Riforma del sistema di reclutamento e formazione degli insegnanti
Analisi del Decreto legge n. 36, approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2022
di Fabio Scrimitore
Abstract
Non vi è dubbio che l’intento del recente decreto-legge, di riformare il sistema di reclutamento degli insegnanti di scuola secondaria, inquadrandoli nei rispettivi ruoli e formandoli in servizio, avrebbe ricevuto il plauso del Principe di Salina, del buon Giuseppe Tomasi di Lampedusa, ma sarà apprezzato ancora di più dai docenti di pedagogia, psicologia e didattica degli atenei, che ne trarranno motivo per arricchire, con il loro apporto scientifico, i corsi di laurea frequentati da coloro che intendono dedicarsi all’insegnamento.
Si era in attesa che giungessero tutti i componenti del Comitato scientifico della SSIS, la storica Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento nella Scuola secondaria di primo e secondo grado. Era il giugno del 1999, data, questa, che avrebbe segnato l’inizio delle attività formative che avrebbero consentito ai neo-laureati di abilitarsi all’insegnamento nelle scuole secondarie sino all’anno 2008/09; per gli anni successivi vi avrebbero provveduto altre istituzioni scientifico-didattiche, quali i PAS e i TFA.
Nella sala della riunione dell’Ufficio scolastico regionale i due cattedratici attendevano i colleghi del comitato, intrattenendosi dialetticamente sulle possibilità di successo che avrebbe riscosso la neonata SSIS. Il meno giovane dei cattedratici era titolare di analisi due al politecnico della città capoluogo regionale, il più giovane insegnava pedagogia sperimentale in un altro ateneo della Regione.
“In conclusione – esclamò in tono poco cattedratico l’attempato professore di analisi due, rivolgendosi al più giovane collega di pedagogia –, tu mi vorresti dire che, per fare apprendere la matematica agli studenti d’un liceo, oppure a quelli d’una scuola media, dovrei rivolgermi ad un pedagogista, per farmene suggerire il metodo”.
L’arrivo degli altri componenti del comitato scientifico assegnò alle osservazioni del matematico il classico esito della domanda retorica, lo stesso esito che da quegli anni continuano ad avere le domande di tanta parte di coloro che hanno frequentato o frequentano i corsi di laurea, nella prospettiva di dedicarsi all’insegnamento nelle scuole secondarie ed alle analoghe domande di coloro che si pongono in tale prospettiva dopo aver concluso gli studi accademici conseguendo la laurea.
Infatti, c’è stato un tempo in cui la molla che spingeva molti giovani ad iscriversi all’università era costituita dall’amore che gli insegnanti delle scuole secondarie riuscivano a far nascere, o a rinvigorire, nell’animo dei loro studenti per l’approfondimento della materia verso la quale costoro si sentivano portati, allo stesso modo in cui la persona che sia bene intonata tende a frequentare il conservatorio di musica. Lo ricorda l’insegnante di matematica il quale, chiamato, dopo il suo pensionamento dall’istituto magistrale cittadino, dal gestore d’una scuola paritaria di ispirazione cattolica a salire in cattedra nel corso dell’anno scolastico, alternava le dimostrazioni dei teoremi di trigonometria che faceva sulla tradizionale lavagna ad un continuo, veloce andirivieni fra le file dei banchi dell’aula, con il gessetto fra le dita, per aiutare le studentesse e gli studenti ad osservare con attenzione le componenti della figura che esprimeva le funzioni trigonometriche da lui disegnate, per farne capire le correlazioni logiche che non erano intuitivamente percepibili. Si associa al ricordo di quel fortunato insegnante di matematica del Magistrale la passione per le lettere che spinse lo studente dell’istituto tecnico commerciale della stessa cittadina ad iscriversi al corso di laurea in lettere moderne, tradendo in tal modo la destinazione professionale propria del diploma di ragioniere per coltivare l’amore per le lettere che gli aveva ravvivato il suo insegnante di italiano e storia, regalandogli i libri di testo che la sua famiglia non poteva permettersi di acquistare.
