Attività funzionali all’insegnamento
Le ore di programmazione educativo-didattica rientrano nel monte ore delle attività definite “funzionali all’insegnamento”?
AbstractL’autore del quesito, un insegnante di scuola secondaria di II grado, chiede di sapere se è legittimo considerare le attività di programmazione educativo-didattica, svolte nelle settimane precedenti l’inizio delle lezioni, alle attività funzionali all’insegnamento previste dal Contratto nazionale del comparto scolastico.
In relazione al quesito proposto da un docente di scuola secondaria di secondo grado, si può assicurare che le ore di programmazione educativo-didattica, che gli insegnanti sono chiamati a prestare prima dell’effettivo inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico, rientrano appieno nel novero quantitativo del monte ore che il CCNL Scuola prevede come obblighi di servizio sotto la denominazione di “attività funzionali all’insegnamento”.
In verità, questa tipologia di attività comprende due sottospecie: la prima è riferita agli impegni che vincolano gli insegnanti riuniti in Collegio dei docenti; tali attività sono obbligatorie nel limite massimo di 40 ore l’anno. Ma a queste vanno aggiunte ulteriori 40 ore, che gli insegnanti hanno l’obbligo di prestare quando svolgono funzioni collegiali all’interno dei Consigli di classe.
È verosimile che il quesito sia stato proposto per sapere se sia legittimo che il Dirigente scolastico pensi che l’insegnante, sino al giorno prima dell’inizio delle lezioni, si debba ritenere obbligato a surrogare la mancata prestazione delle ore di insegnamento con la sua partecipazione alle attività di programmazione, previste nei primi giorni di settembre.
La supposizione, se corrispondesse alla realtà, non sarebbe fondata. Se ne dà la dimostrazione.
Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale per la Scuola, sottoscritto il 19 aprile 2018 e riferito al periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018, conferma la validità delle prescrizioni che sono contenute negli articoli 28 e 29 dell’omologo CCNL, sottoscritto il 27 novembre 2007.
Si ricorderà che l’articolo 28 del vecchio CCNL contempla il numero di ore di insegnamento in aula, prescritte per gli insegnanti dei diversi gradi di scuola (25 per l’infanzia, 24 per la primaria, di cui 2 di programmazione educativo-didattica, e 18 per la secondaria di primo e secondo grado).
L’articolo 29, invece, prevede l’obbligo della prestazione di ore funzionali all’insegnamento, costituite dalle attività – anche di carattere collegiale – di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’ attuazione delle delibere da essi adottate.
Fra gli obblighi individuali dei docenti rientrano la preparazione delle lezioni, la correzione degli elaborati e i rapporti individuali con le famiglie degli alunni.
Fra le attività collegiali rientrano la partecipazione ai lavori del Collegio dei docenti, prescritta per 40 ore annue, e la partecipazione ai lavori dei Consigli di classe, che potrà impegnare gli insegnanti per ulteriori 40 ore annue.
L’articolo 29 non fissa alcun limite di ore per quel che concerne la partecipazione degli insegnanti alle operazioni di scrutinio e a quelle degli esami, ivi compresa la redazione degli atti relativi alla valutazione dei candidati.
Il testo dell’art. 28 del nuovo CCNL del 19 aprile 2018 non si è limitato a confermare le disposizioni dell’omologo articolo del CCNL del 2007, sopra citate, ma vi ha aggiunto la facoltà della scuola di sostituire, parzialmente o totalmente, le ore di insegnamento frontale (si ripete: 25, 24 e 18, rispettivamente per gli insegnanti dell’infanzia, della primaria e della secondaria) con le ormai ben note attività per il potenziamento dell’offerta formativa.
Sulla scorta di quanto si legge nel comma 7 dell’art. 1 della Legge n. 107 del 2015 (legge sulla Buona scuola), il citato art. 8 del CCNL del 2018 precisa che il potenziamento dell’offerta formativa comprende le attività di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto allo studio, coordinamento, ricerca e progettazione previste dal Piano triennale dell’offerta formativa.
Orbene, se si analizzano le proposizioni che compongono le lettere da a) a s), nelle quali il predetto comma 7 individua, con sufficiente precisione, le attività che caratterizzano il concetto di “potenziamento dell’offerta formativa”, si constaterà che si tratta prevalentemente di attività di insegnamento. Vi si parla, infatti, di potenziamento di competenze linguistiche, logico-matematiche, discipline motorie, etc.
In quel comma non si citano mai attività che rientrano nel testo del citato art. 29 del vecchio CCNL del 2007, definite, come si è detto, attività funzionali all’insegnamento.
Ne consegue che appare arbitrario ritenere che nelle settimane di settembre, che precedono l’inizio delle lezioni, gli insegnanti possano essere impegnati in attività di programmazione e progettazione didattico-educativa collegiale, senza far rientrare le ore spese nelle predette attività nel monte delle 40 ore annuali che il CCNL assegna ai docenti quale loro obbligo di servizio, utilizzando impropriamente la sopra citata disposizione dell’art. 28 del nuovo CCNL, che consente la sostituzione, parziale o totale, delle ore obbligatorie di insegnamento effettivo con attività di potenziamento dell’offerta formativa.
In sintesi: le ore di programmazione e di progettazione educativo-didattica non rientrano fra le attività di potenziamento dell’offerta formativa.
Se si desiderasse avere qualche ulteriore conferma della tesi appena espressa, si potrebbe consultare il periodo che conclude il 3° comma dell’art. 28 del nuovo CCNL, che così recita: “Le predette attività sono retribuite, purché autorizzate, quando eccedenti quelle funzionali e non ricomprese nell’orario di cui al presente articolo”.
Le parole “predette attività” comprendono quelle finalizzate al “potenziamento dell’offerta formativa, cioè le “attività di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto allo studio, coordinamento, ricerca e progettazione previste dal piano triennale dell’offerta formativa”. La contrapposizione tra le “predette attività” di potenziamento e quelle “funzionali all’insegnamento” esclude categoricamente la possibilità di una loro assimilazione.
Fonti normative
CCNL 27 novembre 2007
CCNL 19 aprile 2018
Legge 13 luglio 2015, n. 107

