I nuovi poteri sanzionatori del DS nel nuovo testo unico del pubblico impiego
Le novità introdotte dallo schema di Dlgs del 23 febbraio 2017di Francesco G. Nuzzaci
Confermato l’impianto della “Riforma Brunetta. Procedura accelerata per i “furbetti del cartellino e per le condotte punibili con il licenziamento accertate in flagranza
Nuova distinzione, ma poco funzionale, tra sanzioni di minore gravità, che si riducono al solo rimprovero verbale, e le restanti di maggiore gravità, sino al licenziamento
Il dirigente scolastico può comminare la sospensione dal servizio e della retribuzione sino a dieci giorni anche per il personale docente
Confermato l’impianto della “Riforma Brunetta. Procedura accelerata per i “furbetti del cartellino e per le condotte punibili con il licenziamento accertate in flagranza
Nuova distinzione, ma poco funzionale, tra sanzioni di minore gravità, che si riducono al solo rimprovero verbale, e le restanti di maggiore gravità, sino al licenziamento
Il dirigente scolastico può comminare la sospensione dal servizio e della retribuzione sino a dieci giorni anche per il personale docente
In questo breve contributo intendiamo riprendere il tema delle sanzioni disciplinari irrogabili dal dirigente scolastico. E la circostanza ci è offerta dall’approvazione, nel Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2017, dello schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni del Testo unico del pubblico impiego, in attuazione dell’apposita delega della legge 124/15.
Dovranno ora essere acquisiti l’intesa in sede di Conferenza Stato-regioni-province autonome di Trento e di Bolzano, il parere del Consiglio di Stato, infine i pareri delle competenti commissioni parlamentari. Dopo di che ci sarà la deliberazione definitiva e, conclusivamente, la pubblicazione in gazzetta ufficiale.
Allo stato degli atti, il prefigurato sistema delle sanzioni disciplinari può sintetizzarsi nei termini che seguono.
II. Anche se non mancano modifiche significative, resta confermato l’impianto della “Riforma Brunetta” (legge delega 15/09 e decreto legislativo 150/09), così come è ribadita la qualificazione di norme imperative delle inerenti disposizioni, la cui violazione – si aggiunge – costituisce un autonomo illecito disciplinare in capo a chi sia preposto alla loro applicazione.
Parimenti significativa è l’estensione della procedura accelerata, introdotta dal Dlgs 116/16 contro i furbetti del cartellino, a tutti i casi in cui le condotte punibili con il licenziamento siano accertate in flagranza.
E indubbiamente significativa, ma discutibile sotto il profilo della funzionalità, è la nuova distinzione tra sanzioni di minore gravità, che si riducono al solo rimprovero verbale, e le restanti di maggiore gravità, sino al licenziamento.
Ora, il responsabile della struttura – che possegga o meno la qualifica dirigenziale – presso cui presta servizio il dipendente può solo direttamente procedere all’irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, secondo la disciplina stabilita dal contratto collettivo (che , per il personale non docente della scuola, non prevede neanche la previa e formale contestazione degli addebiti: art. 3, comma 2, CCNL 29.11.07). Mentre, per comportamenti ravvisati, con una sommaria valutazione ex ante, meritevoli di una sanzione più grave, potrà e dovrà egli adottare – ricorrendone i presupposti – i provvedimenti cautelari e contestualmente rimettere gli atti all’Ufficio per i procedimenti disciplinari, costituito in ciascuna amministrazione e che si avvale degli ordinari termini, incrementati rispetto agli attuali, per avviare e concludere il procedimento.
Risulta così confermato il pregiudizio – ideologico, perché non supportato da dati empirici – presente già nella prima bozza di quello che poi sarebbe diventato il decreto legislativo 116/16: che i dirigenti e/o i responsabili degli uffici – tranne, evidentemente, i dirigenti delle istituzioni scolastiche (infra ) – sarebbero restii a comminare sanzioni disciplinari per paura – per il vero del tutto inconferente – di esporre la propria persona a conseguenze risarcitorie, se vittoriosamente impugnate dal ricorrente incolpato, o addirittura penali.
