Assegnazione dei docenti alle classi: il potere degli organi collegiali e del DS
Il commento dell’Ordinanza n. 11548/2020 della Corte di Cassazione sul “peso” delle delibere degli organi collegiali in rapporto al potere del dirigente scolastico
di Agata Scarafilo
ABSTRACT
La Suprema Corte di Cassazione, con una recente sentenza, dà ragione ad una docente affermando che il Dirigente scolastico, pur nell’ambito dei suoi autonomi poteri di gestione del personale, è tenuto al rispetto delle delibere degli Organi collegiali in tema di assegnazione dei docenti alle classi, ponendo, di fatto, un limite al potere discrezionale assoluto del DS.
Il Dirigente scolastico non può derogare alle delibere degli Organi collegiali ed avvalersi unicamente del suo potere discrezionale nell’assegnare i docenti alle classi. A confermarlo, se non bastasse tutta la normativa afferente al caso ed il dovuto distinguo tra discrezionalità assoluta e relativa, è la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con la recente Ordinanza n. 11548/2020. La Suprema Corte ha, infatti, evidenziato che il docente vanta un interesse diretto al rispetto del principio di continuità didattica deliberato dal Collegio dei docenti, confermando, in buona sostanza, quanto aveva già stabilito la Corte d’Appello che, in riforma della sentenza del Tribunale di primo grado, aveva accolto il ricorso di una docente di ruolo del MIUR, titolare di cattedra presso un Liceo Artistico Statale. Già in quella occasione la Corte d’Appello aveva dichiarato l’illegittimità del provvedimento del Dirigente scolastico che, avvalendosi unicamente del potere discrezionale, aveva assegnato alcune ore di lezione in una classe ad un’altra docente che, nell’anno scolastico precedente, erano state assegnate alla ricorrente.
Bisogna osservare che la Corte stravolge, non poco, l’interpretazione diffusa, ed in un primo momento anche confermata dal Tribunale, della continuità didattica legata agli alunni, in base alla quale non sorgerebbe alcuna posizione di diritto soggettivo in capo ai docenti. Nel caso specifico, il Dirigente scolastico si è difeso ritenendo di detenere un potere esecutivo derivante dall’art. 4 del D.Lgs n. 165/2001 e dal D.Lgs n. 150/2009 e che, in relazione a tale potere, poteva assegnare i docenti alle classi senza consultare gli Organi collegiali, i quali, stando a questa interpretazione, non avrebbero carattere imperativo.
Invece, già la Corte d’Appello aveva accolto il ricorso, con sentenza n. 40/2015, ritualmente impugnata dal Ministero e dall’Istituto di servizio di fronte alla Corte di Cassazione, che con sentenza definitiva conferma la sentenza della Corte d’Appello e rigetta, quindi, il ricorso, dando pienamente ragione alla docente ricorrente, legittimandola.
Così, emerge nella sentenza che “nel pubblico impiego contrattualizzato sussiste il diritto del dipendente alla conformazione della azione della amministrazione agli obblighi di correttezza e buona fede, che possono specificarsi anche in regole procedimentali; la violazione di tali regole può dunque essere fatta valere dal dipendente in se stessa, senza che egli abbia l’onere di provare che le determinazioni della amministrazione, ove rispettose delle suddette regole, sarebbero state a lui favorevoli”.
Ad avviso della Corte, dunque, “la ricorrente ben poteva far valere la violazione delle regole procedimentali fissate per l’assegnazione ai docenti delle classi dal combinato disposto degli articoli 7,10, 396 del Decreto Legislativo 297/94 e 25 del Decreto Legislativo 165/2001, senza che a ciò fosse di ostacolo né la autonomia del dirigente scolastico nella attuazione dei criteri generali fissati dal Consiglio di Istituto né il carattere non vincolante del parere del Collegio dei docenti”.
Ricordiamo che l’art. 396, comma 2, lett. d), del D. Lgs. n. 297/1994 stabilisce che al personale direttivo compete “procedere alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti (…) sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di circolo o d’Istituto e delle proposte del Collegio dei docenti”. Pertanto, la norma prevede espressamente che l’assegnazione dei docenti avvenga nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Circolo o d’Istituto e che il Collegio dei Docenti debba essere convocato per la formulazione delle proposte per la formazione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti.
La Suprema corte di Cassazione evidenzia che la docente aveva un interesse concreto ed attuale alla dichiarazione di inefficacia e/o nullità del provvedimento del Dirigente scolastico di assegnazione delle cattedre, derivante dalla sua qualità di docente dell’Istituto e dall’interesse diretto al rispetto del principio di continuità didattica deliberato dal Collegio dei docenti, che le derivava dall’insegnamento svolto in alcune classi nel precedente anno scolastico.
In sintesi, il Dirigente scolastico, pur nell’ambito dei suoi autonomi poteri di gestione del personale, è tenuto al rispetto delle delibere degli Organi collegiali.
Norme di riferimento