Rende ancora attuale tale domanda la ferma determinazione con la quale il Ministro Patrizio Bianchi ha convinto il Consiglio dei Ministri ad approfittare dell’occasione offerta dall’urgenza imposta dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) per rifondare, emanando un unico testo legislativo, il sistema di reclutamento e formazione in servizio di coloro che intendano dedicarsi all’insegnamento nella scuola secondaria.
Se il professore di analisi due dello storico comitato scientifico della SSIS del 1999/2000 leggerà il testo del Decreto-legge n. 36, approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2022, probabilmente si sentirà alquanto deluso perché non potrà non trarne la conclusione che fa ritenere ormai verità accettata dalla direzione politica dello Stato il principio che nella società della conoscenza, quale è quella in cui viviamo oggi, anche un laureato in una delle tante discipline definite dure per l’estrema concettualizzazione delle loro argomentazioni, quali la fisica, la matematica e la chimica, dovrà convincersi che, per fare apprendere ai pre-adolescenti ed agli adolescenti delle scuole secondarie le rigorosissime strutture delle discipline che hanno appassionato Euclide, Archimede, Newton, Lavoisier, Dalton, Einstein ed Heisemberg, non sono sufficienti gli apporti scientifici dei corsi di studio corrispondenti alle attuali lauree magistrali.
Lo può attestare una sinteticissima riflessione sulle metodologie didattiche applicate dagli insegnanti che nel tempo si sono succeduti nelle aule.
L’ottimo libro del pedagogista Angelo Semeraro, “Calipso, la nasconditrice. L’educazione nell’età della comunicazione illimitata”, racconta che, nella Grecia pre-classica, l’insegnamento alle nuove generazioni era una vera e propria arte mistica d’origine divina, che precludeva al maestro la possibilità di mostrarsi ai suoi discepoli durante la lezione affinché non fosse violata l’origine divina della conoscenza. Fra le colonne delle Tavole Palatine, che annunciavano al viandante il suo arrivo a Metaponto, nascosto dietro ad un drappo scuro, Pitagora insegnava ai suoi discepoli le relazioni fra i misteriosi numeri e fra i punti, le rette, i piani ed i solidi regolari.
Euclide lacerò quel drappo insegnando, così, ai suoi discepoli il fascino della dimostrazione logica.
Al tramonto del Medioevo, le emergenti classi borghesi, composte dagli esercenti le professioni liberali e dai beneficiari dei profitti tratti dai crescenti scambi commerciali, delegavano ad insegnanti professionisti la funzione educativa, facendo apprendere ai discendenti della nuova borghesia, riuniti nelle aule dei collegi rinascimentali, le conoscenze formali dei nuovi saperi disciplinari in cui stavano confluendo le classiche materie del trivio e del quadrivio.
Molto tempo dopo, in qualcuno dei libri di testo della scuola elementare si poteva leggere che l’eminente storico del settecento, Ludovico Antonio Muratori, avrebbe partecipato più che proficuamente alle lezioni della scuola elementare del suo paese, Vignola, restando all’esterno dell’aula e vigilando contemporaneamente il suo gregge al pascolo. La sua genialità gli avrebbe consentito l’esercizio di una sorta di didattica a distanza ante litteram.
Il secolo dei lumi riconobbe alle generazioni del tempo il diritto alla conoscenza gratuita, obbligando lo Stato ad assumersene l’onere.
L’art. 3 della Costituzione Repubblicana ha poi proclamato l’obbligo del legislatore ordinario di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana.
L’art. 7 della Legge 4 agosto 1977, n. 517 volle che: “Al fine di agevolare l’attuazione del diritto allo studio e la piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche di integrazione, anche a carattere interdisciplinare, organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse, ed iniziative di sostegno, anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni”.
Se l’evoluzione dell’umanità avesse anticipato ai primi anni del secondo dopoguerra i tempi di sviluppo che si stanno vivendo in questi decenni, la professoressa di matematica, sempre di nero vestita per esigenze d’austera eleganza, avrebbe avuto modo di aggiungere alle sue solide cognizioni matematiche la sensibilità necessaria per analizzare la delicatezza dell’animo dello studentino dell’ultimo banco, e probabilmente non ne avrebbe concluso l’interrogazione con le aspre parole: “Ciuccio, vai al posto!”.