E’ però tutto da dimostrare che organi estranei e lontani dai luoghi di lavoro vogliano o siano effettivamente in grado di sanzionare adeguatamente quei tanti misfatti che quivi si consumerebbero, deprecati dall’amministrazione ed enfatizzati dalla stampa, allorquando – è facile prevederlo – i predetti uffici saranno sommersi dalla pletora di pratiche su di essi riversate; nel mentre appare ictu oculi disfunzionale la neutralizzazione di un fondamentale strumento di gestione del dirigente, per l’appunto la già di per sé dissuasiva leva disciplinare, che non potrà più direttamente perseguire gli elementari mancati doveri di correttezza, le gravi o reiterate negligenze in servizio, la violazione dei segreti d’ufficio e il pregiudizio al suo regolare funzionamento, l’uso dell’impiego a fini d’interesse personale et alia.
III. Ma dicevamo dell’eccezione riservata ai dirigenti scolastici, che conservano una prerogativa per contro sottratta anche ai dirigenti generali e ai capidipartimento: di procedere direttamente, e indistintamente, nei confronti del personale docente e ATA, nella formale contestazione degli addebiti e poi, qualora non debba darsi luogo al provvedimento di archiviazione, all’irrogazione di una sanzione disciplinare non superiore alla sospensione dal servizio sino a dieci giorni e correlata perdita della retribuzione.
L’introduzione nell’ordinamento giuridico di una tipica ed autonoma sanzione – per l’appunto, la sospensione dal servizio e della retribuzione sino a dieci giorni anche per il personale docente – risolve in radice quello stravagante filone giurisprudenziale che, alimentatosi di una serie di pronunce in fotocopia, ha ritenuto preclusa al dirigente scolastico la comminazione di sanzioni che andassero oltre la censura, attese la tipicità e la tassatività delle fattispecie disciplinari riferibili ai docenti, contenute negli artt. 492-508 del D. Lgs. 297/94; che, dopo la censura, contemplano la non scindibile sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese, che pertanto sarebbe interamente attratta ed irrogabile dal dirigente dell’ufficio scolastico regionale (art. 503, decr. ult. cit.), anche dopo le statuizioni del menzionato D. Lgs. 150/09.
Né il prossimo CCNL, deputato ad armonizzare la materia disciplinare, uniformandola ai canoni privatistici, potrà disporre in difformità di quanto risulta – risulterebbe – prescritto dalla norma imperativa.
IV. Un ulteriore rafforzamento del potere disciplinare del dirigente scolastico è deducibile dalla decisa potatura – per tutte le sanzioni di maggiore gravità, non solo per il licenziamento – dei vizi formali, per l’innanzi aventi l’effetto di ammazzare il procedimento. Ora, nell’ordine:
– per le comunicazioni inerenti al procedimento, sono validi tutti i mezzi idonei alla conoscibilità degli atti;
– la violazione dei termini e delle procedure, ferme restando le eventuali responsabilità personali, non determina la decadenza dell’azione disciplinare né della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa e sempre che le modalità di esercizio dell’azione disciplinare siano comunque compatibili con il principio di tempestività;
– nel caso in cui la sanzione disciplinare inflitta sia annullata in sede giurisdizionale per violazione del principio di proporzionalità, sui medesimi fatti (superandosi il divieto ne bis in idem) si può riaprire il procedimento disciplinare entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.
Insomma, dopo i nuovi poteri, e le connesse gravose responsabilità, codificati dalla legge 107/15, ora un ulteriore aliquid pluris rispetto a tutti i dirigenti pubblici delle altre amministrazioni, inclusi i dirigenti amministrativi e tecnici, ossia non scolastici, dello stesso datore di lavoro.


