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Giugno, tempo di Anagrafe delle Prestazioni

di Agata Scarafilo

Tra le tante scadenze di giugno vi è anche quella che afferisce all’Anagrafe delle Prestazioni, a cui si accede attraverso il portale PERLA PA.
Infatti, secondo quanto disposto dalla Legge n. 190/2012, alle scuole, così come a tutte le Amministrazioni Pubbliche, compete l’obbligo di rispettare la data ultima del 30 giugno per comunicare:
gli incarichi affidati o liquidati a consulenti ed esperti estranei all’Amministrazione nel semestre luglio-dicembre 2015 (entro il 31 dicembre 2015 le scuole dovevano comunicare l’elenco dei consulenti ed esperti estranei all’Amministrazione, relativo al semestre gennaio-giugno dello stesso anno);
i “compensi erogati” nell’anno precedente, per gli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti.
Indipendentemente dal fatto che l’Amministrazione non abbia conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti (anche se comandati o fuori ruolo), la scuola è comunque obbligata, entro il 30 giugno di ciascun anno, ad effettuare ed inviare al Dipartimento della Funzione Pubblica la dichiarazione, anche se negativa.

Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione comporta, a carico dell’Amministrazione (in questo caso, la scuola), le eventuali sanzioni contemplate nel comma 9 dell’art. 53 del D.lgs. 165/2001, che a tale riguardo non ha subito modifiche ad opera della successiva Legge n. 190/2012.

Inoltre, le Amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui sopra non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non saneranno la situazione. Si deve sottolineare, altresì, che l’omissione della comunicazione integra un negligente esercizio di compiti istituzionali da parte del Dirigente scolastico, la cui gravità configura una responsabilità amministrativa.

Gli incarichi retribuiti che vanno comunicati sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto un compenso a qualsiasi titolo corrisposto.

Così, se si conferisce legittimamente un incarico a un dipendente statale, si è anche tenuti a comunicare, all’Amministrazione di appartenenza del citato dipendente, l’ammontare dei compensi erogati. Ricordiamo, infatti, che permane l’obbligo, entro 15 giorni dall’erogazione del compenso corrisposto ad un esperto o consulente appartenente alla P.A., di comunicare all’Amministrazione di appartenenza l’ammontare della somma erogata (al lordo dipendente) . Successivamente l’Amministrazione di appartenenza avrà, a sua volta, l’obbligo di inserire in Anagrafe delle Prestazioni tale compenso comunicato dall’altra Amministrazione, tenuto conto del periodo di riferimento (entro il 31 dicembre o il 30 giugno).

Si è voluto precisare questo aspetto perché spesso si discute, tra la scuola che autorizza e la scuola che conferisce l’incarico, a chi spetti l’obbligo di inserire i dati in Anagrafe. Dunque, si ribadisce, a tale riguardo, che l’obbligo spetta alla scuola che autorizza, la quale dovrà poi, entro le scadenze stabilite dalla L. 190/2012, comunicare all’Anagrafe anche il compenso erogato dall’altra scuola.
La scuola che autorizza ha tempo 15 giorni per comunicare all’ Anagrafe delle Prestazioni tale incarico autorizzato ai propri dipendenti (quindi si sta parlando di dipendenti della scuola che fanno occasionalmente i consulenti o gli esperti, e non di estranei alla P.A.).
La norma stabilisce che non è possibile conferire incarichi (anche a titolo gratuito) ai dipendenti pubblici, senza la previa autorizzazione dell’Ammi-nistrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.

Ai fini dell’autorizzazione, l’Amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza, si applica la disposizione dell’articolo 6, comma 1, del Decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modificazioni ed integrazioni. All’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di Finanza, secondo le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

Se invece, come spesso accade con i PON, l’esperto esterno (selezionato con bando pubblico) è in realtà un dipendente interno alla stessa Amministrazione di appartenenza, tutti gli obblighi e le scadenze previste faranno capo ovviamente alla stessa ed unica scuola coinvolta, essendo l’autorizzazione intrinseca nel conferimento dell’incarico effettuato dalla medesima Amministrazione di appartenenza. Quest’ultima, dunque, avrà l’obbligo di comunicare all’Anagrafe non già l’autorizzazione, ma il conferimento dell’incarico entro 15 giorni e di rispettare in toto le altre scadenze che abbiamo indicato.

