In dirittura d’arrivo il nuovo CCNL Istruzione e Ricerca
La bozza del nuovo CCNL introduce nuovi termini e regole apparentemente innovative, come il “diritto alla disconnessione”. Ma attenzione al fumo negli occhi.di Francesco G. Nuzzaci
Abstract
Sono illustrate, a grandi linee, le novità del nuovo CCNL che riguardano il personale della scuola e che ne accentuano la dimensione impiegatizia. Ciò in ragione della scarsità delle risorse finanziarie, distribuite a pioggia e non in grado di sostenere un suo sviluppo professionale; con il conseguente rinvio di qualsivoglia percorso di carriera ed essendosi tra l’altro depotenziati gli istituti più innovativi della Legge 107/15.
1. L’ipotesi di accordo stipulata il 9 febbraio u.s. tra l’ARAN e le sigle sindacali di comparto di CGIL, CISL e UIL si tradurrà a breve nel nuovo contratto per il personale della scuola (nonché dell’università e della ricerca), facente seguito ad una moratoria di ben undici anni.
Difatti, dopo il via libera della Funzione Pubblica e del MEF, la procedura dei controlli di legge è in procinto di completarsi con il placet della Corte dei conti, che si concederà l’ininfluente chiosa di stigmatizzare il deludente utilizzo delle risorse disponibili quasi esclusivamente per corrispondere adeguamenti delle componenti fisse della retribuzione, senza spazio alcuno per premiare la produttività e la qualità della prestazione lavorativa, nonostante l’imperio della Legge 15/09 e del relativo Decreto di attuazione 150/09 (c.d. Riforma Brunetta).
E, può ben dirsi, pour cause; laddove – per garantire ai beneficiati gli ottanta euro lordi mensili, poco più di cinquanta euro netti, frutto dell’Intesa del 30 novembre 2016 tra il Governo e le confederazioni CGIL,CISL e UIL– si è dovuto raccattare un po’ di qua e un po’ di là. Con il risultato di accentuare la massiva tutela impiegatizia dei dipendenti della scuola, preclusiva di qualsivoglia riconoscimento professionale: per il personale ATA, rinviato a eventuali soluzioni più idonee (sic!) da parte di un’apposita commissione che dovrà concludere i suoi lavori entro il 31 luglio 2018; per il personale docente, ad una dichiarazione congiunta, la n. 6, in calce all’articolato negoziale, in cui le parti, semplicemente e senza l’indicazione di alcun termine – si impegnano – ed è un impegno che dura dal 1995, all’atto della stipula del primo contratto del pubblico impiego privatizzato – a prevedere una fase istruttoria che consenta di acquisire ed elaborare tutti gli elementi utili ad individuare forme e strumenti di valorizzazione nell’ottica del (loro) sviluppo professionale…
2. Riservandoci, all’occorrenza, una più distesa disamina del testo dopo la sua pubblicazione, annotiamo che, in ragione dell’avvenuto accorpamento dei precedenti undici comparti a quattro, come prescritto per legge e realizzato nel CCNQ del 13 luglio 2016, il nuovo contratto si articola in una parte comune (artt. 1-21) e in quattro sezioni: Scuola (artt. 22-40), Università e aziende ospedaliero-universitarie (artt. 41-65), Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione (artt. 66-94), AFAM (artt. 95-105).
Qui ci si occuperà solo della parte comune e della sezione relativa alla scuola, dovendosi peraltro avvertire che le nuove disposizioni regolamentano solo in parte la materia e rinviano – oltre che alle norme imperative, primariamente al D. Lgs. 165/01 e s.m.i. – a quanto contenuto nel CCNL del 29 novembre 2007, laddove non modificato.
A seguire, si sintetizzano pertanto le sole innovazioni, per il resto si rimanda agli afferenti articoli del CCNL Scuola 2007, segnalando che l’ARAN si è comunque impegnata a produrre un testo coordinato per favorire un più celere accesso alla disciplina contrattuale effettivamente vigente.