E, altrettanto probabilmente, il bravissimo professore di latino e greco non avrebbe chiamato davanti alla sopraelevata cattedra, per il terzo giorno consecutivo, lo studente del secondo banco affinché commentasse gli intimidenti esametri dell’Antigone di Sofocle.
Ne sono trascorse di lezioni in aula, impartite ad alunni ai quali gli ordinamenti scolastici imponevano di apprendere i precetti ricevuti dai loro insegnanti quasi allo stesso modo in cui nelle cellette esagonali delle arnie le piccole larve delle api attingono il polline recato loro dalle generose api operaie.
Le ricerche condotte dagli psicologi dell’apprendimento e dai pedagogisti hanno contribuito ormai da molti decenni a dare alle sezioni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria l’immagine arcadica dell’aiuola composta da fiori, tutti egualmente attraenti per la diversità dei colori dei loro petali, ed hanno suggerito alle insegnanti di questi ordini scolastici lo stile del giardiniere, che ad ogni fiore dell’aiuola assicura la luce, l’acqua e gli integratori corrispondenti alle sue necessità.
E consimili stili professionali, pur con gli adattamenti imposti dalla preadolescenza, dal 1997 la Legge n. 517 ha fatto assumere agli insegnanti della scuola secondaria di primo grado.
Infine, il dovere sociale di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle differenze e dell’identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, ha orientato gradualmente gli insegnanti dei licei, insieme a quelli degli istituti tecnici e professionali, ad adottare metodi di insegnamento che consentono di considerare i diversi discenti della classe nella singolarità dei loro stili di apprendimento, dipendenti in vario modo dalle loro attitudini logiche, nonché dai condizionamenti indotti dalla loro sensibilità emotiva.
Appare perciò pienamente apprezzabile la fermezza con cui il Ministro Patrizio Bianchi ha insistito nel proporre l’avvio dell’iter per l’istituzione di un sistema ordinario di formazione iniziale, per coloro che intendano dedicarsi all’insegnamento nella scuola secondaria, che arricchisca il fondamentale background scientifico specifico dei saperi disciplinari che compongono i piani di studio delle istituzioni educative dei due gradi della scuola secondaria, con l’acquisizione delle competenze d’indole psico-pedagodica e metodologica necessarie affinché il rapporto di insegnamento-apprendimento possa adattarsi alle specificità psico-fisiche dei discenti.
Modello integrato di formazione iniziale e di abilitazione
Le sopra esposte considerazioni costituiscono il fondamento dell’iniziativa del Ministro Bianchi di rafforzare la componente psico-pedagogica della professionalità di coloro che intendono dedicarsi all’insegnamento, elevando da 24 a 60 il numero dei crediti formativi universitari necessari per salire in una delle tante cattedre delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Questi crediti potranno essere ottenuti, come è stato sino ad oggi, conseguendo la laurea triennale e successivamente la laurea magistrale, oppure la laurea magistrale a ciclo unico.
La frequenza dei 60 crediti universitari sarà finalizzata a far acquisire agli aspiranti insegnanti delle scuole secondarie elevate competenze linguistiche e digitali, unitamente a quelle teoriche e pratiche, proprie degli ambiti della pedagogia, e alle metodologie e tecnologie didattiche. Il percorso accademico si concluderà con un esame finale, consistente in una prova scritta ed in una lezione simulata, il cui esito positivo consentirà di ottenere l’abilitazione all’insegnamento.
Accesso ai ruoli della scuola secondaria
Concorso pubblico nazionale a cadenza annuale ed a base regionale
Al concorso potranno accedere:
coloro che avranno concluso, con il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, il percorso di formazione iniziale sopra esposto;
coloro che avranno prestato servizio presso istituzioni scolastiche statali per almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti; costoro potranno accedere ai concorsi, pur non essendo in possesso di abilitazione.
Sino al 31 dicembre 2024 vigerà una fase transitoria, che consentirà di partecipare al concorso annuale a coloro che avranno conseguito almeno 30 crediti formativi universitari del loro percorso universitario di formazione iniziale, ma a condizione che parte di tali c.f.u. siano di tirocinio diretto.