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE INCARICHI CONSULENTI
Per l’inserimento degli incarichi “consulenti”, siano essi persone fisiche che società, bisognerà cliccare sul link “Inserimento” della sezione riservata alla “Gestione incarichi” dell’Anagrafe, accedendo con il ruolo di “Responsabile del procedimento Consulenti U.I.”. Questo è possibile solo per gli anni in cui non è stata effettuata la dichiarazione perché, in caso contrario, bisognerà procedere prima allo sblocco della precedente dichiarazione. Infatti, se già resa, la dichiarazione deve essere preventivamente modificata dal responsabile dell’unità d’inserimento. Inoltre, l’utente potrà inserire gli incarichi solo per i periodi attivi che, per prassi, sono fissati a 3 anni dalla scadenza.
Le schermate da compilare saranno:
1) Anno di riferimento – In questa sezione si dovrà indicare la data di affidamento dell’incarico;
2) Tipologia di consulenza – Bisognerà selezionare la tipologia di consulente, apponendo una spunta su una delle quattro opzioni: a) Persone fisiche con codice fiscale rilasciato in Italia, b) Persone fisiche senza codice fiscale rilasciato in Italia, c) Società con codice fiscale rilasciato in Italia, d) Società senza codice fiscale rilasciato in Italia. In seguito, digitando il codice fiscale, il sistema effettuerà una ricerca del consulente all’interno della propria banca dati, in modo tale che il responsabile del procedimento possa integrare i dati mancanti;
3) Ricerca dell’incarico – Il responsabile dovrà indicare l’anno di riferimento e il semestre (perché, come già detto, la comunicazione dei consulenti viene effettuata in due semestri distinti). Bisognerà anche distinguere la tipologia del pagamento, specificando se sia previsto o presunto. Se previsto, sarà necessario indicare il compenso al lordo. Per i consulenti, si dovrà indicare la forma contrattuale, accedendo al menù a tendina con l’indicazione dell’attività economica 1 o 2, che si dovrà individuare a seconda dell’opzione precedentemente espressa circa l’attività economica generale individuata;
4) Lista dei pagamenti – Se nella schermata precedente si è dichiarato che l’attività è stata saldata, il sistema chiederà se esistono pagamenti associati all’incarico. Anche per i consulenti è previsto l’elenco dei pagamenti, con la differenza però che, in questo caso, occorre indicare, oltre all’anno, anche il semestre in cui è stato saldato il compenso. Si precisa che il responsabile della comunicazione non potrà inserire due pagamenti per lo stesso periodo (anno e semestre). Terminata la lista dei pagamenti, cliccando su fine, si conferma il loro inserimento nel sistema “Anagrafe delle Prestazioni”.

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE INCARICHI DIPENDENTI
Per poter ottemperare alla comunicazione degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti, dopo essere entrati attraverso il sistema PERLA PA nella sezione Anagrafe delle Prestazioni con il ruolo di “Responsabile del procedimento Dipendenti U.I.”, bisognerà accedere al link “Gestione Incarichi-Inserimento”. Il sistema guida l’utente nella compilazione. Fondamentalmente, il sistema richiede di conoscere:
1) la data di autorizzazione o conferimento – Il primo dato da inserire, attraverso il menù a tendina, è la data dell’incarico, ossia del contratto stipulato con la scuola o della eventuale autorizzazione concessa;
2) i dati dell’incaricato – Attraverso il codice fiscale dell’incaricato, il sistema effettuerà una ricerca. Molti dati del dipendente, se già noti al sistema, verranno automaticamente proposti, quindi si dovrà unicamente integrare la schermata dell’anagrafica con tutte le generalità richieste, prima di procedere alla schermata successiva;
3) i dati del soggetto conferente – E’ necessario indicare, attraverso il menu a tendina, la tipologia del soggetto che conferisce l’incarico o l’autorizzazione (nel caso della scuola, chiaramente la voce da indicare è quella di “Pubblico”); in seguito sarà necessario indicare il codice fiscale e la denominazione;
4) i dati dell’incarico – Tra i dati da inserire, particolare attenzione bisognerà porre all’indicazione dei riferimenti normativi. La specifica norma va rintracciata nel menù a tendina (D.Lgs, D.M., Legge, etc.), mentre bisognerà digitare il numero, la data, l’articolo e il comma servendosi della tastiera;
5) la lista dei pagamenti – Il sistema chiede di rispondere alla domanda se esistono pagamenti associati all’incarico. Qualora l’incarico è stato saldato dalla scuola, bisognerà rispondere “Sì”. Subito dopo sarà possibile indicare l’anno del pagamento e l’importo del compenso annuo lordo (come specificato dalla Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 18 dell’ 11 maggio 2011, indirizzata ai Revisori dei conti, ai componenti dei Collegi sindacali in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze e ai dipendenti con incarichi autorizzati). In questa sezione sarà possibile inserire più pagamenti effettuati;
6) il riepilogo dei dati – Al termine di tutta la procedura, il sistema esegue un riepilogo dei dati, che si potranno controllare prima di caricarli al sistema e procedere con l’ulteriore inserimento.
Si ricorda che, durante tutte le fasi di inserimento, si potrà sempre tornare indietro attraverso l’apposito pulsante ”Precedente” posto in basso in ogni schermata.

