Anagrafica progetti PON: tutelare la privacy degli alunni
Docenti e tutor possono inserire dati sugli studenti partecipanti da postazioni che non siano quelle scolastiche?
Abstract
L’autore del quesito, un insegnante di scuola media, coinvolto nell’organizzazione di progetti PON sull’inclusione scolastica, deve compilare i registri elettronici necessari, inserendo i i dati anagrafici degli alunni partecipanti. Chiede se è possibile farlo a casa o se, come sostiene il DS della sua scuola, lavorando su dati sensibili fuori dall’edificio scolastico, violerebbe la privacy degli alunni.
Il quesito è stato inviato da un insegnante di materie letterarie d’una scuola secondaria di I grado, al quale è stata affidata la funzione di tutor in uno, o in più d’uno, dei diversi moduli orari d’un PON sull’inclusione scolastica. La sua funzione, precisa il docente tutor, consiste in una specie di registro elettronico, fatto dagli insegnanti referenti del modulo, dove devono inserire i dati anagrafici degli alunni iscritti, data di nascita e luogo di nascita. Il nostro preside – aggiunge il docente – vuole che tutto il lavoro sia svolto a scuola. Sarebbe, invece, intenzione del professore procedere alla sistemazione dei previsti registri operando da un suo computer domestico. Il Preside si oppone alla realizzazione di questa pretesa per ragioni di tutela della privacy.
Si osserva al riguardo, che da qualche decennio si valuta, in sede ministeriale e nell’ARAN, la possibilità che si definisca un quadro sufficientemente univoco del lavoro a domicilio. Oggi, però, è ancora in uno stadio indefinito.
Vero è che è tutt’altro che da non condividere la cautela del Dirigente scolastico nel venire incontro al desiderio dell’autore del quesito, di inserire dal computer della sua abilitazione i dati personali degli alunni che parteciperanno ai PON.
Basterebbe aver riguardo al Decreto legislativo n. 196, del 30 giugno 2009 (è il Codice in materia di protezione dei dati personali, aggiornato dalla legge n. 675 del 31.11.2006), il quale, fra le misure di sicurezza, prevede la redazione del Documento Programmatico per la sicurezza (D.P.S.), documento questo che contempla una puntuale descrizione delle figure alle quali, in vario grado, sono affidate funzioni e mansioni dirette ad assicurare che il trattamento dei dati personali nelle segreterie delle scuola, come nella complessiva struttura scolastica, avvenga in forme tali che si possano agevolmente individuare casi di violazione delle norme sullo stesso trattamento dei dati.
La vigilanza che compete al titolare del trattamento dei dati, rappresentato dal legale rappresentante della scuola, si coordina con le funzioni del responsabile del trattamento (generalmente vi è designato il Dsga) e si riflette sulle mansioni affidate agli incaricati del trattamento, i quali, per la generalità dei procedimenti amministrativi, sono gli assistenti amministrativi, ma in talune funzioni – è quel che accade nei PON – è prevista l’opera degli insegnanti-tutor.
Il Documento Programmatico per la Sicurezza assicura la tracciabilità di tutte le procedure che impegnano i terminali del sistema stesso, operanti nelle scuole
Per quel che riguarda, in particolare, il quesito, si deve tener conto che il D.P.S. è finalizzato ad assicurare la tracciabilità di tutte le procedure che impegnano i terminali del sistema stesso, operanti nelle scuole. L’assegnazione dei dati indentificativi e della password, assegnate ad ogni operatore devono garantire che nessun altro operatore può applicarsi al computer assegnato al singolo incaricato del trattamento.
Nei locali della scuola, il titolare del trattamento dati, come pure il responsabile, potrà agevolmente controllare che l’operatore al terminale informatico, che sia stato obbligato a lasciare occasionalmente la postazione, avrà disattivato il computer; non potrebbe fare altrettanto il dirigente, se avesse autorizzato il dipendente, assistente amministrativo, o docente tutor che sia, ad operare sulle specifiche piattaforme del SIDI dal computer della sua abitazione.
E’ doveroso aver riguardo, infine, alle diverse forme di responsabilità che incombono sugli operatori e sui responsabili del trattamento dati; essi, infatti, possono incorrere in illeciti amministrativi, civili e, persino, penali.
Si conferma, perciò, la piena fondatezza della mancata autorizzazione all’immissione dei dati personali degli alunni dal computer della propria casa.
Riferimenti normativi
D.lgs. 30 giugno 2009, n. 196 ss. mm. ii.

