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Alunno disattento e iperattivo

Quali responsabilità hanno i docenti di studenti affetti da sindrome ADHD?

 

Abstract

Gli insegnanti titolari di insegnamenti in classi che accolgano alunni con sindrome ADHD, dovuta a deficit di attenzione e ad iperattività, soltanto in sede giudiziaria civile di rivalsa da parte dell’Amministrazione scolastica potranno essere dichiarati dal giudice responsabili dei danni per dolo o colpa grave.

L’insegnante prevalente d’una quarta classe di scuola primaria, in servizio in un Istituto comprensivo, ha chiesto di poter disporre di una consulenza, anche a beneficio del suo Dirigente scolastico. Che a sua volta se ne potrebbe avvalere per dare una risposta esaustiva a due preoccupati genitori di un bambino di nove anni d’età, frequentante la classe quarta di scuola primaria, i quali hanno inviato una vera e propria lettera-diffida, in prima istanza, allo stesso Dirigente scolastico e, per conoscenza, all’insegnante autore del quesito, nella sua qualità di docente impegnato nella classe per il maggior numero di ore settimanali di lezione. La lettera-diffida, redatta da un avvocato, si conclude con la formula di rito: se non provvederete nel senso richiesto entro un numero x di giorni, curerò gli interessi dei miei assistiti dinnanzi al magistrato.

Il contesto del quesito è rappresentato da una classe di 21 discenti, fra alunne ed alunni, che accoglie un bambino, nel cui fascicolo personale è conservata una diagnosi di sindrome ADHD, riferibile, come è ben noto agli insegnanti, al disturbo da deficit di attenzione e da iperattività. Nella stessa classe è presente un bambino in stato di disabilità, alla cui integrazione è stato assegnato un insegnante specializzato per il sostegno psico-fisico, per 24 ore settimanali di lezione.

Nell’aula che ospita la classe, pertanto, sono stabilmente presenti, per 24 ore su 30 settimanali, due insegnanti.

Già nelle prime settimane dell’anno scolastico in corso, i genitori del bambino che hanno chiesto aiuto all’avvocato, per farsi redigere la predetta lettera-diffida, avevano espresso le proprie riserve sulla presumibile efficacia della didattica che si sarebbe potuta realizzare nella classe a causa della presenza di due bambini bisognosi di particolare attenzione e cura, per i disturbi comportamentali che sarebbe stato lecito attendersi, a loro giudizio, soprattutto da parte del bambino con diagnosi ADHD.

Alle preoccupazioni dei due genitori il Dirigente scolastico aveva risposto assicurandoli che avrebbe invitato l’insegnante prevalente ad adoperarsi affinchè il bambino iperattivo raggiungesse una condizione di socializzazione tale da non generare inquietudini particolari nei compagni di classe; il Dirigente aveva cercato anche di servirsi, a tale scopo, della saltuaria collaborazione del personale non docente, in servizio nel corridoio da cui si accede nell’aula interessata, il cui apporto presumibilmente avrebbe potuto contribuire in modo apprezzabile a ridurre l’irrequietezza dello scolaro.

In effetti, la vigilanza del Dirigente scolastico ha consentito di mantenere nell’aula un discreto livello di serenità ambientale, anche se non si son potute escludere del tutto imprevedibili dinamiche, fatte di azioni e di reazioni fra il ragazzino iperattivo e qualche compagno di classe, specialmente durante la ricreazione, quando la vigilanza degli insegnanti non sempre riesce a prevenire le intemperanze, generate dalle improvvide provocazioni e dalle non sempre prevedibili ripicche, che possono insorgere negli alunni.

 

Assume rilevanza in questa sede l’invito che i genitori firmatari della diffida hanno rivolto al Dirigente e, indirettamente, all’autore del quesito, di adottare misure risolutive a tutela del benessere psico-fisico del minore e a garantire il sereno svolgimento delle attività didattiche.

Orbene, la consulenza richiesta alla rivista deve muovere dalla considerazione della coesistenza di due forme di responsabilità nella gestione delle attività didattiche cui partecipano minori, specialmente di quelle del primo ciclo.

Sia consentito, in primis, di supporre che nulla di quanto i genitori hanno riferito al Dirigente scolastico, in merito agli aspetti problematici delle relazioni d’aula che avrebbero turbato la serenità del loro figlioletto, può lasciare indifferente la sensibilità educativa di un Capo di istituto; anzi, sarà verosimile ammettere che l’istituzionale propensione professionale a corrispondere, nel modo pedagogicamente più appropriato, alle giuste attese educative della famiglia viene generalmente tradotta, con doverosa immediatezza, in una sequenza di discretissime indagini in aula, di proposte e suggerimenti educativi, di consultazioni e di conseguenti valutazioni collegiali con il team didattico della stessa classe, azioni, queste, tutte finalizzate ad eliminare le preoccupazioni dei genitori. Sicché l’ascolto diretto o, peggio ancora, la lettura di espressioni del genere riportato nel quesito, che riferiscono di atti di violenza fisica e verbale di bambini di otto-nove anni di età, in danno di alunni coetanei, può apparire tanto verosimile quanto potrà esser parso verosimile a Renzo vedersi accusato dai gendarmi milanesi d’aver partecipato all’assalto del Forno delle Grucce.

