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Valutazione dei servizi: la cassazione sblocca il 2013

ABSTRACT: Con il dovuto distinguo tra riconoscimento economico ed effetti giuridici, la Cassazione ha sancito il diritto alla progressione stipendiale senza l’interruzione dell’anno 2013, disposta dall’ art. 9 del DL 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010, allo scopo del contenimento della spesa pubblica.

di Agata Scarafilo

Con una recente sentenza della Cassazione (numero sezionale 1337/2024), pubblicata l’11 giugno 2024, i giudici ermellini hanno riconosciuto ad una docente lo sblocco ai fini della carriera dell’anno 2013, rigettando il ricorso (iscritto al numero 38430/2019) del MIUR (ora Ministero dell’Istruzione e del Merito) e confermando, dunque, la sentenza n. 2487/2019 della Corte d’appello di Bologna.

Si tratta, in sintesi, del riconoscimento del diritto a maturare la progressione stipendiale dovuta senza alcuna interruzione, attesa la perdurante vigenza del blocco contrattuale disposto per tutto il personale scolastico (docenti ed ATA) allo scopo del contenimento della spesa pubblica (art. 9 del Decreto-Legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122).

La sentenza detta un principio fondamentale distinguendo il blocco degli effetti economici (sufficienti per il raggiungimento dello scopo del contenimento della spesa) dal blocco degli effetti sulla carriera, ossia sulla progressione. Si sancisce, così, il diritto dello sblocco del 2013 ai fini del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento.

Ricordiamo che attualmente le fasce stipendiali per il personale scolastico sono 6: fascia “0” da 0 a 8; fascia “9” da 9 a 14; fascia “15” da 15 a 20; fascia “21” da 21 a 27; fascia “28” che va da 28 a 34; fascia 35 che va da 35 fino alla pensione.

Pertanto, se oggi il blocco del 2013, nonostante la continuità del servizio, ritarda di un anno il passaggio nella fascia stipendiale, la sentenza della citata Cassazione riconosce, in buona sostanza, il riconoscimento di tale passaggio lì dove gli anni sono sufficienti, compreso il 2013, alla maturazione del diritto.

A parere di chi scrive, la sentenza ha, da una parte, una portata di legittimazione (inteso in modo costituzionalmente coerente, in linea con le plurime sentenze della Corte costituzionale in materia) del provvedimento del blocco esclusivamente per gli aspetti di natura economica e relativamente al solo periodo per il quale la norma è stata introdotta, ma non escludere, dall’altra parte, che produca, nel medesimo arco di tempo, le differenze di retributive derivanti dalla progressione economica che consente di passare ad una fascia stipendiale successiva.

Il motivo del ricorso è stato così rubricato: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento all’art. 673 del D. Lgs n. 297 del 1994, nonché del D.L. n. 3del 23.01.2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 19.03.2014

Sentenze positive in tal senso non sono nuove nell’archivio giurisprudenziale. Infatti anche al la Corte d’Appello di Firenze con sentenza n. 66 nell’udienza del 30 gennaio 2024 ha sancito il diritto del personale della scuola ad avere riconosciuto l’anno 2013. La sentenza ha fatto seguito a quella del Tribunale di Marsala (sentenza n. 104 del 21/02/2023) che ha affermato, anch’essa, il diritto alla progressione stipendiale dovuta senza alcuna interruzione, attesa la perdurante vigenza del blocco contrattuale.

Cosa accadrà ora?

È appena il caso di ricordare che in Italia la Corte Suprema di Cassazione è al vertice della giurisdizione ordinaria. Tra le principali funzioni che le sono attribuite vi è quella di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni. Pertanto la sentenza, di cui si è trattato con il presente contributo, avendo in sé funzione nomofilattica ed unificatrice (come tutte le sentenze della Cassazione) aprirà di certo la strada all’acquisizione di un diritto per 11 anni negato al personale del mondo della Scuola.

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