In seguito ai recenti interventi normativi, in PERLA PA è stata modificata la funzionalità per l’inserimento degli incarichi a dipendenti, aggiungendo un ulteriore campo obbligatorio da compilare, di tipo testo, denominato “Relazione di accompagnamento”, che consente di accompagnare ciascun incarico con i dati richiesti dalla norma.

COMUNICAZIONE NEGATIVA

La comunicazione deve essere fatta anche nel caso in cui l’Amministrazione non abbia conferito, per il periodo prescritto dalla legge, incarichi o autorizzazioni a propri dipendenti o a consulenti esterni, producendo così una “comunicazione negativa”.
Le Amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 del novellato art. 53 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono ai loro obblighi.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli stessi.

VARIAZIONE DEGLI INCARICHI

Per gli inserimenti degli incarichi sia ai “Dipendenti” che ai “ Consulenti”, il relativo responsabile ha la possibilità di modificare o addirittura cancellare un incarico accedendo al link “ variazione” della sezione “Gestioni Incarichi”. Si potrà variare un incarico alla volta se gli incarichi sono compresi nel periodo di consolidamento. Si precisa che, per gli incarichi non compresi nel periodo di consolidamento, ma ancora aperti, si avrà la possibilità di modificare solo i pagamenti alla data di fine incarico e la voce “incarico saldato”. Nel caso dei consulenti, sarà possibile modificare solo i dati dell’incarico, e non quelli dell’incaricato. Per quanto attiene alla cancellazione, essa sarà possibile solo se non è stata effettuata la dichiarazione. Tuttavia, anche in quest’ultima ipotesi, il sistema consente di effettuare lo sblocco della dichiarazione attraverso la sezione “Gestione Dichiarazione”, per poi procedere allo sblocco della dichiarazione.

INVIO DELLA DICHARAZIONE

Dopo aver provveduto all’inserimento dei dati nei periodi previsti dalla legge, il responsabile di inserimento della P.A. o di una Unità d’Inserimento dovrà provvedere ad inviare la dichiarazione finale al Dipartimento della Funzione Pubblica.
Anche per l’invio, a seconda che si stia provvedendo ad inoltrare la dichiarazione relativa ai Dipendenti oppure ai Consulenti, il sistema richiederà rispettivamente l’anno di riferimento nel primo caso (Dichiarazione Dipendenti) o il semestre nel secondo caso (Dichiarazione Consulenti). Dopo aver indicato il periodo di riferimento, il sistema produce una relazione di accompagnamento, nella quale il responsabile del procedimento dovrà indicare obbligatoriamente:
le norme in virtù delle quali gli incarichi o i contratti sono stati stipulati, conferiti o autorizzati;
le ragioni del conferimento o dell’autorizzazione;
i criteri di scelta;
le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Ricordiamo a tale riguardo che l’Anagrafe delle Prestazioni è stata creata con finalità di monitoraggio e controllo della spesa pubblica, oltre che per la misurazione, sotto il profilo sia qualitativo che quantitativo, degli incarichi e delle prestazioni rese.
SINTESI TABELLARE DELLE SCADENZE NEL PDF SEGUENTE
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