Rettifica della graduatoria ATA di terza fascia
È dovere della scuola modificare d’ufficio i punteggi assegnati, a seguito di verifica tardiva delle dichiarazioni dei candidati?
Abstract
Quando sia decorso l’intero triennio di validità delle graduatorie di terza fascia di istituto e di circolo, previste dal D.M. n. 717 del 5 settembre 2014, non sussiste il necessario pubblico interesse a ridurre d’ufficio di un decimo il punteggio assegnato nel corso dell’anno scolastico 2014/15 ad un aspirante alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per profili del personale ATA. La proroga d’un anno della graduatoria, disposta con D.M. n. 947 del 1 dicembre 2017, non appare utile a modificare la conclusione espressa.
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Il direttore dei servizi generali ed amministrativi d’un Istituto professionale per i servizi commerciali vorrebbe conoscere quale sia la procedura meno indolore per tutti, che consenta di risolvere il problema nato dall’incolpevole inerzia del dipendente scolastico che non è riuscito a adempiere all’obbligo di verificare tempestivamente la veridicità delle dichiarazioni che l’aspirante a supplenza ha espresso nella domanda di inclusione nelle graduatoria di terza fascia di circolo e di istituto.
È necessaria una sintetica descrizione dell’antefatto che ha generato il quesito, che si riferisce all’avvenuta stipula di un contratto a tempo determinato, che l’Istituto dal quale proviene il quesito ha stipulato con un collaboratore scolastico, titolare della qualifica di incaricato a tempo indeterminato in altra scuola. È noto, al riguardo, che l’articolo 59 dell’ancora vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale della scuola, sottoscritto nel novembre del 2007, consente la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per chi abbia qualifica di incaricato a tempo indeterminato per profili propri del personale ATA, purché i nuovi contratti si riferiscano a periodi di durata non inferiore ad un anno, mantenendo la titolarità della sede occupata per tre anni.
E’ altrettanto noto che il D. M. n. 717 del 5 settembre 2014, sulle cui norme sono state formulate le graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto, originariamente valide per il triennio 2014/15, 2015/16 e 2016/17, così come hanno disposto gli omologhi decreti dei trienni precedenti, ha confermato l’obbligo di verifica della corrispondenza al vero delle dichiarazioni espresse dagli aspiranti nelle rispettive domande di inclusione in graduatoria. L’articolo 7 del predetto decreto ministeriale n. 717 del 2014 non esplicita quale sia la scuola sulla quale gravi l’adempimento di tale obbligo, ma quest’omissione è surrogata dall’art. 6 del D.M. n. 55 del 9 giugno 2015, nel cui quinto comma si legge testualmente:
“Durante il primo rapporto di lavoro, i predetti controlli sono effettuati dal dirigente scolastico che conferisce la supplenza temporanea, disposta sulla base della graduatoria di circolo o di istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica, e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall’aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso”.
Il D. M. n. 717 del 5 settembre 2014 ha confermato l’obbligo di verifica della corrispondenza al vero delle dichiarazioni espresse dagli aspiranti nelle rispettive domande di inclusione in graduatoria
Orbene, l’autore del quesito ha segnalato che, soltanto dopo un periodo di tempo piuttosto lungo, rispetto alla data di inizio della supplenza, corrispondente a circa tre mesi, o forse quattro, la segreteria della scuola in cui egli esplica la funzione di Dsga ha accertato che il punteggio, che era stato assegnato al sopra citato collaboratore scolastico di ruolo nelle graduatoria di terza fascia di assistente amministrativo per il triennio 2014/2017, aveva necessità d’una rettifica in negativo di un decimo di punto, per ragioni che non sono state specificate. La rettifica avrebbe comportato la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato di assistente amministrativo, stipulato con il collaboratore scolastico di ruolo.
Il Direttore sga ha chiesto di sapere se, dopo un così lungo periodo di espletamento della supplenza di assistente amministrativo, potrà adottarsi legittimamente un decreto che rettifichi la suddetta graduatoria di terza fascia di aspiranti a supplenza di assistente amministrativo.
Il dubbio, che ha generato il quesito, nasce dalla supposizione, espressa telefonicamente dal Direttore sga, che vi sia una disposizione regolamentare, la quale imporrebbe che i controlli sulla fondatezza delle dichiarazione contenute nella domanda di inclusione nelle graduatorie di terza fascia di istituto o di circolo, debbano essere svolti nel termine di 30 giorni dalla data di stipula del contratto di lavoro.
In verità, in materia di controlli delle domande di inclusione in graduatoria, il già citato D. M. n.717, del 5 settembre 2014, al comma 1° dell’art. 7, fa rinvio alle “disposizioni normative di cui al D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (Testo unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)”.
L’articolo 72 del D.P.R. appena citato, al comma 3° puntualizza: “ la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni, costituisce violazione dei doveri d’ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell’omissione”.
Come appare chiaro, la norma appena trascritta non è applicabile al caso in esame, nel senso che l’inutile decorso di 30 giorni di cui vi si parla genera conseguenze soltanto in capo ai responsabili dell’inerzia amministrativa e non produce effetti sul procedimento amministrativo interessato al controllo.
E’ vero, invece, che il comma 5° del su menzionato art. 7 del D.M. n. 717/2014, risolve il dubbio, posto dal Direttore sga, con le proposizioni che si riportano: “Tutti i candidati sono inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati che non siano in possesso dei citati requisiti di ammissione”.
