Anagrafe delle prestazioni: le novità
Che cosa cambia nell’Anagrafe delle prestazioni dal 1 Gennaio 2018
di Marco Graziuso
Abstract
Novità dal 1° gennaio 2018 nell’inserimento degli incarichi in Anagrafe delle Prestazioni. Lo scopo è semplificare e razionalizzare gli adempimenti delle Pubbliche Amministrazioni relativi alla trasmissione dei dati e di rendere la comunicazione tempestiva, in linea con i paradigmi del controllo civico ispirati dall’Open Government.
Prendendo spunto dalle diapositive reperibili sul sito www.formez.it, presso cui si è svolto lo scorso 27 ottobre il webinar curato dal Dipartimento della Funzione Pubblica sulle novità riguardanti il procedimento dell’Anagrafe delle Prestazioni, si ritorna sugli aspetti più salienti e problematici, conseguenti anche al contenuto del nuovo art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 come novellato dall’art. 8 e dall’art. 22 comma 12 del D.Lgs. n. 75/2017, ampiamente trattato nel Dossier su La Riforma della Pubblica Amministrazione.
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Come già anticipato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la Circolare n. 1/2017, i dati comunicati da ciascuna Amministrazione Pubblica in Anagrafe delle Prestazioni saranno visibili a chiunque accedendo al sito www.consulentipubblici.gov.it.
La norma che impone la comunicazione dei dati alla banca dati Anagrafe delle prestazioni da parte delle pubbliche amministrazioni è il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art 53.
I dati che vengono pubblicati sono relativi a:
- incarichi a consulenti e collaboratori esterni alla Pubblica Amministrazione, che ricomprendono sia incarichi a soggetti fisici che a soggetti giuridici, a titolo oneroso.
- incarichi autorizzati o conferiti ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, che possono essere sia incarichi conferiti da un soggetto privato che da un soggetto pubblico e possono essere sia a titolo oneroso che gratuito.
Lo scopo è semplificare e razionalizzare gli adempimenti delle Pubbliche Amministrazioni relativi alla trasmissione dei dati e di rendere la comunicazione tempestiva, in linea con i paradigmi del controllo civico ispirati dall’Open Government
Nella banca dati Anagrafe delle prestazioni non è prevista la comunicazione degli incarichi conferiti ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali (ambito soggettivo).
E’ pure escluso l’obbligo di comunicazione alla banca dati Anagrafe delle prestazioni per le seguenti tipologie di incarichi conferiti a dipendenti pubblici:
- a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
- c) partecipazione a convegni e seminari;
- d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.
f-bis) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.
L’obbligo di comunicazione in Anagrafe delle Prestazioni vige per tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso
Va anche sottolineato che, ai sensi del comma 6 art. 53 D.Lgs. n. 165/2001, gli incarichi per i quali è previsto l’obbligo di comunicazione in Anagrafe delle Prestazioni sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.
Da aggiungere all’obbligo di comunicazione dei dati in Anagrafe Prestazioni, l’obbligo di pubblicare i dati relativi agli incarichi in Amministrazione Trasparente – Sezione Consulenti e collaboratori.
Come previsto dalla Delibera ANAC n. 1310/2016, sono da pubblicare anche:
- il curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo;
- l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.
Pertanto, a partire da gennaio 2018, l’Anagrafe delle Prestazioni presenterà le nuove modalità di comunicazione dei dati che possono essere così sintetizzate:
| Consulenti esterni | Eliminazione della dichiarazione semestraleL’inserimento dei dati dell’incarico va fatto tempestivamente, allegando curriculum, attestazioni, sito e link di pubblicazione. |
| Dipendenti | Eliminazione invio dichiarazione negativaEliminazione dichiarazione di accompagnamentoL’inserimento dati dell’incarico va fatto entro 15 giorni, indicando sito e link di pubblicazione. |
Per quanto riguarda l’aspetto privacy eventualmente correlato alla pubblicazione in Amministrazione Trasparente del curriculum vitae del personale esterno, non vi sono elementi ostativi alla sua integrale pubblicazione, in quanto tale pubblicazione è prevista da una disposizione legislativa.
Infatti, le istituzioni scolastiche possono trattare solamente i dati personali necessari al perseguimento
di specifiche finalità istituzionali oppure quelli espressamente previsti dalla normativa di settore.
Per tali trattamenti, non si è tenuti a chiedere il consenso degli interessati, essendo sufficiente fornire l’informativa.
Il Codice della privacy non richiede che si acquisisca il consenso quando il trattamento dei dati è previsto da un obbligo di legge.
Pertanto, non vi è violazione della privacy, come ad esempio la diffusione in Amministrazione Trasparente dei dati personali inseriti nel curriculum, in presenza di una idonea base normativa, quale l’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e la Delibera ANAC 1310/2016, da citare all’interno del contratto sottoscritto con il personale.
Si propone, infine, una sintesi dei casi più frequenti, anche in considerazione delle attività correlate alla realizzazione dei progetti PON, al momento oggetto di particolare attenzione da parte delle Istituzioni scolastiche.
Fonti normative
D.Lgs. n. 165/2001 art.53 novellato dall’art. 8 e dall’art. 22 comma 12 del D.Lgs. 75/2017
D.Lgs. n. 33/2013 art. 15 e art.18
Linee guida ANAC sulla pubblicazione e la qualità dei dati pubblici:
Determinazione n. 1310 del 28/12/2016 – Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016
Delibera n. 50 del 04 luglio 2013: “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” in merito alla qualità dei dati e ai formati.
| Dirigente Scolastico | Per l’attività di direzione e coordinamento del Progetto va richiesta l’autorizzazione e l’incarico va inserito in Anagrafe Prestazioni. |
| Personale docente | Per attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza, l’incarico non va inserito in Anagrafe Prestazioni.Va invece inserito in Anagrafe Prestazioni l’Incarico di Tutor, Referente Valutazione, e ogni altro incarico non compreso nei compiti e doveri d’ufficio. |
| Personale ATA | Per attività di supporto amministrativo e servizi generali, l’incarico non va inserito in Anagrafe Prestazioni, in quanto rientrante nei compiti e doveri d’ufficio.Va inserito ogni altro incarico non compreso nei compiti e doveri d’ufficio. |
| Personale esterno | Per attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza, l’incarico non va inserito in Anagrafe Prestazioni.Per ogni altro incarico, previa autorizzazione se dipendente pubblico, occorre procedere con l’inserimento dei dati in Anagrafe Prestazioni. |