2.1. Per quel che concerne la parte comune, è ora definita la durata triennale del CCNL, sia normativa che economica. E subito dopo è rivisto il sistema delle relazioni sindacali per l’obbligato recepimento delle norme imperative statuite dal D. Lgs. 150/09 (Riforma Brunetta), come da ultimo novellate dal D. Lgs. 75/17.
Rispetto al preesistente assetto, vengono istituiti e regolati:
– il Confronto su tutto ciò che attiene ai profili organizzativi e alla gestione del rapporto di lavoro, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l’amministrazione intende adottare (è l’Esame congiunto, riproposto, nella sua massima estensione, dal citato D. Lgs. 75/17);
– l’Organismo paritetico per l’innovazione, a livello centrale, per il coinvolgimento partecipativo dei sindacati titolari della contrattazione integrativa su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo… al fine di formulare proposte all’amministrazione o alle parti negoziali della contrattazione integrativa.
2.2. È irrobustito ed ampliato il sistema delle responsabilità disciplinari, rispetto a quello figurante nell’attuale specifico CCNL Scuola (artt. 92-99), sempre per riallinearlo alle summenzionate norme imperative.
I nuovi corposi articoli 10-17, raccolti nel Titolo III della Parte Comune, per le istituzioni scolastiche si applicano al solo personale ausiliario, tecnico e amministrativo, mentre per il personale docente ed educativo varrà un’apposita disciplina (infra).
Nell’ordine, sono dettagliati gli Obblighi del dipendente (codice deontologico), le Sanzioni disciplinari, il Codice disciplinare; per poi concludersi con le figure della sospensione cautelare, con il rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, infine con la determinazione concordata della sanzione.
Per quanto attiene alle sanzioni disciplinari, un’apposita sequenza contrattuale dovrà prevedere:
– il licenziamento per molestie sessuali su studentesse e studenti affidati alla vigilanza del personale, anche se non sussistano gravità o reiterazione dei comportamenti, nonché per dichiarazioni false e mendaci che abbiano l’effetto di far conseguire un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale;
– un’autonoma sanzione per condotte e comportamenti non coerenti, anche nell’uso dei canali sociali informatici, con le finalità della comunità educante, nei rapporti con gli studenti e le studentesse.
2.3. Nuove sono altresì le Disposizioni particolari del Titolo IV : Congedi per le donne vittime di violenza (art. 18), Unioni civili (art. 19), Differenziazione premi individuali (art. 20), Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale (art. 21).
3. Le specifiche norme della Sezione Scuola si aprono con la conferma della contrattazione integrativa sui tre livelli: nazionale, regionale, di singola istituzione scolastica o educativa.
Mentre vengono ridistribuite – in conseguenza dei vincoli di legge medio tempore introdotti nell’ordinamento e già riferiti – le materie oggetto di contrattazione in senso stretto, vale a dire di obbligato accordo fra le parti, e quelle oggetto di informazione, quest’ultima peraltro propedeutica (e anche successiva) al confronto (supra).
Focalizzando l’attenzione sul livello di singola istituzione scolastica, la contrattazione integrativa in senso stretto (quale figura negoziale distinta sia dall’informazione che dall’introdotto confronto) riguarda:
– l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
– i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto;
– i criteri per l’attribuzione dei compensi accessori di cui all’art. 45, primo comma, del D. Lgs. 165/01, incluse la quote delle risorse relative all’alternanza scuola-lavoro e le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari;
– i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge 107/15;
– i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali e la determinazione del contingente per assicurare i servizi essenziali in caso di sciopero;
– i criteri della flessibilità oraria del personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
– i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale;
– i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio (c.d. diritto alla disconnessione);
– riflessi sulla qualità di lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica.
Apparentemente essa risulta potenziata rispetto alle sei materie figuranti nell’art. 6 , comma 2, lettere h-m, del CCNL 29.11.07. In realtà – al di là del fatto che trattasi, in larga parte, di studiata scomposizione di un medesimo nucleo contenutistico – è vero l’opposto, perché non sono più negoziabili le modalità, vale a dire la concreta adozione delle misure organizzative e di gestione del rapporto di lavoro, rimesse alla esclusiva competenza del dirigente scolastico.
