• mercoledì , 8 Maggio 2024

Rettifica della graduatoria ATA di terza fascia

È dovere della scuola modificare d’ufficio i punteggi assegnati, a seguito di verifica tardiva delle dichiarazioni dei candidati?

 

Abstract

Quando sia decorso l’intero triennio di validità delle graduatorie di terza fascia di istituto e di circolo, previste dal D.M. n. 717 del 5 settembre 2014, non sussiste il necessario pubblico interesse a ridurre d’ufficio di un decimo il punteggio assegnato nel corso dell’anno scolastico 2014/15 ad un aspirante alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per profili del personale ATA. La proroga d’un anno della graduatoria, disposta con D.M. n. 947 del 1 dicembre 2017, non appare utile a modificare la conclusione espressa.

 

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