Ne deriva che, anche dopo un moderatamente lungo protrarsi della supplenza di assistente amministrativo, la scuola che l’ha stipulata potrà adottare un decreto di risoluzione unilaterale del contratto da cui è nata la supplenza medesima, se avrà accertato che il supplente non possegga anche uno soltanto dei requisiti di ammissione in graduatoria.
Soltanto dopo circa tre mesi la segreteria della scuola in cui il lettore esplica la funzione di Dsga ha accertato che il punteggio assegnato al collaboratore scolastico aveva necessità d’una rettifica in negativo di un decimo di punto
Appare utile precisare a tal riguardo, che i requisiti di ammissione sono quelli previsti dagli articoli 2 e 3 del citato D.M. n. 717/2014; l’art. 2 prevede i così detti requisiti specifici, che corrispondono ai titoli culturali e professionali, richiesti per l’accesso alle specifiche graduatorie, mentre l’art. 3, sotto la rubrica “Requisiti generali di ammissione”, prevede i comuni titoli di accesso ai pubblici impieghi, quali: la cittadinanza italiana (e quelle equiparate), l’età non inferiore a 18 anni e non superiore a 66 anni e 3 mesi; il godimento dei diritti politici, etc.
Si deve precisare, a tal proposito, che il ricordato potere della scuola di disporre, con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione dei candidati, può essere esercitato soltanto quando si accerti che l’aspirante nominato non possedeva uno dei requisiti di ammissione nella graduatoria, cioè soltanto nei casi in cui l’assenza del requisito ipotizzato non avrebbe potuto accogliere ex toto la domanda di inclusione nella graduatoria richiesta.
Si è fatta questa precisazione perché, da quanto appare dal testo del quesito ricevuto dalla Rivista, il caso proposto non comporterebbe esclusione ex tunc dalla graduatoria, ma soltanto la riduzione del punteggio di un decimo di punto.
Appare, quindi, consequenziale ridurre il quesito proposto nella proposizione che segue: accertato che, per mero errore, alla domanda di inclusione nella graduatoria di terza fascia di istituto, presentata nel 2014 dal suddetto collaboratore scolastico di ruolo, è stato dato un decimo di punto per titoli di studio o professionali, la scuola che ha conferito la supplenza ha il potere di ridurre nei giusti limiti il punteggio del predetto aspirante, con l’ulteriore conseguenza, poi, di far venir meno anche la supplenza in corso?
Se la scuola decretasse la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro determinato con l’assistente di cui si scrive, costui dovrebbe cessare dall’attuale condizione di aspettativa in cui si trova e rientrare nella sua scuola di titolarità, espellendone l’incaricato a tempo determinato
Il problema appare risolubile alla luce dell’art. 21–octies della legge sul procedimento amministrativo n. 241 del 7 agosto 1990, modificata dal decreto legislativo n. 127 del 30 giugno 2016, dal decreto legislativo n. 222 del 25 novembre 2016 e, infine, dal decreto legislativo n. 104 del 16 giugno 2017, nel quale si legge:
Annullamento d’ufficio. 1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
La norma citata conferisce al Dirigente scolastico il potere di modificare d’ufficio l’entità del punteggio illegittimamente assegnato in graduatoria ad un aspirante, quando sussista un interesse pubblico all’annullamento e purché non sia superato un periodo di tempo eccessivo, cioè, irragionevole.
Ora, non vi è dubbio che nel caso in esame non si può proprio dire che non sia ancora trascorso un tempo più che lungo, perché si possa sostenere che sia ragionevole rettificare di un decimo di punto la graduatoria di supplenza di assistente amministrativo, anzi, ci si trova proprio nella situazione diametralmente opposta, dal momento che il 31 agosto 2017 è addirittura scaduto il triennio originario di validità delle predette graduatorie. E’ vero che il Ministero si è visto costretto a prorogare di un altro anno le predette graduatorie con il Decreto n. 947 del 1 dicembre 2017, ma questa circostanza non appare proprio sufficiente per sostenere che vi sia un interesse pubblico alla ipotizzata modifica, per decreto della scuola, del predetto punteggio.
Anzi, sussiste almeno una circostanza concomitante, la quale dimostra che non vi è un pubblico interesse alla emissione del decreto di rettifica ipotizzato: tale circostanza è data dal fatto che, se la scuola decretasse la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro determinato con l’assistente di cui si scrive, costui dovrebbe cessare dall’attuale condizione di aspettativa in cui si trova, ai sensi dell’art. 59 del citato CCNL del 2007, e dovrebbe rientrare nella sua scuola di titolarità, rioccupando il suo posto di ruolo ed espellendone l’incaricato a tempo determinato, che sicuramente vi sarà stato nominato. Con ciò generando, probabilmente, una successione di regressioni, dagli effetti non agevolmente prevedibili.
Si suggerisce, pertanto, al Direttore sga di recedere dall’ipotesi di rettificare la graduatoria, per l’avvenuto decorso d’un tempo eccessivo.
Fonti normative
D.M. 5 settembre 2014, n. 717
D.M. 1 dicembre 2017, n. 947
CCNL Comparto scuola del 29 novembre 2007
D.M. 9 giugno 2015, n. 55
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”
L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.
D.M. 1 dicembre 2017, n. 947

