Carta del docente per aggiornamento e formazione: modalità di rendicontazione
La norma, di una semplicità disarmante, è stata arricchita e resa oscura dalla nota del 29 agosto 2016. CERCHIAMO DI FARE CHIAREZZA
Sul numero di ottobre 2015 di Scuola e amministrazione avremmo modo di trattare, in anteprima, i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, della legge 107, del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti“ (GU Serie Generale n.162 del 15-7-2015) in seguito all’emanazione, anche allora in ritardo di circa sette giorni, del DCPM di concerto con il Miur e con il Mef. Tale provvedimento riguarda tutti i docenti di ruolo della scuola, anche con contratto part-time, a cui viene riconosciuto un contributo annuo di 500 euro netti, erogato per il primo anno direttamente in busta paga, in attesa di una “card prepagata” da utilizzare per le finalità formative di cui al comma 121. In tale intervento avevamo fornito indicazioni operative basate sul buon senso e sull’interpretazione della norma secondo le nostre competenze ed esperienze consigliando di rendicontare la spesa (tramite un nostro modello messo a disposizione degli abbonati) oltre che giustificarla in quanto “il legislatore quando parla di “Rendicontazione comprovante l’effettivo utilizzo della somma di cui al comma 3” non si riferisce alla sola esibizione di scontrini/fatture varie, ma ad un documento, ad una relazione particolareggiata, che descriva gli eventi, i costi e l’incidenza sulla propria formazione professionale. Al documento di rendicontazione vanno, poi, allegati i documenti “fiscali” comprovanti la spesa. Volendo scendere per un attimo nel tecnico, per argomentare la propria convinzione, non si può fare a meno di notare l’uso specifico del termine “rendicontazione”, che in generale significa “rendere conto” e viene usato per la rendicontazione delle spese. Una operazione in base alla quale si dettaglia voce per voce come sono stati spesi dei soldi (ad esempio un budget assegnato ad un reparto, un finanziamento pubblico, ecc). La rendicontazione deve essere supportata, poi, da documenti cartacei che dimostrano che quelle spese sono state effettivamente sostenute (fatture, bonifici bancari, ecc).”
In base alle norme vigenti in quel periodo indicammo come termine utile per la presentazione della rendicontazione il 31 agosto 2016. Ma come da consolidata abitudine tutta italiana, a poche ore dalla scadenza del termine ultimo per la consegna della documentazione presso le segreterie scolastiche, con nota esplicativa protocollo n. 12228 del 29 agosto 2016, il Miur ha prorogato al 15 ottobre prossimo il termine per rendicontare le spese sostenute dai docenti destinatari del bonus, in virtù di un decreto adottato il 9 agosto dal Miur di concerto con il Mef. Tale nota oltre a confermare in toto la nostra posizione, circa l’obbligo di rendicontazione, chiarisce che la stessa si rende necessaria per poter emettere correttamente la card per il prossimo anno scolastico in quanto le somme non rendicontate o inammissibili andranno recuperate sulla somma da accreditarvi. Chi non ha speso i 500 euro o ha speso una somma inferiore avrà a disposizione il saldo spettante per l’anno scolastico successivo subendo, però, una decurtazione proporzionale del bonus spettante, in quanto la somma a disposizione ogni anno non deve essere superiore a 500 €. Non si potranno avere, ad esempio, 1000 euro in carta, (D.P.C.M. n° 32313 del 23/09/2015, art.3, commi 1 – 2 e 3). Viene specificato che il termine differito del 15 ottobre si rende necessario per consentire l’utilizzo del bonus anche a quella ristretta platea di docenti a cui lo stesso è stato accreditato dopo la data del 1° agosto direttamente sul proprio conto corrente e non tramite cedolino unico. Resta confermato che si possono rendicontare spese giustificate tramite:
- lo scontrino fiscale;
- la ricevuta fiscale;
- la fattura;
- la ricevuta di bonifico bancario;
- il biglietto per la partecipazione agli eventi di cui all’articolo 4, comma 1 lettere d) ed e) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2015. Può essere presentato un solo biglietto per evento
E’ possibile, inoltre, rendicontare anche acquisti on-line purché sia possibile esibire la documentazione che ne prova l’acquisto. La rendicontazione (Mod. A) va consegnata, entro il 15 ottobre c.a., alla scuola di ultima titolarità, laddove entro il 31 agosto sono stati consegnati i documenti giustificativi in originale o in copia conforme. Per i casi particolari, come ad esempio gli immessi in ruolo nell’anno 2015/16 che hanno optato per il differimento della presa di servizio, possiamo affermare che, per non sbagliare, si consegnerà la rendicontazione alla scuola dove sono stati consegnati i documenti giustificativi. I docenti collocati in quiescenza dal 1° settembre, destinatari del bonus formativo 2015/2016, dovranno presentare il modello di rendicontazione all’ultima scuola di titolarità, dove avranno avuto cura di presentare anche la documentazione giustificativa. In presenza di somme rendicontate parzialmente o di spese inammissibili il docente dovrà effettuare il versamento a differenza all’entrata del bilancio dello Stato, al Capo XIII, capitolo n. 3550, articolo 3, con causale “Bonus ex art. 1, c. 121 della l. 10772015 – Recupero somme non rendicontate e/o non utilizzate a.s. 2015/2016.” Lo stesso faranno gli Uffici scolatici regionali in fase dei controlli di competenza.
Le segreterie scolastiche, già collassate per la miriade di adempimenti che si vedono piombare addosso senza soluzione di continuità e senza la possibilità di supplire il personale assente, se non in improbabili circostanze, dovranno entro il 31 ottobre redigere ed inviare all’ U.S.R. di competenza, l’esito dei controlli, tramite il Modello B (allegato alla nota prot. n. 12228 del 29 agosto 2016), senza allegare la documentazione giustificativa o altro. Il modello andrà inviato ad apposito indirizzo PEC con l’indicazione di tutti i docenti di competenza dell’istituzione scolastica beneficiari del bonus. A sua volta l’U.S.R. spedirà entro il 15 novembre il Modello C alla Direzione generale. A parere di chi scrive per quanto riguarda il modello A, trattandosi di un modello indicativo, non necessariamente dovrà essere rifatto se si è già rendicontata la spesa con modello simile. E’ il caso dei lettori che hanno utilizzato il modello proposto a ottobre dalla nostra rivista.
Tutto ciò analizzato, quando tutto sembra quasi chiarito, la nota lancia la “bomba finale” ad alimentare panico, dubbi, incertezze laddove con candore afferma che “anche nel mese di settembre la Direzione generale continuerà ad erogare Bonus formativi relativi all’anno scolastico 2015/2016 a personale docente che sempre per ragioni di carattere tecnico (sarebbe interessante capire quali) ancora non ha percepito il bonus di € 500,00. Al riguardo arriveranno ulteriori e specifiche indicazioni per capire il termine di utilizzo di tale somma, il termine di consegna dei documenti giustificativi e della rendicontazione. Noi tenteremo di tenervi aggiornati con l’amara considerazione che anche questa volta si è resa ingarbugliata una norma di una semplicità disarmante.
Fonti normative:
Nota Miur prot. 12228 del 29 agosto 2016
Legge 107, del 13 luglio 2015
DPCM 23 settembre 2015

