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Denunce di infortunio Inail

Adeguamento area applicativa

di Saverio Prota

Recependo le novità introdotte dal D.lgs. 151/ 2015, in riferimento alla Circolare Inail n. 10 del 21 marzo 2016 e a quanto pubblicato sul Sidi, il Miur, con Circolare n. 10 del 17 giugno 2016, ha comunicato l’avvenuto adeguamento dell’area applicativa “gestione denunce di infortunio Inail” e, in particolare:
1) la nuova modalità di gestione del numero registro di infortuni;
2) la dismissione della funzione di produzione del modulo di Pubblica Sicurezza, il cui invio alla autorità di Pubblica Sicurezza non è più obbligatorio per il datore di lavoro;
3) le nuove modalità di gestione dati certificazione medica a corredo della denuncia di infortunio;
4) l’adeguamento produzione file modulo del datore di lavoro relativo alla denuncia di infortunio.
Analizziamo per sommi capi le novità, salvo ulteriori adeguamenti, quali, ad esempio, quello che consentirà, mediante una nuova funzione SIDI, la consultazione degli estremi dei certificati medici registrati nella banca dati dell’INAIL.
Nuova gestione numero registro Infortuni
Per adeguarsi alla non obbligatorietà per il datore di lavoro, sancita dal D.lgs 151/2015, della gestione del numero denuncia di infortunio, il sistema, in fase di inserimento di una nuova segnalazione, creerà automaticamente un numero identificativo MIUR (caratterizza una denuncia all’interno del SIDI e serve per le normali funzioni di ricerca e stampa). A sua volta, all’ente assicurativo spetterà il compito di creare e gestire il numero registro di infortunio (Numero Registro Infortuni Datore di Lavoro (D.Lgs.151/2015), che sarà restituito e visualizzato nelle funzioni SIDI, insieme all’usuale “Numero Denuncia-Comunicazione di Infortunio”, solo a seguito del buon esito dell’invio in cooperazione applicativa.
Qualora fosse necessario consultare denunce pregresse (ante D.Lgs.151/2015), sarà sempre possibile interrogare le funzioni di ricerca e stampa inserendo nel nuovo campo “Identificativo MIUR” il numero registro di infortuni che in SIDI caratterizzava la denuncia. Si precisa altresì che, per queste denunce, il modulo del datore di lavoro, che sarà prodotto e visualizzato, sarà coerente con la vecchia gestione (non riporterà cioè le nuove informazioni relative ai riferimenti dei certificati medici e conserverà la pregressa gestione del numero registro di infortuni visualizzando quello prodotto dal SIDI).


Per ricercare, quindi, una denuncia inserita a sistema prima dell’applicazione del D.Lgs.151/2015, praticamente si dovrà ricorrere alle solite modalità: nome e cognome dell’infortunato, data di invio della denuncia, data dell’infortunio, stato della denuncia, identificativo MIUR denuncia, numero Denuncia – comunicazione infortunio (disponibile solo per le denunce inviate). Per ricercare le denunce pregresse è possibile valorizzare il campo “identificativo MIUR denuncia”, popolandolo con il numero registro infortuni che veniva assegnato dal SIDI prima dell’introduzione del D.Lgs. 151/2015. Bisogna anche tener presente che, a seguito dell’aggiornamento relativo alla nuova gestione del registro infortunio, non è possibile rettificare, tramite le procedure SIDI, le denunce correttamente inviate ad INAIL tramite cooperazione applicativa prima dell’introduzione del D.Lgs 151/2015. Invece, sarà possibile rettificare le denunce, inserite prima dell’aggiornamento, che risultino nello stato in lavorazione o salvate, prestando attenzione alla correttezza e alla completezza dei dati inseriti nelle diverse sezioni prima di procedere all’invio tramite cooperazione. Resta ferma la possibilità di comunicare le rettifiche per PEC alla sede territoriale INAIL di competenza. Il nuovo modello, pertanto, non recherà più la dicitura posta in alto a destra “numero registro infortuni datore di lavoro”, ma un unico “identificativo MIUR denuncia ……”
Modulo per la Pubblica Sicurezza
Con la modifica dell’art. 54 del D.p.r. n. 1124 del 30 giugno 1965 (T.U.), apportata dall’art. 21, comma 1, lettera c, del D.Lgs 151/2015, l’obbligo di trasmettere all’autorità di Pubblica Sicurezza le informazioni relative alle denunce di infortunio è posto in capo all’Inail, con l’esonero per il datore di lavoro da tale adempimento. L’art. 54, dopo la modifica, cosi recita: “Il datore di lavoro, anche se non soggetto agli obblighi del presente titolo, deve, nel termine di due giorni, dare notizia all’autorità locale di Pubblica Sicurezza di ogni infortunio sul lavoro mortale o con prognosi superiore a trenta giorni (il precedente recitava: il datore di lavoro….. ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni)”.
A tal fine l’ente assicurativo non esporrà più, tramite cooperazione applicativa, il servizio per la stampa del modulo per la Pubblica Sicurezza, e non sarà quindi più disponibile la funzione “Stampa Denuncia su Modulo per la P.S.” nel percorso SIDI Denunce di Infortunio INAIL – Consultazione Denunce di Infortunio – Stampe, sia per le nuove che per le pregresse denunce di infortunio.
Nuova modalità di gestione dati certificazione medica
Dal 22 marzo 2016 tutti i datori di lavoro sono esonerati dall’obbligo di trasmettere all’INAIL il certificato medico di infortunio. La certificazione medica, infatti, è acquisita dall’ente assicurativo direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia. Rimane fermo, per il datore di lavoro, l’obbligo di trasmettere le denunce entro i termini di legge che, in attuazione delle nuova normativa, decorrono dalla “data in cui il datore di lavoro ha ricevuto i riferimenti del certificato medico dal lavoratore”.
A tal fine, la sezione SIDI- Gestione Denunce Di Infortunio- Descrizione Infortunio è stata aggiornata nella parte relativa ai certificati medici, con l’inserimento di due nuovi campi: “Identificativo certificato” e “Data rilascio del certificato”.
E’ stato altresì modificato il campo “Data in cui il datore di lavoro ha ricevuto i riferimenti del primo certificato medico ”, che non si riferirà più al ricevimento del certificato, ma al ricevimento dei riferimenti relativi alla certificazione medica. Qualora non fosse possibile indicare il numero identificativo del certificato medico, nella denuncia andrà inserito un codice fittizio, purché formato da 12 caratteri alfanumerici (Circ. Inail n. 10/2016). La predetta circolare chiarisce anche che, qualora i dati “identificativo certificato” e “data rilascio” non risultassero corrispondenti a quelli processati dai sistemi dell’Istituto assicurativo, questo non rappresenterà motivo di rigetto delle denuncia e/o di applicazione di sanzione amministrativa. In riferimento all’identificativo del certificato del medico, si precisa che esso va inserito nell’apposito campo dedicato nella sezione “Descrizione di Infortunio”, così come presente sul certificato medico. Se il numero riportato, ad esempio, è 000000101, questo va inserito nel campo anche con gli zeri iniziali o con ogni altro segno di volta in volta riportato.
Si fa, infine, presente che il materiale informativo è pubblicato nell’area informativa SIDI accessibile dalla home page, nel percorso Supporto ai Procedimenti Amministrativi – Denunce di Infortunio INAIL.

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