Anno di prova e immissione in ruolo
Non vi sono sostanziali novità rispetto alla legislazione attualmente vigente.
Così come avviene ancora, il futuro vincitore del concorso si sottoporrà ad un periodo di prova annuale per almeno centottanta giorni, centoventi dei quali dovranno averlo visto impegnato in attività didattiche.
Come accade anche oggi, il superamento del periodo di prova del docente neo-vincitore avverrà dopo che egli avrà sostenuto un test finale. Sulla base, poi, di un’istruttoria svolta dal tutor, il professore sarà valutato dal dirigente scolastico, che vi provvederà dopo aver sentito il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti.
In seguito al superamento del periodo di prova, il docente verrà confermato in ruolo, restando titolare nella stessa scuola nella quale avrà superato il periodo di prova; vi manterrà il medesimo tipo di posto e la stessa classe di concorso per i due anni successivi a quello in cui avrà svolto la prova.
Al concorso, come si è già scritto, potranno partecipare anche candidati che non posseggano i prescritti sessanta crediti formativi universitari, ma che abbiano conseguito la laurea specifica prevista per accedere al concorso e abbiano maturato tre anni di servizio di insegnamento, prestato nell’ultimo quinquennio in scuole statali.
Se verranno dichiarati vincitori del concorso, questi candidati stipuleranno con l’Ufficio scolastico regionale un contratto a tempo determinato, di durata annuale, e saranno tenuti ad acquisire, con oneri a loro carico, trenta crediti formativi universitari (non sessanta) del percorso universitario di formazione iniziale. Concluso tale percorso con i trenta CUF, e superata la prescritta prova scritta e la successiva lezione simulata, questi candidati conseguiranno l’abilitazione e saranno ammessi a sostenere l’anno di prova, il cui esito positivo determinerà la loro effettiva immissione in ruolo.
Sino al 31 dicembre 2024 – è definita, questa, fase transitoria – potranno partecipare al concorso anche candidati che abbiano conseguito almeno trenta crediti formativi universitari del loro percorso accademico. Se saranno dichiarati vincitori, questi candidati sottoscriveranno individualmente il contratto annuale; dovranno poi completare il loro percorso formativo iniziale, conseguendo i prescritti trenta crediti formativi mancanti. Espletata felicemente la prova scritta finale del loro percorso universitario e la lezione simulata, questi candidati conseguiranno l’abilitazione all’insegnamento; saranno quindi sottoposti al periodo di prova annuale, superato il quale, stipuleranno il contratto a tempo indeterminato.
Sistema di formazione continua in itinere incentivata
Il nuovo sistema di formazione degli insegnanti è incentrato sul principio che la formazione continua è un dovere del personale scolastico che si esplica all’interno dell’orario di servizio e si incentra sulle competenze digitali e sull’uso critico e responsabile degli strumenti digitali.
Sarà adottato, poi, un sistema di aggiornamento e formazione con una pianificazione su base triennale, articolato in percorsi di formazione di durata almeno triennale, che consentirà agli insegnanti di acquisire conoscenze e competenze per progettare la didattica con strumenti e metodi innovativi. Tanto avverrà non prima dell’anno scolastico 2023/24.
I percorsi di formazione saranno definiti dalla Scuola di alta formazione, la quale sarà chiamata ad adottare le necessarie linee di indirizzo in materia, ma anche a definire l’iter per accreditare e verificare le strutture che dovranno organizzare i corsi di formazione e aggiornamento della massima qualità.
Ne saranno parti integranti le attività di progettazione, di mentoring o di coaching a supporto degli studenti, affinché costoro possano raggiungere gli obiettivi specifici di apprendimento anche mediante la sperimentazione di nuove modalità didattiche che il docente svolgerà settimanalmente in ore aggiuntive rispetto a quelle di didattica in aula.