3.1. L’apposito Titolo II, composto del solo art. 24, introduce la Comunità educante, richiamando esplicitamente il D. Lgs. 297/94, che però conosce la Comunità scolastica, interagente con la più vasta comunità sociale e civica, e i cui componenti sono gli stessi: dirigente scolastico, personale docente ed educativo, personale ATA, le famiglie, gli alunni-studenti; così come la stessa è la funzione, al di là del lessico aggiornato: operare ognuno, nella diversità dei ruoli, per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia (qui intesa sino al compimento della maggiore età), approvata dall’ONU il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell’ordinamento italiano.
Il nuovo termine – che nulla aggiunge e nulla toglie agli istituti già codificati dall’ordinamento giuridico – nel testo negoziale sembra essere stato coniato, come da dichiarazioni a latere delle sigle sindacali firmatarie, in chiave polemica con la Legge 107/15 e con i superpoteri da questa conferiti al dirigente scolastico: l’una e gli altri emblema di una visione aziendalistico-tecnocratica della scuola.
3.2. Il Titolo III, rubricato Area docenti, conferma l’attuale profilo professionale preordinato alla realizzazione del PTOF, così come le prestazioni contrattualmente esigibili nelle attività sia di insegnamento che funzionali all’insegnamento (sempre 40+40 ore, quivi collocandosi anche quelle impegnate per la formazione strutturale-permanente-obbligatoria, superate le quali si ha diritto alla retribuzione aggiuntiva).
Per quanto concerne la responsabilità disciplinare, vi è invece il rinvio ad un’apposita sessione negoziale, da concludere entro il mese di luglio 2018 e nel rispetto delle norme imperative di cui al D. Lgs. 165/01 e s.m.i., al fine di reprimere condotte antidoverose dell’insegnante ma non a sindacare, neppure indirettamente, la libertà d’insegnamento.
Nelle more permane la disciplina pubblicistica del D. Lgs. 297/94, con l’aggiunta delle due nuove tipologie sanzionatorie comuni a tutto il personale della scuola (ante, 2.2.).
3.3. Per il personale ATA (di cui al Titolo IV) le novità consistono:
– nella possibilità di usufruire dei tre giorni di permesso retribuiti per motivi personali e familiari anche ad ore (sino a 18 per anno scolastico), e così per i tre giorni di permesso ex Legge 104/92;
– nella possibilità di usufruire, sempre ad ore, di permessi aggiuntivi previsti da speciali disposizioni di legge, ovvero per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche, esami diagnostici.
4. Oltre ai cenni in epigrafe, in questa sede viene in rilievo la parte economica del contratto solo incidentalmente, per segnalare la dubbia compatibilità con la norma imperativa contenuta nella Legge 107/15, che destina annualmente le risorse, extracontrattuali, di 200 milioni di euro per il c.d. bonus premiale.
Dopo che nel testo negoziale è stata inserita la contrattazione dei criteri generali di determinazione degli inerenti compensi (ante), è stata concordata la riduzione dei predetti 200 milioni di 70 milioni per l’anno 2018, di 50 milioni per il 2019 e di 40 milioni a regime: che valgono ad incrementare la voce generalizzata della retribuzione professionale (RP), anche per i docenti con incarico a tempo determinato sino al 30 giugno o al 31 agosto.
Sono, queste ultime, risorse che si aggiungono a quelle del c.d. fondino di cui alla legge di stabilità per il 2018 (dieci milioni per il 2018, dieci per il 2019, dieci per il 2020) e a quelle detratte – stabilmente, a decorrere dall’a.s. 2018/19 – dal selettivo Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa: tutte parimenti generalizzate allo scopo di garantire al personale della scuola il menzionato incremento medio mensile lordo di 80 euro.
Riferimenti normativi
Decreto legislativo 150/09 e s.m.i.
CCNL – comparto scuola 29 novembre 2009
Legge 107/15

