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Assenze per malattia: casi particolari legati al computo del sabato e della domenica o della giornata libera

Analisi delle varie casistiche in base alle indicazioni della Ragioneria Territoriale dello Stato, del Dipartimento della Funzione Pubblica e dell’Aran

di Agata Scarafilo

Abstract Spesso nelle segreterie scolastiche ci si chiede se, nel caso di due distinti periodi di assenza,  vadano computati anche il sabato (regime di settimana corta), la domenica o/e la giornata libera (per il docente)  tra due congedi per malattia. A chiarire le varie casistiche sono intervenuti in questi anni la Ragioneria Territoriale dello Stato, il Dipartimento della Funzione Pubblica e l’Aran.  

Capita spesso che il personale scolastico usufruisca del congedo per malattia presentando certificati medici che giustificano l’assenza dal lunedì al venerdì di una settimana, escludendo così  il sabato e la domenica (es., regime di settimana corta), per poi produrre un ulteriore certificato dal lunedì  successivo. La domanda nelle segreterie, specie se i due certificati sono stati redatti da due medici differenti (es., medico curante e medico specialista), sorge spontanea:

I giorni di sabato e domenica intercorrenti tra due periodi di congedo per malattia non coperti da certificato come vanno conteggiati?

In merito si è espressa più volte sia la Ragioneria Generale dello Stato (vedasi nota prot. n.101446 del 17/07/1997, nota prot. n.108127 del 15/6/1999, nota prot. n. 126427 del 16 gennaio 2009, richiesta di parere prot. n. 58988 del 12 giugno 2009), il Dipartimento della funzione Pubblica (parere n. 4742 del 30 gennaio 2009)  e l’Aran (SCU_021_Orientamenti applicativi).

 In più occasioni, la Ragioneria ha ribadito che i giorni festivi interposti, senza soluzione di continuità, tra due periodi di malattia, giustificati da due separati certificati, sono comunque da considerare assenza per malattia e, dunque, devono cumularsi con i periodi inclusi nei certificati stessi. Inoltre, relativamente all’aspetto economico, con un parere richiesto dal Dipartimento della Funzione Pubblica sull’art.71 del D.L. 112/2008, la nota chiarisce che “…con riferimento all’individuazione della retribuzione giornaliera, il relativo computo va effettuato in trentesimi dal momento che, secondo il consolidato orientamento in materia di servizio,le giornate di sabato e domenica intercorrenti tra due periodi di assenza per malattia  vengono anch’esse considerate assenze per malattia e assoggettate alla decurtazione del trattamento economico accessorio”.

Il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica è stato, altresì, richiamato dall’Aran-Comparto Scuola (SCU_021_Orientamenti applicativi) che, relativamente al caso specifico del docente – la cui giornata libera sia compresa tra due distinti periodi di assenza -, chiarisce:

Per quanto riguarda l’eventualità che il sabato previsto come giornata libera sia compreso tra due periodi di assenza per malattia  si considera, a parere dell’Agenzia, un unico periodo di assenza per malattia se il docente non si sia reso disponibile per la ripresa in servizio”. Dunque, in quest’ultimo caso, per poter interrompere la malattia, è necessario che il docente si renda disponibile, attraverso una dichiarazione scritta, ad un’ eventuale ripresa del servizio nella giornata libera non coperta da certificazione medica.

Può capitare che il  dipendente effettui una visita specialistica il sabato o il venerdì (regime di settimana corta) e poi il lunedì continui ad assentarsi per malattia; in questo caso, la domenica o il sabato (regime di settimana corta) devono essere compresi nei giorni di malattia?

Anche in questo caso, dipenderà dall’istituto contrattuale al quale abbia fatto riferimento il dipendente:

  1. se ha imputato l’assenza per visita specialistica ad un istituto contrattuale diverso dalla malattia ma, ad esempio, a “permesso per motivi familiari e personali” o a ferie, solo la giornata del lunedì dev’essere computata quale periodo di malattia;
  2.  se invece ha imputato l’assenza per visita specialistica a malattia, anche la domenica dev’essere considerata  assenza per malattia.

Se si rientra nella seconda ipotesi, ricordiamo che il Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere n.4742 del 30 gennaio 2009, ha precisato che, secondo il consolidato orientamento in materia di assenze dal servizio, le giornate di sabato e domenica intercorrenti tra due periodi di assenza per malattia vengono anch’esse considerate assenze per malattia e assoggettate alla decurtazione del trattamento economico accessorio.

Diverso è il caso in cui l’assenza, con il sabato e la domenica compresi, sia riferita a due istituti giuridici diversi.

Anche qui è entrata nel merito la Ragioneria Territoriale dello Stato che, con nota  prot. 108127 del 15/6/1999, ha chiarito che “se l’assenza è continuativa ma si riferisce a 2 istituti giuridici diversi (es. malattia e poi congedo parentale o viceversa), l’uno fino al sabato (o fino al venerdì se la scuola adotta la c.d. “settimana corta”) e l’altro dal lunedì, quindi con la domenica (e il sabato) di mezzo ma senza quindi l’effettiva presa di servizio, la domenica (e il sabato) non è da comprendere nel periodo di assenza”.

Riferimenti normativi

CCNL

D.L.  112/2008

Pareri

Ragioneria territoriale dello Stato (nota prot. n.101446 del 17/07/1997, nota prot. n. 108127 del 15/6/1999, nota prot. n. 126427 del 16 gennaio 2009, richiesta di parere prot. 58988 del 12 giugno 2009)

Dipartimento della funzione Pubblica (parere n. 4742 del 30 gennaio 2009)  

Aran (SCU_021_Orientamenti applicativi)

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