L’alone di discrezione, che deve proteggere la delicatissima età di coloro che frequentano la scuola primaria, suggerisce al Dirigente di rivolgersi innanzitutto ai preoccupati genitori per chiedere loro almeno un piccolo credito di fiducia nei talenti professionali del corpo docente della scuola che è stata scelta per i loro figli, tenendo conto in particolare che se, su d’un piano eminentemente fenomenologico, non può escludersi che un determinato fatto possa accadere, purtuttavia non può facilmente immaginarsi che, in una classe di bambini di otto-nove anni, nella quale operano stabilmente due insegnanti, possano verificarsi fatti gravi, quali sarebbero le percosse inferte da un alunno ad un compagno di banco.

Vero è che, almeno in via puramente teorica, non si può escludere che nella classe di cui si tratta, davanti agli occhi degli insegnanti non possano essersi susseguite immagini, pur rare, di azioni scorrette e di conseguenti, istintive, reazioni. Sono accadimenti, questi, che possono verificarsi in aule in cui convivano ragazzini che non hanno ancora raggiunto gli attesi livelli di maturazione e di socializzazione.

Può accadere che tali comportamenti, nonostante la paziente azione di recupero sociale degli insegnanti, generino dinamiche di classe molto impegnative per la loro azione, ma è più che improbabile, se non proprio inverosimile, che due di essi siano tanto supinamente remissivi ed inoperosi, in presenza di esuberanze di bambini di un’ipotetica terza-quarta classe di scuola primaria, da non notare, e correggere, situazioni di evidente molestia fisica, o addirittura di veri e propri comportamenti diretti a soggiogare la libertà di autodeterminarsi di alcuni compagni di classe.

Appare, poi, utile circoscrivere gli ambiti di responsabilità degli insegnanti, distinguendo il concetto di istruzione da quello di educazione. È noto che la letteratura pedagogica suggerisce ai genitori di tener conto che il buon esito dell’insegnamento consente ai piccoli discenti di raggiungere le attese performance formative soltanto quando la classe comprenda discenti che hanno raggiunto un adeguato livello di socializzazione. Quando, invece, la realtà delle aule ponga gli insegnanti di fronte a situazioni di non ancora raggiunta socializzazione, diviene più impegnativa, e non del tutto corrispondente alle attese, l’azione educativa proprio a causa della non completa socializzazione.

Nella letteratura giurisprudenziale ricorrono molte conclusioni analoghe a cui sono pervenuti i giudici, spesso propensi a distinguere la responsabilità in vigilando, spettante agli insegnanti, dalla responsabilità in educando, che compete esclusivamente, o almeno prevalentemente, alla famiglia.

A titolo di corollario di tale conclusione, potrà apparir corretto sostenere che, nei casi in cui un alunno subisse malauguratamente un danno, ne sarà responsabile penalmente l’insegnante, per culpa in vigilando, soltanto quando sarà stata accertata almeno la sua negligenza, come può accadere nel caso in cui il suddetto danno si verifichi nell’ipotetico spazio di tempo di imprudente ed illegittima assenza dell’insegnante stesso dall’aula, oppure quando la sua vigilanza si sarà tanto affievolita da impedirgli di evitare quegli improvvisi eccessi di vivacità dovuti a sindromi di iperattività.

 

Nell’ipotesi, poi, in cui la classe comprenda bambini che siano significativamente vivaci, affetti o meno da sindromi di iperattività, la qualità delle relazioni che si generano nelle dinamiche dell’aula, così come la ricerca pedagogica insegna, resta affidata al talento professionale del team didattico, la cui competenza e la cui sagacia possono riuscire a prevenire ed a correggere gli eventuali e malaugurati eccessi comportamentali dei piccoli alunni.

L’indole eminentemente didattico-pedagogica di tale competenza professionale degli insegnanti fa ritenere, peraltro, che i predetti, eventuali eccessi di vivacità degli alunni vadano valutati in termini di efficacia dell’azione educativa, e non certo in termini di culpa in vigilando.

Per la serenità del personale scolastico, si potrà ricordare, al riguardo, l’art. 61 della Legge 11 luglio 1980, n. 312, il quale dispone: La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all’Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza sugli alunni stessi.

Ne consegue che, ove malauguratamente le dinamiche d’aula generassero dei danni alle persone, dei quali venisse chiesto il ristoro al giudice civile, ne verrebbe chiamato a rispondere l’insegnante soltanto in caso di suo dolo o di sua colpa grave.

In via diretta, il ristoro del danno subito dal minore dovrebbe essere chiesto, in giudizio, soltanto all’Amministrazione scolastica, la quale, a sua volta, potrebbe attivare l’azione di rivalsa nei confronti dell’insegnante soltanto ove gli contestasse la sussistenza di dolo o di colpa grave.

Conclusivamente, ci si augura che le considerazioni sopra formulate possano tranquillizzare gli insegnanti, soprattutto quelli che sono impegnati in classi che accolgono alunni particolarmente vivaci.

 

Riferimenti normativi

Legge 11 luglio 1980, n. 312

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