Secondo quanto si legge nel testo dell’Atto di indirizzo per le attività di contrattazione finalizzate alla formazione, approvato dal Consiglio dei Ministri, il Contratto collettivo nazionale di lavoro potrà prevedere un numero di ore di formazione obbligatoria, che dovrebbero essere finalizzate, ovviamente con il concorso dei sindacati chiamati a partecipare alla contrattazione e nel rispetto delle competenze funzionali degli Organi collegiali della scuola, alla formazione dei docenti, con particolare riferimento alle metodologie didattiche innovative ed alle già citate competenze linguistiche e digitali, nonché al conseguente miglioramento delle competenze informatiche, oltre che al miglioramento delle competenze digitali finalizzate all’utilizzo degli strumenti informatici collegati al lavoro amministrativo. Ci si attende che il novellando Contratto collettivo, pur riconoscendo le ore di formazione come orario di lavoro, confermi le vigenti norme contrattuali, secondo le quali le ore di formazione devono essere fruite al di fuori dell’orario delle lezioni, mediante la flessibilità dell’orario d’obbligo di insegnamento. Diventa particolarmente significativa l’attesa ministeriale che le prossime clausole contrattuali prevedano modalità idonee affinché le attività di formazione in servizio certificate possano collegarsi al riconoscimento delle competenze maturate nel contesto dello sviluppo della carriera professionale.
La Scuola di Alta formazione dell’istruzione del sistema nazionale pubblico di formazione, istituita dal sopra citato decreto-legge, definirà i suddetti percorsi di formazione degli insegnanti, avvalendosi del supporto dell’INVALSI e dell’INDIRE. La Scuola avrà sede nella Capitale; il medesimo decreto-legge le assegna la funzione di dirigere ed indirizzare le attività formative dei dirigenti scolastici, insieme con quelle dei direttori dei servizi generali ed amministrativi e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
L’organo di vertice della Scuola sarà il Presidente, che potrà essere scelto dal Ministro per un quadriennio, confermabile una sola volta, fra i cattedratici universitari, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure fra gli avvocati dello Stato e fra gli alti dirigenti dello Stato. Spetterà al Presidente presiedere il Comitato di indirizzo, in carica per un triennio, che sarà composto da cinque membri, tra i quali, il Presidenti dell’INDIRE e dell’INVALSI, ai quali si aggiungeranno due personalità di alta qualificazione professionale.
Il Comitato scientifico internazionale sarà formato da sette membri e rimarrà in carica per quattro anni.
Conclusione
Il decreto-legge sul quale ci si è soffermati non accoglie tutte le istanze sindacali; in particolare, non dedica molta attenzione all’annoso problema del precariato, cioè delle migliaia di insegnanti a tempo determinato, privi di abilitazione, che da anni consentono al sistema scolastico di continuare ad espletare apprezzabilmente la sua funzione.
Il diritto di partecipare al concorso dei precari che hanno insegnato per tre anni nell’ultimo quinquennio, con l’obbligo di acquisire a proprie spese i prescritti sessanta c.f.u. prima che possano sottoscrivere un contratto a tempo indeterminato e, insieme, il diritto dell’altra categoria di aspiranti docenti che abbiano almeno trenta c.f.u., di partecipare al concorso nella fase transitoria che si concluderà entro il 31.12.2024, appare troppo poco generoso. L’interesse dei sindacati sembra essere quello di riuscire a far modificare il testo del decreto nel corso dell’iter dei sessanta giorni entro i quali deve essere convertito in legge, con la previsione di ulteriori percorsi abilitanti, riservati ai precari, e d’una procedura semplificata di accesso al ruolo, che potrebbe consistere in una prova pratica.
Gli stessi sindacati sembrano orientati a chiedere ai parlamentari la semplificazione dell’impegnativo percorso delineato nel decreto-legge, che, per l’immissione in ruolo, prevede, in successione, l’acquisizione di sessanta crediti, prove in uscita, scritte e orali, prove concorsuali e test di conferma dell’anno di prova.
La loro mobilitazione, con iniziative e assemblee che presto potrebbero sfociare in proteste e scioperi, induce a sospendere ogni valutazione sulla corrispondenza della suddetta norma alle diverse attese del variegato mondo della scuola docente e dell’intera cittadinanza.
Fonti normative
Decreto legge n. 36, approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2022

