovranno essere inseriti in classi con solo alunni vaccinati o immunizzati (senza modificare il numero delle classi autorizzate). L’art.4, co. 1, del decreto-legge prevede che i dirigenti delle istituzioni scolastiche, o i responsabili del servizio, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di formazione delle classi e fatta salva la segnalazione alla ASL competente, inseriscano, di norma, i minori che si trovino nelle condizioni di omissione o differimento delle vaccinazioni per accertato pericolo per la salute, in classi nelle quali siano presenti solo minori vaccinati o immunizzati. Tale principio generale, a tutela dei minori non vaccinabili per motivi di salute, deve essere applicato tenendo conto delle specifiche problematiche di carattere organizzativo riferibili alla strutturazione dei percorsi di studio, al numero e alla composizione delle classi, alla continuità didattica e pedagogica dei  gruppi classe, all’organizzazione dell’ offerta formativa, alla distribuzione del servizio sul territorio e a tutti quegli aspetti inerenti la tutela del diritto allo studio.

I dirigenti scolastici hanno l’obbligo di farsi esibire, all’atto delle iscrizioni, il documento che certifica che le vaccinazioni siano state realmente effettuate. La certificazione può essere sostituita da un’autocertificazione o dalla richiesta di vaccinazione inoltrata all’Asl

Gli adempimenti, in materia, a carico dei dirigenti scolastici sono:

  • Entro il 31 ottobre di ogni anno dovranno comunicare all’ Asl le classi con più di 2 alunni non vaccinati (non sarà possibile per l’anno 2017/18);
  • Segnalare , sempre all’Asl, entro 10 giorni, l’omessa presentazione, all’atto dell’iscrizione, della documentazione. Sarà , invece, l’Asl a segnalare la mancanza alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

Le novità introdotte dalla legge di conversione

  1. L’articolo 3-bis del decreto-legge, aggiunto in sede di conversione, stabilisce che, a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, dopo una prima fase transitoria, siano le Aziende Sanitarie Locali (ASL), una volta ricevuto dalle scuole l’elenco delle iscritte e degli iscritti sino ai 16 anni di età, a restituirlo con l’indicazione di coloro che eventualmente non risultino in regola con gli adempimenti vaccinali;
  2. Per l’anno scolastico 2018-2019, la documentazione dovrà essere prodotta dai genitori, dai tutori o dai soggetti affidatari, all’atto dell’iscrizione del minore; in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva il termine per la consegna della documentazione comprovante l’adempimento degli obblighi vaccinali è fissato al 10 luglio 2018;
  3. Per le iscrizioni alle classi prime dell’ a.s. 2018/2019, in occasione dell’emanazione della relativa circolare, verranno fornite specifiche indicazioni operative, anche riguardo alla possibilità di rendere la dichiarazione sostitutiva contestualmente all’iscrizione on line;
  4. A decorrere dall’anno scolastico 2019-2020 la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti determinerà la decadenza dall’iscrizione delle scuole dell’infanzia e delle sezioni primavera (art. 3-bis, co. 5).

Altri gradi di istruzione

In caso di mancata osservanza della presentazione dell’idonea documentazione entro i termini stabiliti dalla legge sopra richiamati, il dirigente scolastico, o il responsabile del servizio, nei successivi 10 giorni, effettua la segnalazione all’azienda sanitaria locale (art. 3,commi 2 e 3) al fine di attivare quanto previsto dall’art.1, co. 4. In ogni caso la mancata presentazione della documentazione, nei termini previsti, non determina la decadenza dell’iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami.

Garante della privacy

Gli istituti scolastici e i servizi educativi per l’infanzia possono trasmettere gli elenchi degli iscritti alle Asl competenti per territorio per consentire la verifica della regolarità vaccinale senza aggiungere oneri burocratici a famiglie e pubblica amministrazione. Questa la decisione del Garante che ha adottato un provvedimento urgente (Registro dei provvedimenti
n. 365 del 1° settembre 2017 )– con valenza generale – per consentire un trattamento dei dati non previsto dalla normativa sui vaccini se non dal 2019.

C’è tempo entro il 31 ottobre 2017 per la presentazione della documentazione. Sanzioni da 500,00 a 7.500,00 euro per i genitori inadempienti

In particolare, alla luce delle finalità istituzionali perseguite e delle difficoltà operative evidenziate:

  • Le scuole– sia quelli pubbliche, sia quelle private – e i servizi educativi per l’infanzia possono trasmettere l’elenco degli iscritti alle aziende sanitarie territorialmente competenti. Tali elenchi potranno essere usati per l’attività di verifica delle singole posizioni e per l’avvio delle procedure previste (ad esempio la convocazione dei genitori), nonché per la pianificazione delle attività necessarie a mettere a disposizione dei genitori la documentazione prevista dal decreto.
  • Il Garante ricorda chele aziende sanitarie, di propria iniziativa,  al fine di semplificare le procedure, possono già inviare alle famiglie i certificati o altre attestazioni vaccinali per consegnarli alle scuole, senza dover aspettare che siano i genitori stessi a richiederli, nonché inviare altre comunicazioni relative agli obblighi vaccinali, anche a seguito di accordi con gli istituti scolastici.

Al momento, invece, manca un’adeguata base regolamentare che consenta il flusso inverso, ovvero la trasmissione di dati sensibili dalle Asl alle scuole e, pertanto, salvo diverse disposizioni, la comunicazione de

i dati sulle vaccinazioni effettuate dagli alunni avverrà con le famiglie.

Operatori scolastici

L’art.3, co. 3-bis, del decreto-legge dispone che, entro il 16 novembre 2017, gli operatori scolastici presentino alle Istituzioni scolastiche presso le quali prestano servizio una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale, utilizzando il relativo modello (allegato 2 circolare)

Siti e contatti

Al fine di informare le famiglie in merito all’applicazione dei nuovi obblighi vaccinali, il Ministero della Salute ha messo a disposizione il numero verde 1500 e un’area dedicata sul sito istituzionale all’indirizzo www.salute.gov.it/vaccini;

Le istituzioni scolastiche potranno rivolgersi direttamente al Ministero della Salute attraverso un apposito indirizzo mail (infovaccini@sanita.it), tramite il quale personale medico fornirà risposte ai quesiti formulati;

Per ogni dubbio di genitori e dirigenti scolastici il Ministero della Salute ha messo a disposizione il numero verde 1500 e un’area dedicata sul sito istituzionale all’indirizzo www.salute.gov.it/vaccini

Il Miur, inoltre, ha istituito il seguente indirizzo mail (infovaccini@istruzione.it) dedicato ai dirigenti scolastici, o ai responsabili del servizio, per eventuali richieste di chiarimenti.

Fonti normative:

  1. Decreto legge n. 73 del 07 giugno 2017;
  2. Legge n. 119 del 31 luglio 2017;
  3. Circolare Miur n. 1622 del 16 agosto 2017
  4. Circolare Ministero della Salute/Miur 0026382 del 01/09/2017;
  5. Provvedimento d’urgenza n. 365/ 2017 del Garante della Privacy

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